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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 28866/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi otto di arresto ed euro 800 di ammenda, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, un coltello da cucina di lunghezza pari a 32,5 centimetri (di cui 19,5 centimetri di lama), detenuto all'interno del vano posto sotto la sella del ciclomotore. [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi proposti dalla difesa, avv.

D. G. Milazzo (contraddittorietà ed apparenza della motivazione e violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) devolvono censure riproduttive dei motivi di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da illogicità manifesta e ineccepibile in diritto (cfr. pp. 3-5), nonché manifestamente infondato, per asserito difetto di motivazione che si assume apparente e contraddittoria e che, invece, è lineare in base alla lettura del provvedimento impugnato, nel quale è stata fatta lineare applicazione dei principi espressi a più riprese dalla Corte di legittimità.

Rilevato, infatti, che la Corte territoriale valorizza il contesto in cui è stato accertato il possesso ingiustificato del coltello reperito, con particolare riferimento al tipo arma (con lama di quasi venti centimetri), al precedente specifico per porto di armi e ai reati commessi con l'uso della violenza alla persona (rissa con lesioni e rapina aggravata), tutti elementi reputati, con ragionamento ineccepibile, ostativi al riconoscimento della lieve entità del fatto ascritto al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di ricorso, la difesa espone mere doglianze in punto di fatto, come tali non consentite in sede di legittimità, e che la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo il quale il giustificato motivo, rilevante ai sensi della

I. n. 110 del 1975, art. 4, va espresso nell'immediatezza del rinvenimento dell'arma, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di immediata verifica da parte delle forze dell'ordine, non potendo considerarsi, all'uopo, l'eventuale giustificazione dedotta a posteriori dall'imputato (v. tra le altre, Sez. 1, n. 19307 del 2019, Rv. 276187 - 01; Sez. 1, n. 18925 del 2013, Rv. 256007 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2025 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi otto di arresto ed euro 800 di ammenda, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, un coltello da cucina di lunghezza pari a 32,5 centimetri (di cui 19,5 centimetri di lama), detenuto all'interno del vano posto sotto la sella del ciclomotore. [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi proposti dalla difesa, avv. D. G. Milazzo (contraddittorietà ed apparenza della motivazione e violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) devolvono censure riproduttive dei motivi di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da illogicità manifesta e ineccepibile in diritto (cfr. pp. 3-5), nonché manifestamente infondato, per asserito difetto di motivazione che si assume apparente e contraddittoria e che, invece, è lineare in base alla lettura del provvedimento impugnato, nel quale è stata fatta lineare applicazione dei principi espressi a più riprese dalla Corte di legittimità. Rilevato, infatti, che la Corte territoriale valorizza il contesto in cui è stato accertato il possesso ingiustificato del coltello reperito, con particolare riferimento al tipo arma (con lama di quasi venti centimetri), al precedente specifico per porto di armi e ai reati commessi con l'uso della violenza alla persona (rissa con lesioni e rapina aggravata), tutti elementi reputati, con ragionamento ineccepibile, ostativi al riconoscimento della lieve entità del fatto ascritto al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di ricorso, la difesa espone mere doglianze in punto di fatto, come tali non consentite in sede di legittimità, e che la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo il quale il giustificato motivo, rilevante ai sensi della I. n. 110 del 1975, art. 4, va espresso nell'immediatezza del rinvenimento dell'arma, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di immediata verifica da parte delle forze dell'ordine, non potendo considerarsi, all'uopo, l'eventuale giustificazione dedotta a posteriori dall'imputato (v. tra le altre, Sez. 1, n. 19307 del 2019, Rv. 276187 - 01; Sez. 1, n. 18925 del 2013, Rv. 256007 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2025 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 28866/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris