CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 05512/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] " avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27741/2021 [OSCURATO:PERSONA] HivAiJavic 1. I ricorsi congiunti di [OSCURATO:PERSONA], Cristina (2=122 e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché concernono le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito, sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza, senza che nei ricorsi siano evidenziate manifeste illogicità nel ragionamento che regge la sentenza impugnata. Sono soltanto richiamati in termini del tutto generici principi di carattere generale relativi al ricorso per cassazione senza alcun riferimento alle specificità del caso concreto. 2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]9 Costanzo ,/7 , S GM\IGEU-c.