CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 10943/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10291/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –controricorrente – avverso la sentenza n. 492/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di uno stacco di terreno e di una porzione di fabbricato adibita ad abitazione, nonché di una corte e di un garage, in un corpo di fabbrica staccato, citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un confinante fondo edificato, lamentando che i vicini, ampliando una porzione del loro fabbricato, avevano violato la distanza minima di dieci metri dal garage degli attori, chiedendo, di conseguenza, che i convenuti fossero condannati al ripristino. I convenuti, oltre a contestare la domanda, chiesero, a loro volta, che del garage degli attori, posto a distanza illegale dalla loro proprietà, fosse ordinata la riduzione in pristino. 2. Il Tribunale accolse la domanda degli attori principali. 3. La Corte d’appello di Bologna rigettò l’impugnazione principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quella incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. 1. Per quel che ancora qui rileva va ricordato che la Corte locale, dopo avere in sintesi riportato i principi secondo i quali debba affermarsi se l’opera di ristrutturazione abbia portato a una unità edilizia da reputarsi nuova costruzione, ha precisato quanto segue: Nello specifico, si evince come, quanto alla larghezza (prima della ristrutturazione) distava 3 mt dal confine con la proprietà degli appellanti, mentre ad oggi la distanza è pari a 3,18 mt e pertanto si considera invariata (…) , infine, in merito al tetto del fabbricato prima dell’intervento presentava una copertura piana, mentre ad oggi risulta a falde; quanto all’altezza attualmente è pari a 2,72 mt. (mentre prima era di 2,45 mt.). In base a quanto appurato dalla perizia d’ufficio, l’immobile è stato parzialmente demolito, pur conservando la medesima struttura muraria in parallelo al confine con quella degli appellanti e che l’unico elemento differente risulta il tetto . Da ciò la Corte locale ne ha tratto che l’opera non possa considerarsi nuova costruzione e nello specifico soggetto alla disciplina di cui all’art.873 c.c. Ad ogni buon conto non può comunque dirsi modificata la volumetria e la sagoma del fabbricato, essendo a tal proposito stata dichiarata la tardività della produzione documentale allegata alla perizia del CTP di parte appellante . 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono sulla base di cinque motivi e l’intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 5. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ. e delle norme regolamentari sulla distanza dal confine . In sintesi si addebita alla sentenza di non avere fatta corretta applicazione dei principi di diritto, tuttavia richiamati dal medesimo Giudice. Poiché si era in presenza di un’opera nuova e diversa rispetto al vecchio fabbricato, sia per lunghezza, che per altezza, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 873 cod. civ., integrato dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1969. 6. Il motivo è fondato. Questa Corte, con giurisprudenza ferma, ha chiarito che L'art. 31, comma primo, lettera d), L. I. 457/1978 qualificava come interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare i manufatti mediante un insieme sistematico di opere idonee a condurre ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con formula idonea ad includere non soltanto le opere che riguardassero un fabbricato ancora esistente (e, cioè, un'entità dotata quanto meno di murature perimetrali, di strutture orizzontali e di copertura), ma anche la ricostruzione con la fedele demolizione di un precedente fabbricato nel rispetto della sagoma, del volume e delle superfici preesistenti (cfr., in motivazione, Cass. 14786/2017; Cass. s.u. 21578/2011; Cass.22688/2009; Cass. 2009/3391). La ricostruzione previa demolizione è stata, di seguito, espressamente contemplata dal successivo l'art. 3, comma primo, lett. d) del D.P.R. 380/2001, ma lasciando inalterato, con previsione 5 in parte qua non innovativa, l'obbligo di conservare la medesima sagoma e volumetria dell'edificio demolito (cfr., art. 1, D.LGS. 301/2002, in vigore dal 5.2.2003), conformemente a quanto già disposto dall'art. 31, L. 457/1978. In assenza di una definizione normativa, la nozione di sagoma è stata costantemente identificata con la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero con il contorno che viene ad assumere l'edificio con ogni punto esterno e non solamente le superfici verticali con particolari requisiti di continuità, quali le pareti chiuse, cosicché non rilevano le sole aperture che non prevedano sporgenze, mentre il prospetto si riferisce alla superficie e alla facciata della costruzione e quindi al suo profilo estetico- architettonico (Corte cost. 309/2011; Cass. pen. 3849/1998; Cass.8081/1994; Cass. pen. 25.11.1987; Cass. pen. 20846/2015) (Sez. 2, n. 473, 10/1/2019, in motivazione). Or non vi è dubbio, sulla scorta di quel che riferisce la sentenza impugnata, che il fabbricato deve considerarsi nuova costruzione, in quanto non corrispondente per sagoma e per altezza al vecchio immobile demolito. Ciò premesso, il Giudice del merito avrebbe dovuto individuare la normativa localmente applicabile per le nuove costruzioni, anche eventualmente sopravvenuta (si veda l’art. 2 bis, comma 1 ter e 3, d.P.R. n. 380/2001, nel testo modificato in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza). 7. I successivi motivi, dal secondo al quinto, con i quali i ricorrenti denunciano assenza motivazionale, violazione del principio di prevenzione (artt. 873, 874, 875 e 877 cod. civ.), nonché erroneità della dichiarazione di tardività della c.t.p., restano assorbiti, in senso proprio, dall’accoglimento del primo. 8. In ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in altra compo