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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25563/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10722/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 35 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-Agente della Riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 5419/35/2015, depositata in data 20 ottobre 2015.

Litisconsorzio necessario in appello – art. 53 D.Lgs. n. 546/92 –Avviso di accertamento – notifica – articolo 60 primo comma lett. e ) D.P.R. 600/1973 –irreperibilità assoluta – Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’11 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava a [OSCURATO:PERSONA] di Castelvetere la cartella di pagamento n. 09720110222383673 emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo disposta dall’Agenzia delle Entrate in virtù dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IVA per l’anno 2005, avviso divenuto definitivo in quanto non impugnato.

Il contribuenteimpugnava entrambi gli atti deducendo di non aver mai ricevuto l’avviso di accertamento richiamato nella cartella di pagamento; precisamente, la notifica del detto atto era stata tentata il 27 novembre 2010 presso il proprio domicilio fiscale, sito in Roma alla Via C. Morin n. 45, ma, stante l’irreperibilità del destinatario – avendo il portiere dello stabile riferito che si era trasferito –il messo notificatore aveva proceduto nelle forme di cui all’art. 60, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973 (deposito presso l’[OSCURATO:PERSONA] con relativo avviso).

L’Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento.

L’Agente della riscossione si costituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva relativamente ai vizi di notifica dell’avviso.

La CTP di Roma accoglieva il ricorso, rilevando la nullità della notifica dell’avviso di accertamento.

2. L’Agenzia delle Entrate interponeva gravame innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] delLazio.

La CTR accoglieva l’appello ritenendo valida la notifica dell’avviso di accertamento, in quanto «non è stato consegnato al portiere, ma, proprio perché il portiere ha dichiarato all’ufficiale giudiziario che il contribuente si era trasferito, è stata correttamente data applicazione all’art. 140 cpc tramite il deposito dell’atto presso l’albo pretorio e il contestuale invio dell’avviso di deposito presso la residenza anagrafica del contribuente».3.

Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso, in quanto contenente motivi specifici in ossequio al dettato normativo di cui agli artt. 360 e 366 cod. proc. civ..

2. Con il primo strumento di impugnazione il contribuente deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 331 c.p.c. (ai sensi dell’articolo 360, primocomma, n. 4, c.p.c. ) ».

Lamenta, in sostanza, che nel giudizio di gravame non era stato evocato in giudizio l’agente della riscossione, pur avendo questi partecipato al giudizio di prime cure.

Invero, l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate fu notificato esclusivamente all’odierno ricorrente; né la CTRordinò, ex art. 331 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione.

Di qui la nullità della sentenza di secondo grado.

Il motivo, in relazione al quale nessuna difesa è stata svolta dall’Ufficio,è infondato.

2.1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992 l’appello deve essere proposto “nei confronti di tutte le parti” che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte «il litisconsorzio in appello tra Agenzia delle Entrate e concessionario del servizio di riscossione (nel caso di evocazione in giudizio di entrambi in primo grado) sussiste solo nel caso di cause inscindibili, per avere le censure investito, oltre al merito della pretesa tributaria, anche vizi propri della cartella, con la conseguenza che, nella specie, non investendo le censure vizi propri della cartella (per quanto emerge tanto dalla sentenza impugnata quanto dallo stesso ricorso per cassazione), non vi è stata violazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]»(Cass. 5 novembre 2021, n. 10580, Cass. 28 aprile 2021, n. 11165, Cass. 14 settembre 2020, n. 19074).

Il detto orientamento è stato richiamato (e confermato) nella recentissima decisione a Sezioni Unite (n. 11676 /202 4 ); la Corte, sollecitata alla riflessione circa la corretta interpretazione dell’art. 53 del d.lgs. 546/1992 (ovvero se esso configuri sempre un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale in appello, cioè a prescindere dalla distinzione tra cause scindibili e cause inscindibili) ha affermato che «nel processo tributario, in tema di giudizi con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti o scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno».

Nella specie alcuna violazione delle regole processuali (artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 331 cod. proc. civ.) si è verificata atteso che l’unica doglianza avanzata dal contribuente nel ricorso introduttivo atteneva a vizi della notifica dell’avviso di accertamento, ovvero atteneva esclusivamente alla pretesa tributaria.

Pertanto, la mancata evocazione in appello dell’agente della riscossione non ha comportato alcuna nullità del giudizio di gravame e della sentenza conclusiva del grado.

3. Con il secondo motivo il contribuente lamenta la «violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118, primo comma, delle Disposizioni di Attuazione c.p.c. (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».

Deduce, in particolare, che i giudici del gravame non hanno indicato «le ragioni per le quali la relata di notificazione dovesse interpretarsi nel senso dell’irreperibilità assoluta del destinatario, anziché della sua irreperibilità relativa» (pag. 18 del ricorso).

Inferisce l’illegittimità della notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, in assenza del relativo presupposto, ovvero della irreperibilità assoluta del destinatario, erroneamente basata dalla CTR sulle dichiarazioni rese dal portiere dello stabile al messo notificatore.

4. Con il terzo motivo il contribuente lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 137, 139, 140 c.p.c. e dell’art. 26 e 60 lett. e) del D.P.R. n. 600/73 (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».

Sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto validamente notificato l’avviso di accertamento, con la modalità prevista dall’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, non sussistendo nella specie un’ipotesi di irreperibilità assoluta.

5. Il secondo ed il terzo motiv o di ricorso , da trattarsi congiuntamente per ragioni di stretta connessione oggettiva, sono fondati.

A mezzo di essi il contribuente censura l’operato dei Giudici di seconde cure i quali hanno ritenuto legittimo il procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento, effettuato con il rito previsto per gli “irreperibili assoluti”, ex art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600/1973.

5.1. È noto che in tema di notificazione dell’avviso di accertamento (così come della cartella di pagamento, ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973) occorre distinguere l’ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, dall’ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.

Questa Corte (da ultimo, Cass. 03/04/2024, n. 8823, Cass.31/07/2023, n. 23183), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all’art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto.

In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente.

5.2. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame.

Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione, né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass. n. 2877/2018).

5.3. Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, l’attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove; in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un’ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all’interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l’esame dei registri anagrafici (Cass.08/03/2019, n. 6765).

5.4. Nel caso di specie la CTR ha fatto malgoverno dei principi sopra richiam ati perché ha ritenuto legittimo il procedimento notificatorio di cui all’art. 60, primo comma, lett. e) cit.

“meno garantista” in assenza dei presupposti di legge, non potendo le generiche dichiarazioni rilasciate al messo notificatore dal portiere circa il trasferimento del destinatario della notifica esonerare il notificante dall’effettuare le dovute ricerche per poter eseguire la notifica nelle dette modalità.

6. Conclusivamente, in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassatacon rinvio con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie gli altri due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10722/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 35 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-Agente della Riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 5419/35/2015, depositata in data 20 ottobre 2015. Litisconsorzio necessario in appello – art. 53 D.Lgs. n. 546/92 –Avviso di accertamento – notifica – articolo 60 primo comma lett. e ) D.P.R. 600/1973 –irreperibilità assoluta – Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’11 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava a [OSCURATO:PERSONA] di Castelvetere la cartella di pagamento n. 09720110222383673 emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo disposta dall’Agenzia delle Entrate in virtù dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IVA per l’anno 2005, avviso divenuto definitivo in quanto non impugnato. Il contribuenteimpugnava entrambi gli atti deducendo di non aver mai ricevuto l’avviso di accertamento richiamato nella cartella di pagamento; precisamente, la notifica del detto atto era stata tentata il 27 novembre 2010 presso il proprio domicilio fiscale, sito in Roma alla Via C. Morin n. 45, ma, stante l’irreperibilità del destinatario – avendo il portiere dello stabile riferito che si era trasferito –il messo notificatore aveva proceduto nelle forme di cui all’art. 60, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973 (deposito presso l’[OSCURATO:PERSONA] con relativo avviso). L’Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento. L’Agente della riscossione si costituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva relativamente ai vizi di notifica dell’avviso. La CTP di Roma accoglieva il ricorso, rilevando la nullità della notifica dell’avviso di accertamento. 2. L’Agenzia delle Entrate interponeva gravame innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] delLazio. La CTR accoglieva l’appello ritenendo valida la notifica dell’avviso di accertamento, in quanto «non è stato consegnato al portiere, ma, proprio perché il portiere ha dichiarato all’ufficiale giudiziario che il contribuente si era trasferito, è stata correttamente data applicazione all’art. 140 cpc tramite il deposito dell’atto presso l’albo pretorio e il contestuale invio dell’avviso di deposito presso la residenza anagrafica del contribuente».3. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. Considerato che: 1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso, in quanto contenente motivi specifici in ossequio al dettato normativo di cui agli artt. 360 e 366 cod. proc. civ.. 2. Con il primo strumento di impugnazione il contribuente deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 331 c.p.c. (ai sensi dell’articolo 360, primocomma, n. 4, c.p.c. ) ». Lamenta, in sostanza, che nel giudizio di gravame non era stato evocato in giudizio l’agente della riscossione, pur avendo questi partecipato al giudizio di prime cure. Invero, l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate fu notificato esclusivamente all’odierno ricorrente; né la CTRordinò, ex art. 331 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione. Di qui la nullità della sentenza di secondo grado. Il motivo, in relazione al quale nessuna difesa è stata svolta dall’Ufficio,è infondato. 2.1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992 l’appello deve essere proposto “nei confronti di tutte le parti” che hanno partecipato al giudizio di primo grado. Secondo il costante insegnamento di questa Corte «il litisconsorzio in appello tra Agenzia delle Entrate e concessionario del servizio di riscossione (nel caso di evocazione in giudizio di entrambi in primo grado) sussiste solo nel caso di cause inscindibili, per avere le censure investito, oltre al merito della pretesa tributaria, anche vizi propri della cartella, con la conseguenza che, nella specie, non investendo le censure vizi propri della cartella (per quanto emerge tanto dalla sentenza impugnata quanto dallo stesso ricorso per cassazione), non vi è stata violazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]»(Cass. 5 novembre 2021, n. 10580, Cass. 28 aprile 2021, n. 11165, Cass. 14 settembre 2020, n. 19074). Il detto orientamento è stato richiamato (e confermato) nella recentissima decisione a Sezioni Unite (n. 11676 /202 4 ); la Corte, sollecitata alla riflessione circa la corretta interpretazione dell’art. 53 del d.lgs. 546/1992 (ovvero se esso configuri sempre un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale in appello, cioè a prescindere dalla distinzione tra cause scindibili e cause inscindibili) ha affermato che «nel processo tributario, in tema di giudizi con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti o scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno». Nella specie alcuna violazione delle regole processuali (artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 331 cod. proc. civ.) si è verificata atteso che l’unica doglianza avanzata dal contribuente nel ricorso introduttivo atteneva a vizi della notifica dell’avviso di accertamento, ovvero atteneva esclusivamente alla pretesa tributaria. Pertanto, la mancata evocazione in appello dell’agente della riscossione non ha comportato alcuna nullità del giudizio di gravame e della sentenza conclusiva del grado. 3. Con il secondo motivo il contribuente lamenta la «violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118, primo comma, delle Disposizioni di Attuazione c.p.c. (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)». Deduce, in particolare, che i giudici del gravame non hanno indicato «le ragioni per le quali la relata di notificazione dovesse interpretarsi nel senso dell’irreperibilità assoluta del destinatario, anziché della sua irreperibilità relativa» (pag. 18 del ricorso). Inferisce l’illegittimità della notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, in assenza del relativo presupposto, ovvero della irreperibilità assoluta del destinatario, erroneamente basata dalla CTR sulle dichiarazioni rese dal portiere dello stabile al messo notificatore. 4. Con il terzo motivo il contribuente lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 137, 139, 140 c.p.c. e dell’art. 26 e 60 lett. e) del D.P.R. n. 600/73 (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto validamente notificato l’avviso di accertamento, con la modalità prevista dall’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, non sussistendo nella specie un’ipotesi di irreperibilità assoluta. 5. Il secondo ed il terzo motiv o di ricorso , da trattarsi congiuntamente per ragioni di stretta connessione oggettiva, sono fondati. A mezzo di essi il contribuente censura l’operato dei Giudici di seconde cure i quali hanno ritenuto legittimo il procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento, effettuato con il rito previsto per gli “irreperibili assoluti”, ex art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600/1973. 5.1. È noto che in tema di notificazione dell’avviso di accertamento (così come della cartella di pagamento, ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973) occorre distinguere l’ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, dall’ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto. Questa Corte (da ultimo, Cass. 03/04/2024, n. 8823, Cass.31/07/2023, n. 23183), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all’art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente. 5.2. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione, né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass. n. 2877/2018). 5.3. Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, l’attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove; in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un’ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all’interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l’esame dei registri anagrafici (Cass.08/03/2019, n. 6765). 5.4. Nel caso di specie la CTR ha fatto malgoverno dei principi sopra richiam ati perché ha ritenuto legittimo il procedimento notificatorio di cui all’art. 60, primo comma, lett. e) cit. “meno garantista” in assenza dei presupposti di legge, non potendo le generiche dichiarazioni rilasciate al messo notificatore dal portiere circa il trasferimento del destinatario della notifica esonerare il notificante dall’effettuare le dovute ricerche per poter eseguire la notifica nelle dette modalità. 6. Conclusivamente, in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassatacon rinvio con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie gli altri due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d
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