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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14143/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Torino [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza volta alla concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nonché circonvenzione di incapace e coltivazione illecita di sostanza stupefacente, attualmente in espiazione di pena determinata mediante provvedimento di cumulo del 05/05/2023.

Il provvedimento reiettivo si fonda, in particolare, sulla rilevata assenza di resipiscenza e di consapevolezza del disvalore di quanto compiuto; tali elementi di segno sfavorevole sono stati reputati prevalenti, rispetto alla dichiarata attività lavorativa e alla situazione familiare.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché motivazione erronea, travisamento dei fatti e degli atti, oltre che abnormità, violazione degli artt.24 e 27 Cost. e, infine, violazione del giusto procedimento e ingiustizia manifesta dell'avversata ordinanza.

3. Con tale impugnazione, vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.

Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come l'assenza di resipiscenza, di rivisitazione critica di quanto commesso e la scarsa disponibilità a collaborare nei percorso trattamentale, siano fattori ostativi alla formulazione della prognosi di vita favorevole, necessaria per la concessione dell'ampio beneficio invocato.

Con tale tema, invece, il ricorrente non riesce a confrontarsi efficacemente, così finendo per articolare doglianze non in grado di aggredire efficacemente la saldezza dell'impugnata decisione, in quanto genericamente volte a evidenziare asseriti profili di illo9gicità e contraddittorietà invece insussistenti.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza volta alla concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nonché circonvenzione di incapace e coltivazione illecita di sostanza stupefacente, attualmente in espiazione di pena determinata mediante provvedimento di cumulo del 05/05/2023. Il provvedimento reiettivo si fonda, in particolare, sulla rilevata assenza di resipiscenza e di consapevolezza del disvalore di quanto compiuto; tali elementi di segno sfavorevole sono stati reputati prevalenti, rispetto alla dichiarata attività lavorativa e alla situazione familiare. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché motivazione erronea, travisamento dei fatti e degli atti, oltre che abnormità, violazione degli artt.24 e 27 Cost. e, infine, violazione del giusto procedimento e ingiustizia manifesta dell'avversata ordinanza. 3. Con tale impugnazione, vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come l'assenza di resipiscenza, di rivisitazione critica di quanto commesso e la scarsa disponibilità a collaborare nei percorso trattamentale, siano fattori ostativi alla formulazione della prognosi di vita favorevole, necessaria per la concessione dell'ampio beneficio invocato. Con tale tema, invece, il ricorrente non riesce a confrontarsi efficacemente, così finendo per articolare doglianze non in grado di aggredire efficacemente la saldezza dell'impugnata decisione, in quanto genericamente volte a evidenziare asseriti profili di illo9gicità e contraddittorietà invece insussistenti. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20
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