CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 17003/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoRosa [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1666/2018, depositatail 24/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHENumero registro generale 5518/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 17003/2026Data pubblicazione 30/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenzan. 1666/2019 della Corte d’appello di Bari, che ha rigettato il gravameprincipale da egli proposto e quello incidentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Mintrone aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Bari undecreto che aveva ingiunto al Comune il pagamento in suo favore di euro189.790,63, quale compenso professionale per la difesa prestata alComune in relazione a due giudizi svoltisi davanti alla Corte di cassazione,giudizi promossi dai germani Chimienti e aventi ad oggetto larideterminazione delle indennità di espropriazione e di occupazione. IlComune aveva proposto opposizione e il Tribunale di Bari, revocato ildecreto ingiuntivo, aveva riconosciuto il compenso complessivo di euro6.125, oltre alle spese di trasferta pari a euro 992.Resiste con controricorso il Comune di Santeramo in Colle.2. Con atto datato 30 settembre 2025 le parti hanno chiestocongiuntamente un rinvio dell’adunanza in camera di consiglio alla quale ilricorso era stato assegnato. La Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo.In prossimità della presente adunanza le parti hanno depositato unanuova istanza congiunta di rinvio.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di non accogliere la nuova istanza, trattandosi appuntodi reiterazione di un’istanza di rinvio presentata in relazione a unaadunanza tenutasi un anno fa. Si ravvisa la necessità di non procrastinareulteriormente la definizione di un giudizio incardinato presso questa Cortenel 2020, anche considerando che il giudizio di legittimità è caratterizzatodall’impulso di ufficio e dal necessario rispetto del diritto fondamentale allaragionevole durata del processo.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in tre motivi.1) Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi.a) Il primo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. n. 150/2011: laNumero registro generale 5518/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 17003/2026Data pubblicazione 30/05/2026Corte d’appello ha rilevato l’erroneità del rito applicato in primo gradoessendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo stato introdotto conerrore privo di conseguenze in forza dell’effetto sanante di cui all’art. 4,comma 5, del d.lgs. n. 150/2011, ignorando che la norma avrebbe potutocomportare la salvezza degli effetti sostanziali e processuali delladomanda solo nel caso in cui il giudice di primo grado avesse mutato ilrito; l’applicazione del citato comma 5 dell’art. 4 in un procedimento nelquale non erano mai state mutate le errate forme del rito ordinariocostituisce un monstrum giuridico; si chiede pertanto che, in applicazionedel comma 3 dell’art. 382 c.p.c., la Corte dichiari che il giudizio nonpoteva essere proseguito con conseguente conferma dell’opposto decretoingiuntivo.b) Il secondo lamenta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione efalsa applicazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. n. 150/2011 in relazione agliartt. 156, 641 e 645 c.p.c.: la Corte d’appello ha ritenuto che, pur inmancanza di mutamento del rito, l’errore di forma dell’atto introduttivo(citazione anziché ricorso) non producesse conseguenze in forzadell’effetto sanante del comma 5 dell’art. 4 del d.lgs. 150/2011, incontrasto con il consolidato e univoco quadro ermeneutico in relazione altermine di decadenza previsto per l’instaurazione del giudizio irritualmentepromosso, in base al quale occorre fare riferimento al momento in cui èavvenuto il deposito della citazione in cancelleria; ove la notifica dellacitazione sia intervenuta nel rispetto del termine dell’opposizione, ma ildeposito sia stato effettuato successivamente alla scadenza, si configuraun’ipotesi di inammissibilità del relativo giudizio; nel caso in esame, iltermine di giorni 40 dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, che vacalcolato considerando la data di iscrizione a ruolo dell’atto di opposizione,non è stato rispettato in quanto il decreto ingiuntivo è stato notificato il 14maggio 2012, cosicché il termine scadeva il 23 giugno 2012, mentre l’attoNumero registro generale 5518/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 17003/2026Data pubblicazione 30/05/2026di citazione è stato depositato il 26 giugno 2012; il giudizio non potevapertanto essere proseguito con conseguente necessaria integraleconferma dell’opposto decreto ingiuntivo.I motivi sono infondati. Secondo la Corte d’appello il giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo è stato erroneamente introdotto con attodi citazione e quindi nelle forme del rito ordinario, laddove avrebbe dovutoessere introdotto con ricorso e si sarebbe dovuto applicare il ritosommario sulla base del disposto dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n.150/2011. Da questo però non può discendere, ha ritenuto il giudiced’appello, l’effetto voluto dall’appellante principale: l’adozione di un ritoerrato non determina alcuna nullità, né il rigetto della domanda per motividi mera procedura, a meno che l’errore di rito non abbia inciso sulcontraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa o cagionato unospecifico pregiudizio processuale alla parte; inoltre, secondo l’art. 4 del d.lgs. 150/2011 il mutamento del rito rende l’errore privo di conseguenze;anche qualora il Tribunale avesse disposto correttamente il mutamento delrito, si sarebbe dovuta applicare tale norma e sarebbero comunque statisalvi gli effetti della domanda erroneamente introdotta, atteso che lacitazione era stata notificata entro i 40 giorni dalla notifica del decretoingiuntivo secondo il rito utilizzato, sia pure erroneamente,dall’opponente.Il ragionamento della Corte d’appello è corretto. Secondo la pronunciadelle sezioni unite di questa Corte n. 758/2022, nei procedimentidisciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va propostanelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, ilgiudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificatatempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che lesono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo ilrito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizzaindipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del ritoNumero registro generale 5518/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 17003/2026Data pubblicazione 30/05/2026da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo"pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione,senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali eprocessuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma daquesto in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere,avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la leggeprescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quandola legge prescrive l'atto di citazione. Nel caso in esame, pertanto, nelquale l’opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta con citazione,notificata nel termine di 40 giorni dalla data di notificazione del ricorsoingiuntivo, il giudizio di opposizione è stato validamente instaurato.2) Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.m. 8 aprile 2004: la Corted’appello ha considerato quale valore della controversia lo scaglionecompreso tra euro 258.300 ed euro 516.500, nonostante che oggetto delgiudizio che si è svolto davanti alla Corte di cassazione fosse l’applicabilitào meno della pronuncia della Corte costituzionale n. 348/2007 ai rapportipregressi pendenti in sede giurisdizionale; la Corte d’appello, puradottando il principio del disputatum, ha erroneamente ritenuto che lamateria del contendere si fosse concentrata su una parte della domanda,cosicché il valore della controversia nel grado doveva tenere conto dellariduzione della materia del contendere; nel caso in esame non c’è stataalcuna riduzione della domanda e la rideterminazione della indennitàdell’espropriazione è derivata dal fatto che la Suprema Corte ha decisoanche nel merito; la controversia rientrava pertanto nello scaglionesuperiore ricompreso tra euro 516.500 ed euro 1.549.400.Il motivo è infondato. In primo grado il Tribunale ha ritenuto che il valoredella causa, ai fini della determinazione degli onorari, andasse individuatotenendo conto del decisum effettivo, ossia la somma attribuita alla partevincitrice, nella fattispecie rappresentata dalla differenza tra quanto giàNumero registro generale 5518/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 17003/2026Data pubblicazione 30/05/2026ottenuto e quanto riconosciuto dalla Corte di cassazione. Rispetto a talevalutazione – ha osservato il giudice d’appello – l’appellante ha sostenutoche il decisum effettivo era costituito dal valore dell’espropriazionedichiarato in sentenza, dalla Corte di cassazione determinato in euro394.086. Al riguardo il giudice d’appello ha ritenuto come non rilevi che laCorte di cassazione abbia indicato il valore complessivo dell’indennitàdovuta, ma il fatto che l’oggetto del contendere fosse costituito proprio datale differenza, non essendo in contestazione davanti alla Corte dicassazione l’importo già riconosciuto dalla Corte d’appello, ma solo lamaggiore pretesa avanzata dai ricorrenti. Il giudice di prime cure – haconcluso il giudice d’appello – ha quindi ricondotto nell’ambito del decisumil valore della causa e al riguardo ha richiamato la pronuncia delle sezioniunite di questa Corte n. 19014/2007.La pronuncia della Corte d’appello è corretta. Questa Corte ha infattiprecisato che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della partesoccombente, in applicazione del criterio del disputatum, il valore dellacausa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'attointroduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dalgiudice, se essa viene accolta, mentre, per l'impugnazione, alla solasomma che ha formato oggetto di impugnazione, se questa è rigettata, ealla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella già ottenutain primo grado dall'impugnante, se l’impugnazione è accolta (cfr. in talsenso, con specifico riguardo al giudizio di appello, Cass. n. 13145/2025).Nel caso in esame la Corte di cassazione, con la pronuncia n. 709/2011,ha riconosciuto – in applicazione della pronuncia delle sezioni unite n.5265/2008 – che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionaledel criterio di indennizzo, l’indennità andava commisurata al valore venalee ha così rideterminato la misura dell’indennità di espropriazione in euro394.086, rispetto alla somma di euro 197.409,30 riconosciuta dalla Corted’appello di Bari. Il valore del disputatum in cassazione era quindi quelloNumero registro generale 5518/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 17003/2026Data pubblicazione 30/05/2026della maggiore somma accordata rispetto a quella ottenuta nel gradoprecedente, cosicché correttamente i giudici di merito hanno consideratotale differenza.II. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 6.200di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori dilegge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco