CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09269/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 23.7.2015, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso in Bari il 6.1.2015, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, articola censura motivazionale priva di riferimento alla sentenza impugnata, facendo menzione di pronuncia ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e di reato continuato, istituti estranei al presente procedimento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I 0.111\ Ckp DEPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA]