CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15274/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32450/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Comune di Ischia, in persona del Sindacop.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Maggio ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2208/2020, depositata il 9 marzo 2020, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – sulla base di quattro motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n. 2208/2020, depositata il 9 marzo 2020, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione della TARI dovuta dalla ricorrente per l’anno 2015; -il Comune di Ischia resiste con controricorso. Considerato che: 1. –in via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 26 gennaio 2023, parte ricorrente ha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine ai criteri di applicazione (per superfici tassabili e corrispondente importo dovuto) del tributo in contestazione ed ha dedotto «la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il presente giudizio», ricorrendo ipotesi di cessazione della materia del contenderein relazione all’accordo (così) perfezionatosi; - sussiste , dunque, una causa di inammissibilità del ricorso , sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione ( Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368); 2. - le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti; - n on ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, dellaL. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso ; - compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Co