Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 24963/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.

V. SENATORE, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza nella parte in cui ha respinto la domanda ex art. 35 ter ord. pen. per il periodo di detenzione presso gli Istituti penitenziari di Oristano e Taranto.

In entrambi i periodi Bruno è stato detenuto in celle che gli hanno assicurato uno spazio minimo individuale non inferiore a 3 mq e quindi il Tribunale ha condiviso il contenuto del provvedimento del Magistrato di sorveglianza.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Nella determinazione dello spazio minimo all'interno della cella carceraria dell'Istituto di 144*.

Oristano è stato scomputato lo spazio degli arredi fissi ma(ancheiqúello del letto singolo.

Se ciò fosse stato fatto, sarebbe risultato uno spazio di 3.62 mq per detenuto, che, unitamente alle altre inadeguate condizioni detentive dell'espiazione della pena in regime cd. chiuso, nonché della mancanza di privacy conseguente alla mancanza di una porta per accesso al vano wc, determina una presunzione forte di violazione dell'art. 3 Cedu.

Allo stesso modo è a dirsi per i periodi di detenzione nell'Istituto di Taranto, per i quali, se fosse stato detratto l'ingombro del letto singolo, lo spazio vivibile sarebbe stato pari a 3 mq e non a 3,97 mq.

In mancanza di fattori compensativi, non può dunque essere negata la violazione dell'art. 3 Cedu.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale ha reso una motivazione carente, perché ha concentrato attenzione esclusivamente sull'aspetto dello spazio entro le camere detentive, senza considerazione degli altri profili rilevanti, costituiti dai cd. fattori di compensazione su cui pure il ricorrente si era soffermato per evidenziarne l'insufficienza.

Ha quindi operato un rinvio per condivisione, generico, alle argomentazioni svolte dal Magistrato di sorveglianza, e non ha affrontato, con la necessaria compiutezza, i rilievi dell'impugnante in ordine alle forti inadeguatezze delle condizioni detentive nei due Istituti in cui ha trascorso i periodi interessati dalla domanda ex art. 35-ter ord. pen.

L'eccessiva sinteticità della motivazione si traduce pertanto in una sua significativa carenza e quindi nella incapacità di dare sufficiente giustificazione della decisione accolta.

3. L'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.

Così deciso, il 5 maggio 2023 Il con ere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. V. SENATORE, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza nella parte in cui ha respinto la domanda ex art. 35 ter ord. pen. per il periodo di detenzione presso gli Istituti penitenziari di Oristano e Taranto. In entrambi i periodi Bruno è stato detenuto in celle che gli hanno assicurato uno spazio minimo individuale non inferiore a 3 mq e quindi il Tribunale ha condiviso il contenuto del provvedimento del Magistrato di sorveglianza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Nella determinazione dello spazio minimo all'interno della cella carceraria dell'Istituto di 144*. Oristano è stato scomputato lo spazio degli arredi fissi ma(ancheiqúello del letto singolo. Se ciò fosse stato fatto, sarebbe risultato uno spazio di 3.62 mq per detenuto, che, unitamente alle altre inadeguate condizioni detentive dell'espiazione della pena in regime cd. chiuso, nonché della mancanza di privacy conseguente alla mancanza di una porta per accesso al vano wc, determina una presunzione forte di violazione dell'art. 3 Cedu. Allo stesso modo è a dirsi per i periodi di detenzione nell'Istituto di Taranto, per i quali, se fosse stato detratto l'ingombro del letto singolo, lo spazio vivibile sarebbe stato pari a 3 mq e non a 3,97 mq. In mancanza di fattori compensativi, non può dunque essere negata la violazione dell'art. 3 Cedu. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha reso una motivazione carente, perché ha concentrato attenzione esclusivamente sull'aspetto dello spazio entro le camere detentive, senza considerazione degli altri profili rilevanti, costituiti dai cd. fattori di compensazione su cui pure il ricorrente si era soffermato per evidenziarne l'insufficienza. Ha quindi operato un rinvio per condivisione, generico, alle argomentazioni svolte dal Magistrato di sorveglianza, e non ha affrontato, con la necessaria compiutezza, i rilievi dell'impugnante in ordine alle forti inadeguatezze delle condizioni detentive nei due Istituti in cui ha trascorso i periodi interessati dalla domanda ex art. 35-ter ord. pen. L'eccessiva sinteticità della motivazione si traduce pertanto in una sua significativa carenza e quindi nella incapacità di dare sufficiente giustificazione della decisione accolta. 3. L'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari. Così deciso, il 5 maggio 2023 Il con ere
Sentenza Cassazione n. 24963/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris