CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 24552/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 240-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende Ric. 2020 n. 00240 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -2- unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1305/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], affinché fosse condannata al pagamento della provvigione a seguito dell’opera di intermediazione per l’acquisto di un appartamento da parte della convenuta di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice adito rigettava la domanda con la sentenza n. 1656/2014, rilevando che, sebbene fosse provata la circostanza che l‘attore avesse effettivamente condotto la convenuta a visitare l’immobile per tre volte tra l’agosto e l’ottobre del 2011, tuttavia all’esito di tali visite non era stata formulata alcuna proposta di acquisto durante tutto il periodo in cui il venditore si era affidato all’attore per la mediazione. La vendita era poi intervenuta solo allorché, revocato il mandato al mediatore, il venditore aveva pubblicato un annuncio su di un giornale, venendosi quindi ad intavolare le Ric. 2020 n. 00240 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -3- trattative con la convenuta, di tal che doveva reputarsi che l’affare non fosse il frutto di un apprezzabile apporto causale dell’attore. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Laudari cui ha resistito la Fassio. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 1305 del 30 settembre 2019, ha rigettato il gravame. Richiamati i principi in tema di verifica dell’apporto causale dell’attività del mediatore per la conclusione dell’affare, rilevava che dalle prove raccolte emergeva che le visite curate dal mediatore erano avvenute quando il venditore aveva subordinato la vendita ad una congrua dilazione per la stipula del definitivo, e ciò sebbene la convenuta avesse interesse a concludere l’acquisto per il mese di febbraio del 2012. Inoltre, non vi era stata alcuna proposta di acquisto da parte della Fassio, che aveva invece mostrato il disinteresse all’affare una volta appreso della richiesta del venditore di differire la stipula del definitivo. Solo a seguito della revoca dell’incarico, ed all’inserzione dell’annuncio di vendita su di un quotidiano cittadino, erano stati ripresi i contatti con il proprietario, il quale nelle more aveva mutato il proprio intendimento, avendo concluso questi un altro affare che gli permetteva di poter procedere subito alla vendita. Ric. 2020 n. 00240 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -4- Doveva, quindi, reputarsi che la revoca del mandato nonché il mutamento delle condizioni essenziali della trattativa erano idonee a determinare un’interruzione del nesso causale rispetto alle attività in precedenza svolte dall’agenzia, con la conseguenza che alcun diritto poteva vantare l’appellante. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], nella indicata qualità, articolando due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 3. Con il primo motivo di ricor so, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, con violazione dell’art. 132 co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’applicazione dell’art. 1755 c.c., quanto all’esclusione del nesso di causalità, con violazione altresì dell’art. 111 Cost. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Si deduce che la sentenza è pervenuta ad escludere il nesso causale tra l’attività del mediatore e l’affare concluso dalla controricorrente, sulla base di una affermazione tautologica, in quanto dalla lettura della motivazione non sarebbe dato comprendere il percorso logico che la sorregge. Trattasi quindi di una motivazione del tutto apparente e come tale da reputarsi assente, con la violazione dell’art. 132 c.p.c. Secondo il ricorso, la motivazione ignora, poi, tutti i fatti Ric. 2020 n. 00240 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -5- addotti in citazione ribaditi con l’appello, con la conseguenza che non è dato comprendere la ratio decidendiseguita. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1748, 1754, 1755 c.c., in relazione agli art. 1350 e ss. c.c. in quanto la Corte distrettuale ha negato il diritto alla provvigione pervenendo ad un’erronea applicazione dell’art.1755 c.c. È stata del tutto svalutata l’attività di messa in relazione curata dal ricorrente che avrebbe effettivamen te agevolato la conclusione della successiva vendita, senza che possano assumere efficacia interruttiva del nesso causale né la revoca del mandato da parte del venditore né il mutamento delle condizioni di vendita, non palesandosi anche necessario che l’intervento del mediatore si protragga per tutte le varie fasi della trattativa. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Va sicuramente disattesa la censura che sostiene la nullità della motivazione ai sensi dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., atteso che, ad avviso del Collegio, la sentenza impugnata risulta ampiamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione, quale affermato da Cass. S.U. n. 8053/2014. Il giudice di appello, lungi dall’affermare apoditticamente che non vi sarebbe il presupposto per il riconoscimento della provvigione in capo all’attore, ha richiamato il principio in Ric. 2020 n. 00240 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -6- base al quale l’apporto del mediatore non si deve esaurire nella sola messa in relazione delle parti, ma deve altresì estrinsecarsi in un contributo causale alla conclusione dell’affare. Ha, quindi, sottolineato come, una volta compiute alcune visite con l’intervento del mediatore, la trattativa si era arenata, per alcune difficoltà del venditore ad assicurare l’immediato trasferimento della proprietà in favore della convenuta, sottolineando, con il puntuale riferimento ad alcune delle deposizioni testimoniali raccolte, come fosse essenziale per la Fassio la possibilità di avere il possesso dell’immobile visionato entro il mese di febbraio del 2012. A conferma dell’essenzialità di tale scansione cronologica della trattativa, è stato anche ricordato come, a fronte delle resistenze del venditore a permettere un’immediata vendita, la convenuta nonavesse formulato alcuna offerta. La sentenza ha altresì evidenziato che l’interesse della convenuta ebbe a riaccendersi solo nel gennaio del 2012, allorché la vendita fu curata direttamente dal proprietario, una volta venuto meno l’ostacolo cronologico sopra indicato, aggiungendo che proprio tale mutamento delle condizioni della trattativa, aveva carattere di essenzialità per la stessa parte interessata all’acquisto, facendo sì che tra il primo segmento della vicenda ed il secondo fosse intervenuta una recisione del nesso causale, quanto alla condotta posta in essere Ric. 2020 n. 00240 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -7- dall’attore, che non consentiva di ascrivere al contributo di quest’ultimo la conclusione dell’affare. Risulta palese come la sentenza sia logicamente e coerentemente argomentata e che, a fronte di tale sviluppo motivazionale, non sia dato affermare, come vorrebbe parte ricorrente, che la stessa sia affetta da nullità. Quanto alla dedotta violazione di legge, ritiene il Collegio di dover assicurare continuità a quanto di recente affermato da Cass. n. 3165/2023, a mente della quale, per il riconoscimento del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che la conclusione dell'affare sia effetto causato adeguatamente dall'intervento del mediatore (c.d. causalità adeguata), senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che anche l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a privare "ex post" di tale qualità l'operato del primo. Pertanto, poiché la norma in esame descrive soltanto in negativo l'effetto adeguato ed essendo la stessa destinata, in ragione della sua elasticità, ad essere progressivamente precisata dalla Corte di Cassazione nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattica fino alla formazione del diritto vivente, l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito non sfugge alla verifica in sede di legittimità. Con tale pronuncia è stato, infatti, ribadito l’orientamento del tutto prevalente nella più recente giurisprudenza di legittimità a mente del quale il diritto alla provvigione sorge tutte le volte Ric. 2020 n. 00240 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -8- in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza dell'opera dell'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (Cass. n. 11443del 08/04/2022). E’ stato altresì precisato che la nozione di affare, cui è correlato il diritto alla provvigione va intesa come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti, di modo che la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione (Cass. n. 11127 del 06/04/2022). Ric. 2020 n. 00240 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -9- Affinché, quindi, si recida il nesso di causalità tra l’attività del mediatore e la successiva conclusione dell’affare è necessario che dopo una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore e che non abbia dato esito positivo, la finalizzazione dell’affare sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto (Cass. n. 22426 del 16/10/2020), non potendosi però escludere a priori la sussistenza del nesso causale sol perché alla iniziale fase delle trattative ne sia seguita un’altra con l'intervento di un secondo mediatore (Cass. n. 869 del 16/01/2018), ovvero in via diretta tra le parti. E’ però pur sempre necessario che sia verificata la permanenza, anche a seguito dell’ingerenza del nuovo mediatore ovvero della revoca dell’incarico, dell’efficacia causale dell’attività posta in essere dal primo mediatore, efficacia da valutare secondo le regole della causalità adeguata (cfr. Cass. n. 1120/2015, che ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia causale all'attività di un primo mediatore consistita nell'aver occasionalmente accompagnato presso l'abitazione della venditrice una potenziale acquirente, senza valutare se la ripresa delle trattative tra le parti fosse intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, tali da escludere la rilevanza dell'intervento dell'originario mediatore). Come efficacemente chiarito da Cass. n. 3165/2023, al fine di considerare che la conclusione dell’affare sia l’effetto Ric. 2020 n. 00240 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -10- dell’intervento del mediatore, non è sufficiente che questi abbia messo in relazione le parti, ma si impone la verifica del carattere adeguato dell’apporto causale di quest’ultimo rispetto alla conclusione dell’affare. A tale esito si perviene tramite la lettura combinata dell’art.1754 c.c., per il quale la messa «in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare» (art. 1754 c.c.) che contraddistingue l’attività del mediatore, norma che però non può prescindere dal successivo art. 1755 c.c. che individua le condizioni per il riconoscimento della provvigione, e precisamente impone che vi sia un nesso di derivazione causale tra la messa in relazione e l‘affare, ma secondo le regole della causalità adeguata (cfr., fra le più recenti, Cass.11443/2022, 3134/2022, 7029/2021, 5495/2021, 4644/2021, 3055/2020). Non è quindi possibile attribuire il diritto alla provvigione sulla base di un nesso puramente condizionalistico (o della condicio sine qua non), e che si esaurisca nel solo riscontro della messa in relazione delle parti, ma è necessario che la ricostruzione in positivo dell’efficienza causale adeguata dell’opera del mediatore sia valutata in maniera tale da rinvenire nella conclusione dell’affare un effetto adeguato della condotta del mediatore, il tutto secondo un giudizio che non può essere affidato in esclusiva al sindacato del giudice di merito, ma che, come tutte le norme elastiche, consente la verifica in sede di giudizio di legittimità, come previsto per tutte le norme cd. elastiche. Ric. 2020 n. 00240 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -11- Ritiene il Collegio che, proprio alla luce dei principi sinora esposti, la sentenza impugnata sia pervenuta al rigetto della domanda della società di mediazione in maniera che risulta immune alle censure mosse. La ricostruzione delle vicende di causa, come offerta dal giudice di merito, non consente al Collegio di poter compiere interventi ortopedici dell’applicazione delle norme compiuta dai giudici di merito. Al fine di escludere l’efficienza causale adeguata dell’opera del mediatore rispetto alla conclusione della compravendita pesano in particolare le seguenti circostanze, così come correttamente apprezzate dai giudici nelle due istanze di merito: (a) la parte interessata all’acquisto che è stata messa in relazione con il venditore dal Laudari era effettivamente la Fassio, ma all’epoca delle visite, la vendita del bene era sottoposta alla necessità di doverne differire la conclusione, per ragioni legate alle esigenze del venditore e che si scontravano con la contrapposta esigenza della convenuta di entrare quanto prima nella titolarità dell’immobile onde destinarlo a propria abitazione, e che l’avevano dissuasa anche dal fare delle offerte; (b) l’affare si è concluso dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla revoca dell’incarico conferito al primo mediatore; (c) le trattative furono riprese dopo una collocazione sul mercato avvenuta tramite annuncio su di un quotidiano, ma soprattutto a condizioni differenti da quelle originarie, e che invece avevano posto le parti sulla medesima lunghezza d’onda quanto alla programmazione cronologicadell’affare. Ric. 2020 n. 00240 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -12- La valutazione complessiva e coerente di tali elementi conforta la valutazione di incensurabilità dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, peraltro con esito conforme tra i due gradi di giudizio, non potendosi reputare erronea l’affermazione secondo cui l’iniziale contributo del ricorrente è esitato in una semplice messa in relazione, ma priva tuttavia dell’efficacia causale adeguata rispetto alla conclusione dell’affare, avendo lo stesso esaurito il proprio fattore deterministico allorché si era palesata l’impossibilità di far conciliare le opposte esigenze, ed essendosi innestata una nuova serie causale solo una volta, e senza più il contributo del mediatore, che a distanza di qualche mese, il venditore aveva modificato il proprio originario intendimento quanto ai tempi della vendita. I motivi vanno pertanto disattesi. 4. Il ricorso va quindi rigettato, dovendo le spese seguire la soccombenza, come liquidate in dispositivo. 5.Poiché il ricorso è rigettato , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Ric. 2020 n. 00240 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -13- La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co.