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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 49420/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/06/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, osservando che l'inadempimento delle obbligazioni civili rileva salvo che si dimostri l'impossibilità di adempimento e che comunque sarebbero prescritti i diritti del fallimento e delle parti civili, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla sentenza di patteggiannento - sono inammissibili in quanto questioni di fatto neppure dedotte con l'istanza di riabilitazione.

A fronte, invero, di un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano che correttamente, ai sensi degli artt. 678 e 666, comma 2, cod. proc. pen., preso atto della mancanza della documentazione richiesta quale prova dell'avvenuto risarcimento del danno (titolo 4), dichiara inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza di riabilitazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, osservando che l'inadempimento delle obbligazioni civili rileva salvo che si dimostri l'impossibilità di adempimento e che comunque sarebbero prescritti i diritti del fallimento e delle parti civili, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla sentenza di patteggiannento - sono inammissibili in quanto questioni di fatto neppure dedotte con l'istanza di riabilitazione. A fronte, invero, di un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano che correttamente, ai sensi degli artt. 678 e 666, comma 2, cod. proc. pen., preso atto della mancanza della documentazione richiesta quale prova dell'avvenuto risarcimento del danno (titolo 4), dichiara inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza di riabilitazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.
Decreto Cassazione n. 49420/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris