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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 05094/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della PROC.GEN.CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle p-,344; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con provvedimento emesso il 18 marzo 2022 la Procura Generale della Repubblica ha respinto l'istanza avanzata da STASSI Fortunato tesa ad ottenere il riconoscimento a titolo di fungibilità della custodia cautelare in carcere subita dal 23 marzo 2006 al 17 luglio 2008 (anni 2, mesi 4 e gg. 6) nel procedimento penale definito con la sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma, sulla pena espianda per il titolo attualmente in esecuzione.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione STASSI Fortunato deducendo violazione di legge in relazione all'art. 657 cod. proc. pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché rivolto ad un provvedimento non impugnabile.

Le doglianze avverso simile provvedimento possono essere portate alla cognizione del giudice, tramite incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod.proc.pen. .

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della PROC.GEN.CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle p-,344; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso il 18 marzo 2022 la Procura Generale della Repubblica ha respinto l'istanza avanzata da STASSI Fortunato tesa ad ottenere il riconoscimento a titolo di fungibilità della custodia cautelare in carcere subita dal 23 marzo 2006 al 17 luglio 2008 (anni 2, mesi 4 e gg. 6) nel procedimento penale definito con la sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma, sulla pena espianda per il titolo attualmente in esecuzione. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione STASSI Fortunato deducendo violazione di legge in relazione all'art. 657 cod. proc. pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché rivolto ad un provvedimento non impugnabile. Le doglianze avverso simile provvedimento possono essere portate alla cognizione del giudice, tramite incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod.proc.pen. . 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05094/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris