CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 ottobre 2023
Cassazione n. 33536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28162-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28162/2022 Cron. Rep. Ud. 26/10/2023 CC dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il provvedimento n. 184/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/07/2022 R.G.N. 345/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 28162/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 14.7.2022 n. 184, la Corte d’appello di Ancona accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Ancona che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta a chiedere giudizialmente il ripristino del diritto all’assegno sociale, dopo che l’Inps l’aveva sospeso, per difetto dello stato di bisogno. La Corte d’appello, a sostegno del gravame dell’Inps, ritenendo che lo stato di bisogno vada valutato alla luce della situazione che consente di ricostruire la concreta situazione economica del richiedente, ravvisava nella specie elementi idonei a fondare una presunzione di autosufficienza economica, quali la rinuncia all’assegno di mantenimento, l’esistenza di redditi propri del coniuge e la ripristinata convivenza; quindi, tra i redditi “di qualsiasi natura” rilevanti per la valutazione dello stato di bisogno, andava quantomeno annoverato anche il controvalore del vitto e dell’alloggio offerti dall’ex marito. Avverso la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un motivo distinto in tre profili, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 comma 6 della legge n. 335/95, lamentando: a)sotto un primo profilo, che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che l’assegno sociale non possa riconoscersi in presenza di qualsivoglia entrata patrimoniale, rappresentata anche da vitto ed alloggio spontaneamente offerti, né in presenza di redditi anche solo potenziali. b)Sotto un secondo profilo, che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che la dichiarazione di autosufficienza economica resa in sede di separazione, accompagnata dalla mancata richiesta dell’assegno di mantenimento, configurerebbe una situazione di fatto che dimostra presuntivamente l’esistenza di redditi sopra soglia. c) Sotto un terzo profilo, che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che sussisterebbe un dovere di solidarietà sociale familiare prevalente, rispetto alla natura (solo accessoria) dell’assegno sociale a carico della collettività Il motivo di ricorso, esaminati congiuntamentei distinti profili, èinammissibile , perché tende a contestare l’accertamento di fatto espresso dalla Corte del merito sulla insussistenza dello stato di bisogno, fondata sui plurimi elementi considerati, tra i quali, in primo luogo, e specificamente non privo di rilevanza, il controvalore del vitto e dell’alloggio offerti alla ricorrente dall’ex marito, ragione che è da sola sufficiente a sorreggere il decisum e sulla quale la parte ha saputo solo esprimere un mero dissenso, non idoneo a sovvertire la decisione del merito della controversia.Alla dichiarazione d’inammissibilità, consegue la condanna alle spese di lite,secondo quanto meglio indicato in ricorso. Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comm