CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 16941/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erroneaapplicazione della legge e vizio di motivazione rilevandone l’omissione e la carenza in ordinealla dichiarazione della penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 586-bis e 648 cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere unainammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottatidal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitatole ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 nelle quali la Corte diappello di Milano evidenzia che l’ingente quantità di farmaci detenuta dall’odierno ricorrenteè manifestativa della volontà di commercializzazione degli stessi);che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]