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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28055/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n.

R.G. 24374/2014, proposti da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ravenna e [OSCURATO:PERSONA], anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 56, giusta procura speciale in calce al ricorso principale - ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia - Romagna, n. 503/11/14, pronunciata il 7 ottobre 2013 e depositata il 10 marzo 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.11.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: La signora [OSCURATO:PERSONA] fu destinataria di avviso di accertamento col quale l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Ravenna - con riferimento alla vendita, con atto del 16 ottobre 2006 per notar Pasi di Ravenna, d'immobile adibito ad albergo, denominato "[OSCURATO:PERSONA]", ceduto, unitamente alla sorella [OSCURATO:PERSONA] al prezzo dichiarato di euro 1.050.000, alla società Mara al [OSCURATO:SOCIETA]., accertata una plusvalenza imputabile di euro 370.677,00 rispetto all'acquisto del cespite avvenuto nel dicembre 1980, così determinata in relazione alla riqualificazione dell'atto, come già operata ai fini dell'imposta di registro, in compravendita di terreno edificabile, avuto riguardo al fatto che le sorelle Marzelli avevano richiesto permesso di costruire alloggi sull'area di sedime dell'albergo da demolire, permesso poi volturato in favore dell'acquirente - aveva ripreso a tassazione la maggiore IRPEF ritenuta dovuta in euro 93.744,00, oltre sanzioni ed interessi.

La contribuente impugnò l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Ravenna, che accolse parzialmente il ricorso, riducendo la plusvalenza tassabile nell'importo di euro 89.177,40.

Avverso la sentenza di primo grado la contribuente propose appello principale, insistendo per l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, mentre l'Amministrazione finanziaria propose appello incidentale, chiedendo confermarsi la piena legittimità dell'atto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) dell'[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 503/11/14, depositata il 10 marzo 2014, non notificata, respinse entrambi gli appelli, confermando la sentenza impugnata.

Avverso detta sentenza la contribuente ha proposto ricorso principale per cassazione, affidato a tre motivi.

Con separato ricorso, successivamente notificato, l'Agenzia delle entrate ha anch'essa impugnato per cassazione l'anzidetta sentenza, assumendo pertanto detto ricorso natura di ricorso incidentale, in forza di due motivi, cui la contribuente resiste a sua volta con controricorso.

In pendenza del giudizio di legittimità la contribuente ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 136/2018.

In prossimità dell'adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione, la contribuente ha depositato memoria con istanza di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere ai sensi della citata norma.

Considerato che:

1. L'istanza della ricorrente principale affinché sia dichiarata l'estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere merita di essere accolta.La contribuente ha corredato la relativa istanza della documentazione attestante la proposizione nei termini previsti della domanda di definizione agevolata della controversia originata dall'impugnazione dell'avviso di accertamento THQ013B02468, e l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto di euro 11.111,46.

L'Agenzia delle entrate non risulta avere notificato alla contribuente, entro la data del 31 luglio 2020, atto di diniego alla definizione agevolata della controversia, ragione per la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, come convertito dalla

I. n. 136/2018, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con contestuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche in relazione all'oggetto del ricorso incidentale dell'Amministrazione finanziaria, avendo la contribuente documentato di avere effettuato, in unica soluzione al tempo della proposizione della domanda, il pagamento dell'intero importo dovuto per la definizione agevolata della controversia.

2. Le spese del giudizio restano a carico della parte privata che le ha anticipate.

3. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

Spese a carico della parte che le ha an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. R.G. 24374/2014, proposti da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ravenna e [OSCURATO:PERSONA], anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 56, giusta procura speciale in calce al ricorso principale - ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia - Romagna, n. 503/11/14, pronunciata il 7 ottobre 2013 e depositata il 10 marzo 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.11.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: La signora [OSCURATO:PERSONA] fu destinataria di avviso di accertamento col quale l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Ravenna - con riferimento alla vendita, con atto del 16 ottobre 2006 per notar Pasi di Ravenna, d'immobile adibito ad albergo, denominato "[OSCURATO:PERSONA]", ceduto, unitamente alla sorella [OSCURATO:PERSONA] al prezzo dichiarato di euro 1.050.000, alla società Mara al [OSCURATO:SOCIETA]., accertata una plusvalenza imputabile di euro 370.677,00 rispetto all'acquisto del cespite avvenuto nel dicembre 1980, così determinata in relazione alla riqualificazione dell'atto, come già operata ai fini dell'imposta di registro, in compravendita di terreno edificabile, avuto riguardo al fatto che le sorelle Marzelli avevano richiesto permesso di costruire alloggi sull'area di sedime dell'albergo da demolire, permesso poi volturato in favore dell'acquirente - aveva ripreso a tassazione la maggiore IRPEF ritenuta dovuta in euro 93.744,00, oltre sanzioni ed interessi. La contribuente impugnò l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Ravenna, che accolse parzialmente il ricorso, riducendo la plusvalenza tassabile nell'importo di euro 89.177,40. Avverso la sentenza di primo grado la contribuente propose appello principale, insistendo per l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, mentre l'Amministrazione finanziaria propose appello incidentale, chiedendo confermarsi la piena legittimità dell'atto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) dell'[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 503/11/14, depositata il 10 marzo 2014, non notificata, respinse entrambi gli appelli, confermando la sentenza impugnata. Avverso detta sentenza la contribuente ha proposto ricorso principale per cassazione, affidato a tre motivi. Con separato ricorso, successivamente notificato, l'Agenzia delle entrate ha anch'essa impugnato per cassazione l'anzidetta sentenza, assumendo pertanto detto ricorso natura di ricorso incidentale, in forza di due motivi, cui la contribuente resiste a sua volta con controricorso. In pendenza del giudizio di legittimità la contribuente ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla I. n. 136/2018. In prossimità dell'adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione, la contribuente ha depositato memoria con istanza di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere ai sensi della citata norma. Considerato che: 1. L'istanza della ricorrente principale affinché sia dichiarata l'estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere merita di essere accolta.La contribuente ha corredato la relativa istanza della documentazione attestante la proposizione nei termini previsti della domanda di definizione agevolata della controversia originata dall'impugnazione dell'avviso di accertamento THQ013B02468, e l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto di euro 11.111,46. L'Agenzia delle entrate non risulta avere notificato alla contribuente, entro la data del 31 luglio 2020, atto di diniego alla definizione agevolata della controversia, ragione per la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, come convertito dalla I. n. 136/2018, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con contestuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche in relazione all'oggetto del ricorso incidentale dell'Amministrazione finanziaria, avendo la contribuente documentato di avere effettuato, in unica soluzione al tempo della proposizione della domanda, il pagamento dell'intero importo dovuto per la definizione agevolata della controversia. 2. Le spese del giudizio restano a carico della parte privata che le ha anticipate. 3. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha an
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