CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 novembre 2017
Cassazione n. 25813/2022
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente t-79i ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 21587 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2818/6/21, depositata in data 3 giugno 2020. LA/ Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 10413/11/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva contestato, con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito ai fini Irpef, add reg. e add. com ., interessi e sanzioni, in relazione all'anno 2010; -il contribuente resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/73 e 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR, nel confermare la legittimità dell'avviso di accertamento in questione, ritenuto - a fronte della determinazione, con metodo sintetico, da parte dell'Ufficio di maggior reddito sulla base della spesa rappresentata dall'acquist? di quote societarie per un valore di euro 280.564,00 - non opera1/4W,' la presunzione ex art. 38 cit. non avendo l'Amministrazione dimostrato il presupposto dell'accertamento sintetico atteso che mancava la prova del versamento del corrispettivo da parte del contribuente e l'accollo del debito non comportava "un'attuale erogazione di spesa"; con ciò in violazione dei criteri distributivi dell'onere della prova, rilevando sul piano della prova a contrario, la dimostrazione da parte del contribuente del compimento della spesa con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR ritenuto sostanzialmente valida ed efficace la scrittura privata di accollo anche se non registrata e priva di data certa senza valutare adeguatamente i mezzi di prova prodotti in causa; - in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità che la controricorrente prospetta con riferimento ai motivi di ricorso in esame in base alla considerazione che l'Agenzia tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma la violazione delle norme in tema di formazione del giudizio sulla prova presuntiva e dei criteri distributivi dell'onere della prova; -ugualmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità per genericità e non attinenza delle argomentazioni difensive al vizio di legge lamentato, contenendo il ricorso motivi aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, con esposizione delle ragioni che illustrano in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme; - il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo; - va premesso che questa Corte ha affermato che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. Resta invece a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., 19 aprile 2013, n. 9539; 10 agosto 2016, n. 16912; 31 ottobre 2018, n. 27811); -l'oggetto della prova contraria tla part el riguarda non solo la disponibilità di ulteriori redditi, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso. Si è, al riguardo, chiarito che, pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso deve essere letto lo specifico riferimento alla prova - risultante da «idonea documentazione» - della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico (Cass., sez. 5, 18/04/2014, n. 8995; Cass., sez. 5, 26/11/2014, n. 25104; Cass., sez. 6-5, 16/07/2015, n. 14885; Cass., sez. 5, 20/01/2017, n. 1510; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389; Cass., sez. 6-5, 10/07/2018, n. 18097). La prova incombente sul contribuente non è comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento accertato dal Fisco, e la durata del possesso. Al fine di meglio delimitare l'ambito della prova contraria gravante sul contribuente, questa Corte ha precisato che la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente (Cass., sez. 6-5, 16/05/2017, n. 12214; Cass. sez. 6 - 5, 16/05/2018, n. 12026; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389; n. 28157 del 2020; n. 16637 del 2020; 15760/2021; n. 5504 del 2022); -pertanto, la parte contribuente, seppur non debba dare la prova dell'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali, deve comunque dare la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi oltre che dell'entità degli stessi e della durata del loro possesso, «che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta» (Cass. n. 25104 del 2014; successive conformi, Cass. n. 3084 e n. 20477 del 2017, n. 1455, n. 1332 e n. 916 del 2016, nonché n. 22944, n. 14885 del 2015); al riguardo si è precisato che la norma in esame non richiede «un onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente», in quanto «una diversa interpretazione, in nessun modo correlata al tenore testuale del ricordato art. 38, comma 6, ult. cit., determinerebbe in definitiva, una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all'esistenza di un reddito ma, piuttosto, all'esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinari e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta» (Cass.n. 1455/2016); si è quindi ulteriormente osservato che, seppur la norma chieda qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, ovvero che «l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione», e, quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente, è anche vero che un tale tipo di prova non può ritenersi particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la "durata" di quel possesso (Cass. n. 8995 del 2014; conf. Cass. n. 3804 del 2017; n. 14711 del 2018); è stata quindi ritenuta idonea e sufficiente la documentazione bancaria rappresentativa della «sequenza temporale dell'operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l'acquisto» (Cass., sez. 5, 22/03/2017, n. 7258); - nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, in quanto, violando i criteri distributivi dell'onere della prova - ha ritenuto- a fronte della presunzione ex art. 38 cit. di maggior reddito basata sull'atto di acquisto di quote societarie per il valore complessivo di euro 280.564,00 - non dimostrato dall'Amministrazione il presupposto dell'accertamento sintetico, in quanto l'incremento patrimoniale mediante accollo non rilevava ex sé non comportando un'attuale erogazione di spesa e, nella specie, non vi era la prova che il contribuente avesse versato il corrispettivo delle quote societarie sicché "l'incremento patrimoniale rappresentato dall'acquisto delle stesse non [era] di per sé indicativo di un reddito non dichiarato"; con ciò contravvenendo ai principi sopra richiamati secondo i quali la determinazione del reddito con metodo sintetico sulla base del c.d. redditometro e, nella specie, sulla base dell'atto di acquisto, nel 2010, da parte del contribuente di quote societarie del valore di complessivi euro 280.564,00, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva; peraltro, nel costrutto argomentativo del giudice di appello, una volta ritenuto non dimostrato dall'Amministrazione "il presupposto dell'accertamento sintetico", l'osservazione successiva circa la genuinità dell'accollo, costituisce un'argomentazione ad abundantiam ("un mero posterius"); - in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla 09/ Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle sp