CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 08568/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 16 novembre 2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.2 cod. pen. (capo a) e 707 cod. pen. (capo b) commessi in Riccione il 7 gennaio 2015, ha ritenuto assorbito il reato di cui al capo b) in quello di cui al capo a) e rideterminato la pena in anni 1 mesi 5 di reclusione e euro 300,00 di multa. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Il ricorrente propone una lettura alternativa delle fonti di prova, mentre l'indicazione da parte della Corte di Appello degli elementi indiziari appare coerente con le risultanze e le inferenze tratte da tali elementi appaiono logiche e non contraddittorie. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di cui ad altra sentenza già passata in giudicato, è manifestamente infondato. Il vincolo della continuazione risulta negato, con motivazione insindacabile perché non manifestamente illogica, in ragione della distanza cronologica tra i fatti, in assenza di elementi che indicassero l'unicità di un programma delittuoso deliberato e strutturato prima della commissione dei singoli reati. Si richiama, sul punto, il principio espresso da Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 26661501 Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il