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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 11886/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche, oltre che volte a prospettare alternativi percorsi valutativi inerenti al merito; Considerato, in particolare, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, da una parte, con riferimento alla prova della responsabilità penale dell'imputato, là dove ha osservato che gli agenti operanti hanno visto lo stesso al di fuori dell'abitazione (cfr. pag. 2 e pag. 4 della sentenza impugnata); dall'altra parte, in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen., essenzialmente argomentata facendo leva sull'assenza di resipiscenza da parte di soggetto che si era reso responsabile di condotta illecita, già trovandosi agli arresti domiciliari per altro fatto, valutazione di per sé non contrastata dalle deduzioni contenute nel presente ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere e ensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche, oltre che volte a prospettare alternativi percorsi valutativi inerenti al merito; Considerato, in particolare, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, da una parte, con riferimento alla prova della responsabilità penale dell'imputato, là dove ha osservato che gli agenti operanti hanno visto lo stesso al di fuori dell'abitazione (cfr. pag. 2 e pag. 4 della sentenza impugnata); dall'altra parte, in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen., essenzialmente argomentata facendo leva sull'assenza di resipiscenza da parte di soggetto che si era reso responsabile di condotta illecita, già trovandosi agli arresti domiciliari per altro fatto, valutazione di per sé non contrastata dalle deduzioni contenute nel presente ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere e ensore Il P
Sentenza Cassazione n. 11886/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris