Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26654/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con il secondo motivo di ricorso, mancata concessione della circostanza attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con il terzo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con il quarto, la mancata esclusione della recidiva.

Le doglianze formulate, con le quali il ricorrente riproduce profili di censura già vagliati dal giudice territoriale, esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla reiterazione, per ben tre volte, della condotta di cessione della sostanza stupefacente del tipo hashish, il cui peso complessivo ammonta a gr.6, nonché alle modalità ben strutturate della condotta di spaccio per strada e al quantitativo di dosi che'ficorrente deteneva ancora pronte per la vendita.

In ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità, il giudice di merito ha evidenziato che buona parte dello stupefacente, pari a 23,24 dosi medie singole, non era ancora stato venduto, e al fatto che i guadagni provenienti dalle precedenti cessioni erano stati dall'imputato passati, di volta in volta, ad un complice che si è dileguato prima dell'intervento della polizia.

Anche le determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili ove accompagnate da motivazione congrua ed esente da vizi logici.

Con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha fatto richiamo all'assenza di alcun elemento valutabile positivamente e, viceversa, alla presenza di indici negativi che connotano sia il fatto che la personalità dell'imputato.

Allo stesso modo, il giudice ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado anche in ordine alla contestata recidiva, esprimendo un giudizio di maggiore pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], il quale si è avvalso anche del contributo di un complice nella prosecuzione dell'attività illecita, senza mostrare alcun segno dì resipiscenza.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con il secondo motivo di ricorso, mancata concessione della circostanza attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con il terzo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con il quarto, la mancata esclusione della recidiva. Le doglianze formulate, con le quali il ricorrente riproduce profili di censura già vagliati dal giudice territoriale, esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla reiterazione, per ben tre volte, della condotta di cessione della sostanza stupefacente del tipo hashish, il cui peso complessivo ammonta a gr.6, nonché alle modalità ben strutturate della condotta di spaccio per strada e al quantitativo di dosi che'ficorrente deteneva ancora pronte per la vendita. In ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità, il giudice di merito ha evidenziato che buona parte dello stupefacente, pari a 23,24 dosi medie singole, non era ancora stato venduto, e al fatto che i guadagni provenienti dalle precedenti cessioni erano stati dall'imputato passati, di volta in volta, ad un complice che si è dileguato prima dell'intervento della polizia. Anche le determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili ove accompagnate da motivazione congrua ed esente da vizi logici. Con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha fatto richiamo all'assenza di alcun elemento valutabile positivamente e, viceversa, alla presenza di indici negativi che connotano sia il fatto che la personalità dell'imputato. Allo stesso modo, il giudice ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado anche in ordine alla contestata recidiva, esprimendo un giudizio di maggiore pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], il quale si è avvalso anche del contributo di un complice nella prosecuzione dell'attività illecita, senza mostrare alcun segno dì resipiscenza. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 26654/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris