CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 34565/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il 18/10/.1977 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo le (Aicirrro oFt udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 19 ottobre 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza 2 marzo 2021, con la quale è stato condannato alla pena di anni due di reclusione, in ordine al reato di danneggiamento seguito da incendio, ai sensi dell'art. 424, primo e secondo comma, cod. pen., perché il 4 ottobre 2017, allo solo scopo di danneggiare la cosa altrui, aveva appiccato il fuoco all'interno dei locali di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], siti in Monza, via [OSCURATO:PERSONA] 10, luogo in cui era ubicata l'attività di pizzeria "Dida", facendo seguire un incendio. 2. Il ricorrente articola cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 178 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 23- bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), in ordine alla mancata comunicazione alla difesa, da parte della cancelleria della Corte di appello, delle conclusioni scritte del Procuratore generale, come previsto dalle norme del c.d. processo cartolare in appello. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che la prova della responsabilità penale dell'imputato non poteva essere desunta dal mero fatto che lo stesso aveva lasciato le sue chiavi attaccate alla porta del locale, anche considerando che gli altri elementi acquisiti, tra cui le testimonianze, avevano solo valenza indiziaria e non consentivano di identificare l'imputato come colui che era scappato a seguito dello scoppio e dell'incendio. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., perché la Corte di appello avrebbe applicato la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, senza considerare che l'incendio scoppiato all'interno della pizzeria aveva procurato un modesto danno economico per la parte civile, posto che tutti i beni e gli arredi presenti all'interno dell'attività erano di proprietà dello stesso imputato. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 114, 133 e 62-bis cod. pen., perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. e avrebbe applicato una pena eccessiva, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.2.5. Con il quinto motivo, chiede la revoca della provvisionale a favore della parte civile, evidenziando la carenza della prova dell'asserito danno subito. 3. Con conclusioni scritte, rispettivamente del 19 aprile 2023 e del 9 maggio 2023, il Procuratore generale chiede il rigetto del ricorso e il ricorrente insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. In tal senso, giova evidenziare che, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del Procuratore generale è solo eventuale (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impLignata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che gli elementi probatori agli atti erano tali da poter affermare con certezza che l'imputato, il quale aveva subito uno sfratto per morosità, era l'autore del reato ascrittogli. In particolare, il giudice di secondo grado ha evidenziato che l'imputato era stato riconosciuto da due testimoni (Bersani e Giuseppe), quali, sentiti in udienza, avevano offerto una ricostruzione dei fatti secondo la quale l'imputato, che era stato visto all'interno della pizzeria in tarda sera, si era dato alla fuga nel momento in cui l'esercizio commerciale aveva preso fuoco. Era emerso, inoltre, che l'imputato aveva lasciato le chiavi della pizzeria all'interno della serratura. La Corte di appello, infine, ha ritenuto non credibile la versione difensiva dell'imputato, secondo la quale un terzo soggetto, nell'intervallo di tempo tra l'uscita dell'imputato dalla pizzeria e l'inizio dell'incendio, avendo visto che l'attività era aperta, si fosse procurato delle bottiglie con liquido infiammabile e avesse dato fuoco al locale, senza alcuna ragione. Va evidenziato, quindi, come le doglianze sollevate appaiono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. Si ricorda, infatti, che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dal preventivo di intervento della compagnia assicurativa, era emerso che gli ingenti danni provocati dall'incendio avevano essenzialmente interessato i locali di proprietà della parte civile e non i beni mobili di proprietà dell'imputato. Secondo il giudice di merito, pertanto, la circostanza per la quale, a seguito dell'incendio, si erano deteriorati anche alcuni beni mobili dell'imputato, non faceva venir meno l'ingente danno patrimoniale patito dalla parte civile e stimato in circa euro 30.000,00. 1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nel caso in esame, la Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione impeccabile, ha evidenziato che la pena inflitta all'imputato, cli poco superiore al minimo edittale, appariva congrua alla gravità del fatto accertato: danneggiamento a seguito di incendio verificatosi in tempo di notte, all'interno di un locale facente parte di un condominio con la creazione del pericolo per l'incolumità delle persone che abitavano. La Corte di appello, inoltre, ha precisato - senza essere smentita sul punto dal ricorrente - che non erano emersi elementi significativi in forza dei quali ritenere l'imputato meritevole delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. Infine, il ricorrente non ha evidenziato alcuna circostanza fattuale che non sarebbe stata considerata dai giudici agli effetti della concessione della diminuente di cui all'art. 114 cod. pen., richiamata a pag. 8 del ricorso. 1.5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, infatti, non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'Integrale risarcimento (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pe