CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25874/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/03/2023 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Marsala, in data 16/02/2022, con la quale MARINO Gianpaolo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (a lui ascritto in concorso con il padre MARINO Francesco, deceduto nelle more del giudizio di primo grado), nonché al reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. 2. Ricorre per cassazione MARINO Gianpaolo, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un contributo concorsuale del ricorrente alla illecita detenzione. Si osserva, al riguardo, che l'accertata presenza di effetti personali in una delle camere dell'abitazione in cui MARINO Francesco stava ristretto in detenzione domiciliare non poteva dirsi inequivocamente indicativa di una attuale condivisione dell'abitazione medesima, né dei traffici illeciti. Sotto altro profilo, si osserva che il danneggiamento dell'immobile, addebitato al ricorrente, mal si conciliava con uno stabile suo godimento da parte di quest'ultimo. Si deduce altresì il carattere tautologico delle ulteriori argomentazioni svolte per sostenere una detenzione concorsuale. 2.2. Violazione di legge con riferimento ai capi d) e f) dell'imputazione. Si censura l'esclusione della finalità di uso personale quanto allo "spinello" e alle due infiorescenze rinvenute nella camera del ricorrente. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P,R. n. 309 del 1990. Si censura il mancato apprezzamento di tutti gli indici di lieve entità (modesta offensività, mancato rinvenimento di materiali per confeziona mento e cessione a terzi, ecc.) e il richiamo, del tutto privo di supporti dimostrativi, ad un'attività illecita svolta professionalmente. Si rappresenta altresì la possibilità di riconoscere al solo ricorrente, e non anche all'altro correo (ormai deceduto) l'ipotesi lieve di cui al comma 5. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive. Si censura la motivazione consistita nel solo richiamo alla disciplina previgente alla "riforma Cartabia", e si censura il richiamo alla asserita necessità di procura speciale. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il carattere reiterativo ed attinente al merito del primo motivo, e la manifesta infondatezza e genericità delle residue censure prospettate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. 2. Coglie invero nel segno la censura difensiva imperniata sulla non decisività del rinvenimento, in una delle camere dell'appartamento di Marsala - contrada [OSCURATO:PERSONA] n. 109, di effetti personali riferibili all'odierno ricorrente, per concludere nel senso della sua responsabilità, a titolo di concorso con il padre MARINO Francesco, nella detenzione dei tre panetti di hashish "riposti dentro un borsone ritrovato all'interno di un garage di pertinenza dell'abitazione", nonché della cocaina rinvenuta "su un piatto riposto sul davanzale della veranda" (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Al riguardo, non può sottacersi il fatto che il padre del ricorrente, come detto deceduto nelle more del giudizio, non solo viveva nella predetta abitazione, ma ivi era ristretto in regime di detenzione domiciliare. In tale contesto alquanto peculiare, ed in assenza di lisultanze idonee a comprovare non solo che la casa ed il garage fossero in uso ai soli Francesco e Gianpaolo MARINO, ma anche che costoro fossero dediti ad una comune attività di narcotraffico (nulla è dato sapere in ordine al litigio che aveva determinato l'intervento degli operanti), il mero rinvenimento di un borsone contenente droga, all'interno di un garage riferibile all'abitazione, non può essere considerato un elemento connotato da una valenza accusatoria univoca (anche) nei confronti dell'odierno ricorrente. Altrettanto è a dirsi con riferimento alla minima quantità di cocaina (gr. 0,29, corrispondenti a 1,5 dosi medie singole) rinvenuta nella veranda dell'abitazione per cui è causa: anche a voler prescindere da ogni considerazione in ordine alla configurabilità di una detenzione per fini di uso personale, la sentenza impugnata non fornisce appaganti indicazioni idonee a sostenere che il piattino collocato sul davanzale fosse riferibile al ricorrente, anziché al padre (ovvero ad entrambi). 3. Con i residui motivi, la difesa ha censurato le valutazioni della Corte territoriale relative allo stupefacente trovato in altre zone dell'abitazione, sia quanto alla sussistenza della penale responsabilità, sia - in subordine - alla configurabilità dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Anche tali doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, sono fondate. Per ciò che riguarda la cannabis trovata nel salone dell'abitazione (g. 50,7 da cui erano ricavabili 37,84 dosi medie singole), vengono in rilievo le argomentazioni precedentemente svolte con riferimento al capo b): non potendo anche in questo caso affermarsi, sulla sola scorta della convivenza del ricorrente con il padre ristretto in detenzione domiciliare, che la droga rinvenuta in salone possa essere addebitata al ricorrente. Quanto poi ai minimi quantitativi rinvenuti nell'auto in uso al ricorrente (2 infiorescenze di cannabis corrispondenti a 3,28 dosi; uno spinello), nonché alla marijuana (3,2 grammi corrispondenti a 23 dosi singole), trovata nella camera di MARINO Gianpaolo in circostanze alquanto singolari - si legge in sentenza che il rinvenimento era avvenuto nel corso di un secondo accesso nell'abitazione, effettuato dagli operanti che avevano notato le luci accese, nonostante avessero condotto MARINO Francesco in altra abitazione per proseguire la detenzione domiciliare (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) - deve osservarsi che la Corte ( territoriale ha disatteso le prospettazioni difensive ponendosi in un'ottica volta a valutare le varie risultanze congiuntamente, ovvero alla luce anche di quanto ha formato oggetto del capo b). In particolare, la tesi dell'uso personale riferita alle infiorescenze e allo spinello, nonché ai 3 grammi di marijuana, era stata sostenuta - ad avviso della Corte d'Appello - "senza tenere conto di tutti gli altri elementi sopra illustrati che, invece, nel loro insieme confermano la coscienza e volontà di detenere la droga in concorso con il padre" (pag. 4 della sentenza impugnata). Allo stesso modo, la Corte ha respinto la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, dovendosi considerare la variegata sostanza di cui ai capi d) e f) "unita agli ulteriori elementi di cui sopra" (pag. 5). Tale impostazione non sembra poter essere condivisa già in astratto, dal momento che il singolo spinello e la minima quantità di infiorescenze trovati a bordo dell'auto in uso al ricorrente, nonché il modesto quantitativo di marijuana rinvenuto in occasione del secondo accesso, avrebbero dovuto comportare una specifica riflessione, nel senso sollecitato dalla difesa con i motivi di appello (ovvero nel senso della configurabilità di una detenzione per uso personale), anche in caso di conclamata corresponsabilità di MARINO Gianpaolo per i panetti di hashish rinvenuti in garage. A tali conclusioni, ovviamente, deve a fortiori pervenirsi alla luce di quanto precedentemente esposto in ordine alle carenze motivazionali rilevate in ordine all'attribuzione al ricorrente, al di là di ogni ragionevole dubbio, della responsabilità per la detenzione (o codetenzione) della droga oggetto del capo b) della rubrica. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata quanto ai capi b), d), f) - gli unici oggetto di mol:ivi di ricorso - con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio. Le residue doglianze, concernenti la mancata sostituzione della pena detentiva, restano evidentemente assorbite. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condanna relativa ai capi b), d) ed f), con rinvio per nuovo gi