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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 39608/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 07/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 10/01/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 640, 61 n 7) e 81 cod. pen 2.

Successivamente alla proposizione del ricorso è pervenuta in Cancelleria rimessione di querela ritualmente accettata. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.

Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante.

La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata.

Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva.

Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela.

Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 07/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 10/01/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 640, 61 n 7) e 81 cod. pen 2. Successivamente alla proposizione del ricorso è pervenuta in Cancelleria rimessione di querela ritualmente accettata. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 39608/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris