CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07537/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Milano del 20 marzo 2023 è stata confermata la decisione del Tribunale di Monza del 22 aprile 2022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione, relativamente al reato di cui all'art. 10 quater, d. Igs. 74 del 2000; reato commesso dal 26 febbraio 2015 al 3 settembre 2015 (crediti inesistenti portati in compensazione nell'anno di imposta 2015, per euro 73.917,23). 2. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.); omessa dichiarazione della prescrizione. Dai modelli F24 acquisiti la data del commesso reato è dal 26 febbraio 2015 al 3 settembre 2015; non trova applicazione neanche la sospensione per il Covid (art. 83, quarto comma, d. I. n. 18 del 2020) in quanto nessuna udienza risulta fissata nel periodo in considerazione. 2. 2. Violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alla eccezione di ne bis in idem. Dinanzi al Tribunale di Gela è pendente giudizio identico a quello oggi in giudizio, stesso anno di imposta (2015), con capo di imputazione sovrapponibile a quello contestato, in questa sede. Manca, inoltre, la motivazione sul dolo del reato in quanto il ricorrente era in perfetta buona fede. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] i 3. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Il reato risulta commesso dal 26 febbraio 2015 al 3 settembre 2015, come risulta dai modelli F24 richiamati in sentenza. La pena prevista per il reato di cui all'art. 10 quater, d. lgs. 74 del 2000 è quella più favorevole dell'epoca del commesso reato (da sei mesi a due anni di reclusione) e, conseguentemente, il termine massimo di prescrizione risulta decorso già alla data della pronuncia della sentenza della Corte di appello (anni 7 e mesi 6; la recidiva contestata nell'imputazione è stata esclusa dalla sentenza di primo grado). Non risultano sospensioni della prescrizione (vedi Sez. U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 Ud. (dep. 10/02/2021 ) Rv. 280432 - 02). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per