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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29547/2025

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi Cuomo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigettodel ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, come da allegata nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisioneimpugnata, la Corte di appello di Roma,in parziale riforma della sentenza emessa in data 20 ottobre 2022dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletrinei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , ha assolto l’imputato dai reati ascrittigli ai punti 2 e 3 del capo a)dell’imputazione e ha confermato per il resto, rideterminando la pena irrogata per la residua ipotesi di cui al punto 1 del medesimocapo a), in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 - bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricor re per cassazione, a mezzo de i propr i difensor i , articolando quattromotivi di impugnazione , che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 191, comma 2,cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., nonché contraddittorietà o illogicità della motivazione, per quanto attiene alla ribadita utilizzabilità degli atti di indagine interna della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto privo di poteri investigativi), in assenza della minima attività da parte degli organi inquirenti.

2.2. C ontraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti,in assenza di prove dirette di contatti del ricorrente con gli altri coimputati e in genere di un coordinamento tra loro, essendostati valorizzati irritualmente gli atti interni della società e mere ipotesi congetturali.

2.3. Violazione di legge in relazione all ’ art. 648 - bis cod. pen. e contraddittorietà e illogicità della motivazione , riguardo all ’affermazione di responsabilità per riciclaggio, posto che dagli atti non emergerebbealcun elemento da cui desumere compiutamente la consapevolezza in capo all’imputato della provenienza delittuosa del denaro.

2.4. Violazione di legge in relazione all ’ art. 61, n. 9, cod. pen . e contraddittorietà e illogicità della motivazione , in ordine alla qualificazione dell’attività di raccolta del risparmio operata da [OSCURATO:PERSONA] come avente natura pubblicistica.

Nel caso di specie, le mansioni svolte dal ricorrente, di tipo bancario/finanziario, sarebbero state completamente distinte dai servizi propriamente postali.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensidell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, nel suo complesso,infondato.

2. Quanto al primo motivo, non è seriamente contestabile la natura di prove documentali, ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., degli atti –ivi compresi i verbali delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] –redatti dal datore di lavoro, titolare dei poteri, di matrice prettamente privatistica, disciplinari e di controllo interno finalizzato a verificare la regolarità della gestione.

Gli esiti dell’inchiesta ispettiva interna restano, dunque, affatto estranei al paradigma di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che concerne le «attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti», svolte nell’esercizio di pubblici poteri di sorveglianza (Sez.

U. n. 45477 del 28/11/2001, Ranieri, Rv. 220291-01, in motivazione; Sez. 6, n. 35780 del 30/05/2023, Cioffi, non mass.; nonché, proprio in tema di dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], Sez. 2, n. 3819 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2020, Agrillo, non mass.; Sez. 6, n. 51766 del 18/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274575-01).

Come correttamente ribadito dalla Corte capitolina, inoltre, poiché il giudizio abbreviato costituisce un procedimento “a prova contratta”, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, la scelta abdicativa dell’imputato gli avrebbe , comunque, precluso la possibilità di eccepire l’inutilizzabilità non “patologica” (Sez.

U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246-01; Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272196-01; Sez. 6, n. 12085 del 19/12/2011, dep. 2012, Inzitari, Rv. 252580-01).

Il primo motivo è, dunque, manifestamente infondato.

3. Il secondo e il terzo motivo, incentrati sulla (asseritamente erronea) ricostruzione della vicenda storica e connotati da un contenuto reiterativo e meramente fattuale, possono essere esaminati congiuntamente.

Con apparato argomentativocongruo e coerente con le emergenze istruttorie (e, dunque, impermeabile allo scrutinio di legittimità), i giudici di merito,ritenendo non illogicamente la gravità, precisione e concordanza del quadro indiziario, hanno affermato che l’incontestata materialità delle operazioni concretamenteeffettuate da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersiaccompagnata dalla piena consapevolezza di concorrere nella sostituzione e nel trasferimento di liquidità, in modo da ostacolare l’identificazione della suaprovenienza delittuosa.

La tesi difensiva fondata sull’inganno da parte dei portatori dei titoli appare del tutto superata sulla scortadi circostanze altamente sintomatiche del contrario (indubitabile preparazione e competenza professionale dell’imputato, che non aveva mai dato àdito a rilievi; mancata segnalazione ai superiori, di un’operazione per importi consistenti in violazione delle disposizioni interne; mancata compilazione della modulistica anti-riciclaggio; palese apocrifìa delle firme apposte in calce ai titoli e ai moduli; consultazione del conto della madre contestualmente al rimborso dei buoni fruttiferi; discrasia tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui al suo sportello si sarebbe presentata una donna, e le registrazioni della videosorveglianza, che attestano invece la presenza di una figura maschile; incongrua consultazione del conto, aperto presso un ufficio di [OSCURATO:PERSONA], di soggetto già deceduto da cinque anni).

Ad ogni buon conto, la fattispecie di cui all'art. 648-biscod. pen. delinea un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, che si consuma con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice.

Pertanto, integra un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro, quale condotta volta non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della sua provenienza (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140- 01).

I motivi in esame non possono, quindi, reputarsi consentitie risulterebbero, in ogni caso, manifestamente infondati.

4. Il quarto motivo, inerente al profilo circostanziale dell’abuso dei poteri o dellaviolazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, risulta infondato.

Nel caso di specie, la circostanza aggravante comune è stata riconosciuta sulla base della qualifica di «addetto alla liquidazione dei buoni postali fruttiferi, [che] operava in autonomia e aveva la disponibilità del denaro di cassa destinato al rimborso erilasciava attestazioni di pagamento» (sentenza di appello, p. 15).

Con l’informazione provvisoria del 29 maggio 2025, relativa al procedimento n. 36993/2023 R.G., Prete, questa Corte regolatrice, nella sua massima espressione nomofilattica, ha affermato che: -la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, effettuata da [OSCURATO:PERSONA] italiane Spaper conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica; -l’ operatore di [OSCURATO:PERSONA] addetto alla vendita e gestione di tali prodotti riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Nell’attività di“gestione” dei prodotti finanziari, espressamente ricondotta al mansionario proprio dell’operatore di [OSCURATO:PERSONA] (in quanto tale, incaricato di pubblico servizio, anche ai sensi dell’art. 61, n. 9, cod. pen.), non può che ritenersi inclusa anche la liquidazione finaledei buoni fruttiferi , quale segmento conclusivo del rapporto tra l’ente e l’utenza privata.

5. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

6. Il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

Nel giudizio di legittimità, infatti, quando il ricorso dell ’ imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali,purché abbia effettivamente esplicato, nel contraddittorio cartolare, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa,a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione(cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01;Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834-01).

Nel caso di specie, le stringate conclusioni di [OSCURATO:PERSONA] si limitavano a richiamare –senza particolari considerazioni, neppurein merito agli ulteriori profili di censura – l’avvenuta decisione delle Sezioni Unite (in attesa della quale, peraltro, era stato disposto apposito rinvio all’odierna udienza).

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi Cuomo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigettodel ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, come da allegata nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisioneimpugnata, la Corte di appello di Roma,in parziale riforma della sentenza emessa in data 20 ottobre 2022dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletrinei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , ha assolto l’imputato dai reati ascrittigli ai punti 2 e 3 del capo a)dell’imputazione e ha confermato per il resto, rideterminando la pena irrogata per la residua ipotesi di cui al punto 1 del medesimocapo a), in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 - bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricor re per cassazione, a mezzo de i propr i difensor i , articolando quattromotivi di impugnazione , che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 191, comma 2,cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., nonché contraddittorietà o illogicità della motivazione, per quanto attiene alla ribadita utilizzabilità degli atti di indagine interna della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto privo di poteri investigativi), in assenza della minima attività da parte degli organi inquirenti. 2.2. C ontraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti,in assenza di prove dirette di contatti del ricorrente con gli altri coimputati e in genere di un coordinamento tra loro, essendostati valorizzati irritualmente gli atti interni della società e mere ipotesi congetturali. 2.3. Violazione di legge in relazione all ’ art. 648 - bis cod. pen. e contraddittorietà e illogicità della motivazione , riguardo all ’affermazione di responsabilità per riciclaggio, posto che dagli atti non emergerebbealcun elemento da cui desumere compiutamente la consapevolezza in capo all’imputato della provenienza delittuosa del denaro. 2.4. Violazione di legge in relazione all ’ art. 61, n. 9, cod. pen . e contraddittorietà e illogicità della motivazione , in ordine alla qualificazione dell’attività di raccolta del risparmio operata da [OSCURATO:PERSONA] come avente natura pubblicistica. Nel caso di specie, le mansioni svolte dal ricorrente, di tipo bancario/finanziario, sarebbero state completamente distinte dai servizi propriamente postali. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensidell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel suo complesso,infondato. 2. Quanto al primo motivo, non è seriamente contestabile la natura di prove documentali, ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., degli atti –ivi compresi i verbali delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] –redatti dal datore di lavoro, titolare dei poteri, di matrice prettamente privatistica, disciplinari e di controllo interno finalizzato a verificare la regolarità della gestione. Gli esiti dell’inchiesta ispettiva interna restano, dunque, affatto estranei al paradigma di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che concerne le «attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti», svolte nell’esercizio di pubblici poteri di sorveglianza (Sez. U. n. 45477 del 28/11/2001, Ranieri, Rv. 220291-01, in motivazione; Sez. 6, n. 35780 del 30/05/2023, Cioffi, non mass.; nonché, proprio in tema di dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], Sez. 2, n. 3819 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2020, Agrillo, non mass.; Sez. 6, n. 51766 del 18/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274575-01). Come correttamente ribadito dalla Corte capitolina, inoltre, poiché il giudizio abbreviato costituisce un procedimento “a prova contratta”, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, la scelta abdicativa dell’imputato gli avrebbe , comunque, precluso la possibilità di eccepire l’inutilizzabilità non “patologica” (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246-01; Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272196-01; Sez. 6, n. 12085 del 19/12/2011, dep. 2012, Inzitari, Rv. 252580-01). Il primo motivo è, dunque, manifestamente infondato. 3. Il secondo e il terzo motivo, incentrati sulla (asseritamente erronea) ricostruzione della vicenda storica e connotati da un contenuto reiterativo e meramente fattuale, possono essere esaminati congiuntamente. Con apparato argomentativocongruo e coerente con le emergenze istruttorie (e, dunque, impermeabile allo scrutinio di legittimità), i giudici di merito,ritenendo non illogicamente la gravità, precisione e concordanza del quadro indiziario, hanno affermato che l’incontestata materialità delle operazioni concretamenteeffettuate da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersiaccompagnata dalla piena consapevolezza di concorrere nella sostituzione e nel trasferimento di liquidità, in modo da ostacolare l’identificazione della suaprovenienza delittuosa. La tesi difensiva fondata sull’inganno da parte dei portatori dei titoli appare del tutto superata sulla scortadi circostanze altamente sintomatiche del contrario (indubitabile preparazione e competenza professionale dell’imputato, che non aveva mai dato àdito a rilievi; mancata segnalazione ai superiori, di un’operazione per importi consistenti in violazione delle disposizioni interne; mancata compilazione della modulistica anti-riciclaggio; palese apocrifìa delle firme apposte in calce ai titoli e ai moduli; consultazione del conto della madre contestualmente al rimborso dei buoni fruttiferi; discrasia tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui al suo sportello si sarebbe presentata una donna, e le registrazioni della videosorveglianza, che attestano invece la presenza di una figura maschile; incongrua consultazione del conto, aperto presso un ufficio di [OSCURATO:PERSONA], di soggetto già deceduto da cinque anni). Ad ogni buon conto, la fattispecie di cui all'art. 648-biscod. pen. delinea un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, che si consuma con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice. Pertanto, integra un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro, quale condotta volta non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della sua provenienza (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140- 01). I motivi in esame non possono, quindi, reputarsi consentitie risulterebbero, in ogni caso, manifestamente infondati. 4. Il quarto motivo, inerente al profilo circostanziale dell’abuso dei poteri o dellaviolazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, risulta infondato. Nel caso di specie, la circostanza aggravante comune è stata riconosciuta sulla base della qualifica di «addetto alla liquidazione dei buoni postali fruttiferi, [che] operava in autonomia e aveva la disponibilità del denaro di cassa destinato al rimborso erilasciava attestazioni di pagamento» (sentenza di appello, p. 15). Con l’informazione provvisoria del 29 maggio 2025, relativa al procedimento n. 36993/2023 R.G., Prete, questa Corte regolatrice, nella sua massima espressione nomofilattica, ha affermato che: -la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, effettuata da [OSCURATO:PERSONA] italiane Spaper conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica; -l’ operatore di [OSCURATO:PERSONA] addetto alla vendita e gestione di tali prodotti riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Nell’attività di“gestione” dei prodotti finanziari, espressamente ricondotta al mansionario proprio dell’operatore di [OSCURATO:PERSONA] (in quanto tale, incaricato di pubblico servizio, anche ai sensi dell’art. 61, n. 9, cod. pen.), non può che ritenersi inclusa anche la liquidazione finaledei buoni fruttiferi , quale segmento conclusivo del rapporto tra l’ente e l’utenza privata. 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 6. Il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile. Nel giudizio di legittimità, infatti, quando il ricorso dell ’ imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali,purché abbia effettivamente esplicato, nel contraddittorio cartolare, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa,a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione(cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01;Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834-01). Nel caso di specie, le stringate conclusioni di [OSCURATO:PERSONA] si limitavano a richiamare –senza particolari considerazioni, neppurein merito agli ulteriori profili di censura – l’avvenuta decisione delle Sezioni Unite (in attesa della quale, peraltro, era stato disposto apposito rinvio all’odierna udienza). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta di liquidazione delle sp
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