Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33450/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta (capo A. della rubrica) e semplice (capo B.) a lui ascritti; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto -, il secondo motivo- che lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione - e il terzo motivo - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per la sottrazione o irregolare tenuta delle scritture contabili - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato una ricostruzione alternativa qui non consentita, senza denunciare ritualmente il travisamento della prova (che non può essere dedotto per il tramite del compendio parcellizzato di taluni degli elementi in atti: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha indicato gli elementi di fatto a carico dell'imputato sulla scortadei quali ha disatteso il gravame in ordine alla sua responsabilità (cfr. spec. par. 3 della sentenza impugnata); considerato che il quarto motivo di ricorso - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - e il quinto motivo - che lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla conseguente determinazione della pena e alla mancata concessione dei benefici di legge - sono inammissibili poiché in parte qua era inammissibile l'atto di appello (che, a proposito del trattamento sanzionatorio, conteneva solo quanto segue: «In subordine, ridurre la pena irrogata tenuto conto delle circostanze attenuanti e delle condizioni oggettive e soggettive dell'imputato») e tale inammissibilità deve essere qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.); il che esime dal dilungarsi per osservare che la sentenza impugnata ha esposto in maniera congrua le ragioni per cui ha inteso confermare la pena irrogata dal primo Giudice, inferiore al medio edittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01), richiamando in particolare la sottrazione di ingenti somme dal compendio aziendale; ritenuto che nulla muta, rispetto a quel che si è esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata nell'interesse dell'imputato, con cui si è inteso ribadire l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso, che non consente di rilevare la prescrizione del reato di cui al capo B. (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01), consegue: - ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, di cui si dispone il pagamento in favore dello Stato; 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta (capo A. della rubrica) e semplice (capo B.) a lui ascritti; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto -, il secondo motivo- che lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione - e il terzo motivo - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per la sottrazione o irregolare tenuta delle scritture contabili - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato una ricostruzione alternativa qui non consentita, senza denunciare ritualmente il travisamento della prova (che non può essere dedotto per il tramite del compendio parcellizzato di taluni degli elementi in atti: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha indicato gli elementi di fatto a carico dell'imputato sulla scortadei quali ha disatteso il gravame in ordine alla sua responsabilità (cfr. spec. par. 3 della sentenza impugnata); considerato che il quarto motivo di ricorso - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - e il quinto motivo - che lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla conseguente determinazione della pena e alla mancata concessione dei benefici di legge - sono inammissibili poiché in parte qua era inammissibile l'atto di appello (che, a proposito del trattamento sanzionatorio, conteneva solo quanto segue: «In subordine, ridurre la pena irrogata tenuto conto delle circostanze attenuanti e delle condizioni oggettive e soggettive dell'imputato») e tale inammissibilità deve essere qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.); il che esime dal dilungarsi per osservare che la sentenza impugnata ha esposto in maniera congrua le ragioni per cui ha inteso confermare la pena irrogata dal primo Giudice, inferiore al medio edittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01), richiamando in particolare la sottrazione di ingenti somme dal compendio aziendale; ritenuto che nulla muta, rispetto a quel che si è esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata nell'interesse dell'imputato, con cui si è inteso ribadire l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso, che non consente di rilevare la prescrizione del reato di cui al capo B. (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01), consegue: - ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, di cui si dispone il pagamento in favore dello Stato; 2 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33450/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris