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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 11595/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO dì MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per reati di cui agli artt. 424 e 629 cod. pen. dai quali è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., laddove la Corte territoriale ha ritenuto connotato da colpa grave il comportamento dell'Alberti, per essersi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, nonostante l'assoluzione sia scaturita da una diversa interpretazione attribuita dai giudici della cognizione a tutti quegli elementi emersi nel corso delle indagini preliminari, utilizzati dal GIP per l'applicazione della misura custodiale.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio.

4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'ordinanza impugnata non si è attenuta all'insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (cfr. Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, Rv. 267393 - 01, in un caso in cui è stato ritenuto corretto il riconoscimento del diritto alla riparazione nonostante il silenzio serbato dall'indagato, atteso che gli elementi che egli avrebbe dovuto chiarire nel corso dell'interrogatorio si riducevano ad un numero limitato di conversazioni dalle quali non era possibile ricavare un suo ruolo di compartecipe nei delitti contestati).

3. Nella specie, la Corte della riparazione si è limitata ad accennare genericamente al contenuto di conversazioni intrattenute dall'Alberti con tale "Saverio" ed altri interlocutori, che si sarebbero prestate all'interpretazione fatta dai giudici della cautela (ma non dai quelli della cognizione) nel senso del verosimile coinvolgimento dell'interessato nei reati contestati, senza specificare in che modo le eventuali risposte dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia avrebbero potuto orientare diversamente i giudici della misura.

In altri termini, l'ordinanza impugnata non offre alcuna motivazione in ordine a quali spiegazioni l'Alberti avrebbe dovuto o potuto fornire sui fatti di cui era accusato, al di là di professarsi innocente; né argomenta alcunché in ordine all'effettiva incidenza di tale comportamento silente rispetto al mantenimento della misura custodiale.

Del resto, è importante ricordare che, in subiecta materia, il giudice deve valutare anche il comportamento tenuto dal ricorrente prima dell'emissione del provvedimento restrittivo e non solo il comportamento tenuto in occasione della misura o dell'interrogatorio immediatamente successivo (Sez. 4, n. 1577 del 09/10/2007, dep. 2008, Fissenko e altro, Rv. 238663); perciò, se al silenzio serbato in sede d'interrogatorio fa da riscontro una sostanziale carenza di elementi deponenti per condotte di apparente contiguità ad ambienti criminosi da parte dell'istante, l'esercizio della facoltà di non rispondere in sede d'interrogatorio non può considerarsi ex se gravemente colposo o improntato a reticenza.

Peraltro, in questa sede non si può fare a meno di rilevare che, sulla base della nuova formulazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 188/2021, in vigore dal 14.12.2021 - l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere "non incide sul diritto alla riparazione", sicché il rigetto dell'istanza non può fondarsi su tale elemento.

4. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Messina, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO dì MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per reati di cui agli artt. 424 e 629 cod. pen. dai quali è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., laddove la Corte territoriale ha ritenuto connotato da colpa grave il comportamento dell'Alberti, per essersi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, nonostante l'assoluzione sia scaturita da una diversa interpretazione attribuita dai giudici della cognizione a tutti quegli elementi emersi nel corso delle indagini preliminari, utilizzati dal GIP per l'applicazione della misura custodiale. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza impugnata non si è attenuta all'insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (cfr. Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, Rv. 267393 - 01, in un caso in cui è stato ritenuto corretto il riconoscimento del diritto alla riparazione nonostante il silenzio serbato dall'indagato, atteso che gli elementi che egli avrebbe dovuto chiarire nel corso dell'interrogatorio si riducevano ad un numero limitato di conversazioni dalle quali non era possibile ricavare un suo ruolo di compartecipe nei delitti contestati). 3. Nella specie, la Corte della riparazione si è limitata ad accennare genericamente al contenuto di conversazioni intrattenute dall'Alberti con tale "Saverio" ed altri interlocutori, che si sarebbero prestate all'interpretazione fatta dai giudici della cautela (ma non dai quelli della cognizione) nel senso del verosimile coinvolgimento dell'interessato nei reati contestati, senza specificare in che modo le eventuali risposte dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia avrebbero potuto orientare diversamente i giudici della misura. In altri termini, l'ordinanza impugnata non offre alcuna motivazione in ordine a quali spiegazioni l'Alberti avrebbe dovuto o potuto fornire sui fatti di cui era accusato, al di là di professarsi innocente; né argomenta alcunché in ordine all'effettiva incidenza di tale comportamento silente rispetto al mantenimento della misura custodiale. Del resto, è importante ricordare che, in subiecta materia, il giudice deve valutare anche il comportamento tenuto dal ricorrente prima dell'emissione del provvedimento restrittivo e non solo il comportamento tenuto in occasione della misura o dell'interrogatorio immediatamente successivo (Sez. 4, n. 1577 del 09/10/2007, dep. 2008, Fissenko e altro, Rv. 238663); perciò, se al silenzio serbato in sede d'interrogatorio fa da riscontro una sostanziale carenza di elementi deponenti per condotte di apparente contiguità ad ambienti criminosi da parte dell'istante, l'esercizio della facoltà di non rispondere in sede d'interrogatorio non può considerarsi ex se gravemente colposo o improntato a reticenza. Peraltro, in questa sede non si può fare a meno di rilevare che, sulla base della nuova formulazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 188/2021, in vigore dal 14.12.2021 - l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere "non incide sul diritto alla riparazione", sicché il rigetto dell'istanza non può fondarsi su tale elemento. 4. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Messina, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estens
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