CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10962/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na Piscopo;– ricorrente–Contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di BattistaUgo e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MOLISE-intimati-Numero registro generale 16785/2021Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 10962/2026Data pubblicazione 24/04/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 127/2021,pubblicata il 8/4/2021 e notificata il 9/4/2021.Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 16/4/2026;Sentita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diUgo [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio in Comune diTermoli, il Ministero dei Trasporti, la Capitaneria di Porto di Termoli e laRegione Molise affinché venisse accertata l'abusiva occupazione, da partedel primo ente, di due fondi di loro proprietà, siti in agro di Termoli ecensiti in catasto al foglio 32, particella 29, di proprietà di Maria RitaBarone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e al foglio 32, particella 28,di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], e perché venisse disposta larestituzione dei predetti beni e, in subordine, la condanna degli appellati alrisarcimento dei danni.Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 603 del 14/11/2016, dichiaròil proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo,rilevando che, con la domanda restitutoria e/o risarcitoria proposta, erastato censurato il comportamento degli appellati che avevano posto inessere un'espropriazione sostanziale in mancanza di una validadichiarazione di pubblica utilità o di un titolo ablatorio, medianterealizzazione sui terreni indicati di un'area a servizio turistico per sostacamper; individuò la causa petendi nell'inesistenza della demanialità deisuoli e nell'occupazione abusiva e arbitraria posta in essere senzaprovvedimento di carattere autorizzatorio, né di occupazione, né diesproprio, e prese atto della rituale adozione di una dichiarazione dipubblica utilità dell'opera, rappresentata dall'approvazione, con delibera n.Numero registro generale 16785/2021Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 10962/2026Data pubblicazione 24/04/2026105 del 29/04/2005, del progetto di recupero urbanistico ambientale dellazona in cui erano ubicati i terreni oggetto di causa, da realizzarsiconsiderato che la condotta appropriativa della pubblica amministrazioneera immediatamente connessa all'esercizio di una pubblica funzioneablatoria, aveva qualificato la condotta in termini di occupazioneacquisitiva, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativoex art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA],si concluse, nella resistenza del Comune di Termoli, del Ministero deiTrasporti, della Capitaneria di Porto di Termoli e della Regione Molise, conla sentenza n. 127/2021, pubblicata il 08/04/2021, con la quale la Corted'Appello di Campobasso accolse l'appello e, in parziale riforma dellasentenza impugnata, dichiarò che i terreni non appartenevano al demaniomarittimo dello Stato, confermò la sentenza impugnata nella parte in cuiaveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favoredel giudice amministrativo in relazione alla domanda di risarcimento deidanni e compensò integralmente le spese del giudizio, sostenendo che ilgiudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda diaccertamento della natura demaniale o privata del bene, avanzata con lamemoria ex art. 183 c.p.c., che questa fosse soggetta alla giurisdizionedel giudice ordinario e che non vi fossero elementi per reputare demanialii beni contesi.Avverso questa sentenza, il Comune di Termoli propone ricorso percassazione, affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeBattista, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e FabioRaffaele Rossi, resistono con controricorso, illustrato anche con memoria;il Ministero dei Trasporti, la Capitaneria di Porto di Termoli e la RegioneMolise sono rimasti intimati.Numero registro generale 16785/2021Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 10962/2026Data pubblicazione 24/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso di ricorso, si lamenta “la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4, c.p.c., agli artt. 112, 163, 183, sesto comma, e 345 c.p.c.”,perché i giudici di merito, pur avendo ammesso che originariamente nonera stata proposta alcuna domanda di accertamento della demanialità delbene, avevano ritenuto che gli attori avessero chiarito la pretesa con lamemoria ex art. 183 c.p.c., senza considerare che una siffatta domandanon costituiva una mera emendatio libelli, ma una vera e proprio mutatio.Con il quarto motivo di ricorso di ricorso, da trattare prioritariamente inquanto contiene profili che lo accomunano al primo, si lamenta laviolazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4,c.p.c., dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 28 cod. nav. in combinato con artt.822 e 829 c.c., per avere i giudici di merito affermato apoditticamente chedal materiale probatorio documentale e testimoniale acquisito non eradato ricavare elementi univocamente dimostrativi del demanio marittimodei terreni di proprietà degli appellanti per il verificarsi di fatti anteriori osuccessivi al loro acquisto da parte degli appellanti, in tal modo svalutandole produzioni documentali attestanti la procedura amministrativa seguitanelle varie sedi.I due motivi sono inammissibili.Risulta infatti che la medesima sentenza della Corte d’Appello diCampobasso n. 127/2021, pubblicata il 8/4/2021, è stata impugnata, conseparato ricorso, dal Ministero delle Infrastrutture e della MobilitàSostenibili, dalla Capitaneria di Porto di Termoli e dalla Regione Molise neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FabioRaffaele Rossi e dello stesso Comune di Termoli, senza che si siaprovveduto, come prescrive l’art. 335 cpc, alla riunione dell’impugnazionecon quella oggetto del presente giudizio.Numero registro generale 16785/2021Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 10962/2026Data pubblicazione 24/04/2026Risulta altresì che il procedimento così instaurato è stato deciso da altrasezione di questa Corte (la prima) con l’ordinanza di rigetto n. 6154/2025,depositata il 7/3/2025, che ha determinato il passaggio in giudicato dellasentenza impugnata e che è conoscibile in questa sede mediantequell’attività di istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali)che costituisce corredo della ricerca del Collegio giudicante, senza chel’esercizio del potere ufficioso comporti violazione del diritto di difesa delleparti perché esse sono a conoscenza della formazionedel precedente giudicato (Cass., Sez. 5, 15/04/2011 , n. 8614).Orbene, secondo un filone di giurisprudenza di questa Corte, in ossequioai principi dell'economia processuale e della teorica armonia dei giudicati,è improcedibile il ricorso della parte, cui sia stata notificata l'altruiimpugnazione, che proponga la propria impugnazione, avverso lamedesima sentenza, separatamente in via principale anziché in viaincidentale, senza porre il giudice in grado di conoscere la simultaneapendenza dei due procedimenti affinché possa provvedere alla lororiunione, ex art. 335 c.p.c.; e la mancata riunione delle due impugnazioni,mentre non incide sulla validità della pronuncia sulla prima, rendeimprocedibile la seconda, atteso che, essendo ormai impossibile ilsimultaneus processus, si verifica un impedimento all'esame degli ulteriorigravami, in ragione della decadenza di cui all'art. 333 c.p.c. (cfr. Cass. nn.16826 del 2008; 6412 del 1994; 1637 del 1998; 13578 del 2001;4605 del 2003; 21432 del 2007).Detto principio è stato temperato allorché si è detto che la sanzione dellaimprocedibilità non opera - sempre che non si venga a formare il giudicatosulle questioni investite dalla seconda impugnazione - nel caso di ritualeproposizione di ricorso in via incidentale (senza, quindi, che possaipotizzarsi alcun onere di informazione a carico del ricorrente) e dimancata riunione di esso al principale, poiché tale mancata riunionesacrifica sì i valori dell'economia processuale e della teorica armonia deiNumero registro generale 16785/2021Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 10962/2026Data pubblicazione 24/04/2026giudicati, ma tali valori non possono, a loro volta, essere anteposti a unaesigenza ancora più pressante, individuata nella necessità chel'aspirazione di giustizia, esercitata dalla parte, riceva la tutela richiesta(art. 24 Cost.) (Cass. nn. 9164 del 1994, 4617 del 2004).A tale ultimo principio intende dare seguito il Collegio.Ed allora i due motivi in esame devono essere scrutinati e dichiaratiinammissibili, in quanto le questioni ivi prospettate sono sostanzialmentesovrapponibili a quelle decise con la ridetta ordinanza n. 6154/2025 diquesta Corte, la quale ha preso posizione su entrambe le questioni relativealla domanda di accertamento della natura non demaniale dei suoi, siasotto il profilo della novità della stessa, sia sotto il profilo della suainfondatezza, con la conseguenza che sulle stesse si è formato il giudicato.2. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, con esso si lamenta“la violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,dell’art. 353 c.p.c.”, per avere la Corte di merito affermato che l’omessoesame della domanda accertamento della natura demaniale o meno delbene non comportasse la rimessione al giudice di primo grado.Il motivo è infondato.E’ vero che le Sezioni Unite di questa Corte, con l’ordinanza n. 29592 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno affermato che, qualora il giudice di primo gradodichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questasolleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondogrado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fareapplicazione dell'art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le partiabbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primogiudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nelmerito, la cassazione della relativa decisione deve essere dispostadirettamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazionedel principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza cheNumero registro generale 16785/2021Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 10962/2026Data pubblicazione 24/04/2026in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo(negli stessi termini Cass., Sez. U, 31/5/2017, n. 13722).E’ anche vero, però, che, come chiarito dalla citata Cass., Sez. 1,7/3/2025, n. 6154, emessa avverso la medesima sentenza in esame, “lagiurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U, 7/6/2012, n. 9185) ritieneche la connessione non costituisca valido strumento per derogare alleregole sulla giurisdizione. Infatti, fermo restando il principio generaledell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, essendo ilcriterio di riparto fondato sulla separazione imposta dall'art. 103 Cost.,primo comma, che rimette al giudice amministrativo la giurisdizione per latutela nei confronti della P.A. degli interessi legittimi e, solo per leparticolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi (v. Cass., Sez.U, 28/12/2007, n. 27169, Cass., Sez. U, 20/4/2007, n. 9358, Cass., Sez.U, 13/6/2006, n. 13659, Cass., Sez. U, 15/5/2003, n. 7621), nel caso didomande e cause tra di loro connesse e soggette a diverse giurisdizioni, lavia da seguire è in via di principio quella di attribuire ciascuna delle causecontraddistinte da diversità di petitum al giudice che ha il potere diconoscerne, secondo una valutazione da effettuarsi sulla base delladomanda (v. Cass., Sez. U, 24/06/2009 n. 14805 in motivazione, conrichiamo a Cass., Sez. U, 18/7/2008, n. 19805).Ciò significa che, non sussistendo la giurisdizione del giudiceamministrativo con riferimento alla domanda di accertamento dellaproprietà dei beni contesi, neppure sotto il profilo della connessione,correttamente i giudici di merito hanno ravvisato l’omessa pronuncia sullastessa, con conseguente necessità di provvedere al suo esame in seded’appello.3. Resta a questo punto da esaminare il terzo motivo di ricorso, con ilquale si lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360, primocomma, n. 1, c.p.c., dell’art. 37 c.p.c. e dell’art. 53 d.P.R. n. 327 del2001, per avere i giudici di merito affermato che il Tribunale avrebbeNumero registro generale 16785/2021Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 10962/2026Data pubblicazione 24/04/2026dovuto pronunciarsi sull’accertamento della posizione di diritto soggettivoin via preliminare rispetto alla valutazione della giurisdizione sulladomanda di risarcimento del danno conseguente all’occupazioneacquisitiva che era stata proposta, peraltro, in via subordinata.Questo motivo è infondato.Preliminarmente, osserva la Corte che l’art. 374 c.p.c. va interpretato nelsenso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio diStato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni digiurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sullaregola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciatele sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti allamodalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza deirequisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) eall'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicitoo implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica inordine alla formazione del giudicato (Cass., Sez. U, 19/1/2022, n. 1599;Cass., Sez. 1, 8/7/2004, n. 12561).Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte affermato che èdevoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - siccome avente adoggetto diritti soggettivi - la controversia instaurata da un privato che,contestando la natura demaniale di un'area da lui occupata, impugnil'ordinanza con la quale gli sia stato ingiunto di porre termineall'occupazione stessa, in quanto in tale ipotesi la parte chiede unapronuncia sulla proprietà, pubblica o privata, di quel suolo, e la domandaproposta ha ad oggetto non già l'annullamento del provvedimentoamministrativo, bensì la contestazione dell'esistenza del potereamministrativo esercitato (Cass., Sez. U, 10/09/2019, n. 22575; Cass.,Sez. U, 29/03/2011, n. 7097; Cass., Sez. U, 19/12/2007, n. 26726).Essendo già intervenute le sezioni unite, la censura può quindi esserescrutinata da questa sezione semplice e pertanto, spettando la domandaNumero registro generale 16785/2021Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 10962/2026Data pubblicazione 24/04/2026di accertamento della proprietà alla giurisdizione del giudice ordinario,correttamente la Corte d’Appello si è pronunciata sul punto.In definitiva, il ricorso va rigettato, con compensazione tra le parti dellespese del presente giudizio ravvisandosi gravi ragioni nel fatto che non siè provveduto sulla riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa tra le parti le spese del giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 16/4/2026Il consigliere estensore([OSCURATO:PERSONA])Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])