CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23138/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all' Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sezionestaccata di Catania n. 5377/2020 depositata il 13/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con ricorso notificato in data 26 aprile 2007 il sig. [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di CataniaNumero registro generale 29206/2021Numero sezionale 5080/2026Numero di raccolta generale 23138/2026Data pubblicazione 13/07/2026l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva operato una nuovadeterminazione di classamento e rendita catastale degli immobili di suaproprietà siti in Giarre (CT).Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 783/2014depositata il 30.01.2014 di accoglimento del ricorso.2. L’appello proposto dall’Ufficio veniva definito con sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia con la quale venivarigettava il ricorso, con compensazione delle spese di lite.3. Avverso la pronuncia n. 5377/2020 emessa dalla CommissioneTributaria Regionale del Sicilia – sezione staccata di Catania in data 17settembre 2020, depositata il giorno 13 ottobre 2020 e non notificata,l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo diricorso, illustrato con memoria.4. Il contribuente si è costituito in giudizio, senza depositare controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia “Violazione/falsaapplicazione dell’art. 1, comma 3 del D.M. n. 701/94 – ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.” censurando la sentenza impugnata nella parte in cuinon aveva inteso come ordinatorio il termine per l’adozione dell’avviso diaccertamento da parte dell’Agenzia del Territorio dopo la dichiarazionepresentata tramite procedura DOCFA.1.1 Con tale mezzo di impugnazione, la difesa erariale ritiene che i giudiciregionali, nel confermare la sentenza appellata, abbiano erratonell’affermare che la rendita catastale definitiva era avvenuta oltre itermini di legge.2. Il motivo è da ritenere fondato.2.1 Ed invero, in base all'art.1, co.3^, DM 701/94 (Regolamento recantenorme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivicatastali e delle conservatorie dei registri immobiliari): " (...) Tale renditarimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficioNumero registro generale 29206/2021Numero sezionale 5080/2026Numero di raccolta generale 23138/2026Data pubblicazione 13/07/2026non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anchea campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazionedelle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della renditacatastale definitiva. (...)".Questa disposizione è stata più volte vagliata da questa Corte dilegittimità, la quale ha stabilito (Cass. n. 6411/14; così Cass. n.16242/15) che: "In tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui ald.m. 19 aprile 1994, п. 701, che consente al titolare di diritti reali sui beniimmobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida laformazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alledichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n.1142, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziarionon provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il terminemassimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnatoall'ufficio per la 'determinazione della rendita catastale definitiva', hanatura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorioespressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsidalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamenteincompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamentodelle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsi delle scadenze noncomporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica".In linea con tale indirizzo si pone anche Cass. n. ord. 11844/17, secondocui: "In tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un annoassegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701per la "determinazione della rendita catastale definitiva" a seguito dellaprocedura cd. DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto contonon solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anchedell'incompatibilità di un limite temporale con la disciplina legislativa dellamateria, sicchè, ove l'amministrazione non provveda a definire la renditadel bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate daiNumero registro generale 29206/2021Numero sezionale 5080/2026Numero di raccolta generale 23138/2026Data pubblicazione 13/07/2026contribuenti ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949 a valere come"rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazionedi quella definitiva."Gli orientamenti più recenti di questa Corte confermano la tesi dellanatura ordinatoria del termine annuale di cui all’art. 1, comma 3, del d.m.19 aprile 1994, n. 701, insistendo in particolare sul silenzio della normaregolamentare circa il carattere perentorio del termine, “con cui èassolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione oall'aggiornamento delle rendite catastali” (cfr. Cass. n. 4752/2021, Cass.n. 6218/2020 e Cass. n. 34246/2019).2.2 Ne discende la erroneità della sentenza gravata che ha incentrato ilproprio apparato argomentativo esclusivamente sul profilo delladecadenza del potere di accertamento per il superamento dei limititemporali posti dalla norma regolamentare, a fronte della naturameramente ordinatoria del termine di 12 mesi prescritto per la rettifica diufficio del classamento proposto dal contribuente.3. L’accoglimento dell’unico motivo di ricorso comporta la cassazione dellasentenza con rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia di II gradodella Sicilia che provvederà anche sulle spese di lite del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia che in diversacomposizione provvederà anche alla liquidazione delle spese di questogrado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il Presidente