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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 32130/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25034/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] –già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 1921/21 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, Sezione X, depositata il 26 febbraio 2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’iscrizione ipotecaria n. 29520090000093919/900, notificatagli in data 28.07.2010 ad istanza della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per il mancato pagamento della complessiva somma di euro 16.063,47, dovuta in forza di 12 cartelle di pagamento.

A sostegno dell’impugnazione deduceva: l'omessa preventiva notifica dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'articolo 50 del d.p.r. 602 del 1973; l'inesistenza della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria; l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, eseguita per il doppio del debito.

2. La C.T.P. di Messina, con la sentenza n. 2011/2014 accoglieva il ricorso, affermando che l’iscrizione ipotecaria era affetta da nullità insanabile, in quanto non preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento, di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973.

3. Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la C.T.R. della Sicilia rigettava il gravame, condividendo le motivazioni del giudice di primo grado.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sulla base di tre motivi.

5. Il contribuente è rimasto intimato.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in riferimento all’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., e art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992”, la ricorrente ha censurato la decisione impugnata, ritenuta meramente apparente, per essersi la C.T.R. limitata a condividere la motivazione del giudice di primo grado, senza prendere in esame le deduzioni svolte dall’appellante in merito all’interpretazione sistematica dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., dell’art. 50, comma 2, e dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973” si deduce che l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui al citato art. 50.

Soggiunge, inoltre, la ricorrente che né il contribuente né la C.T.R. hanno comunque ricondotto la necessità della comunicazione preventiva di ipoteca al rispetto del principio del contraddittorio endoprocedimentale o alla tutela del diritto di difesa del contribuente.

3. Con il terzo motivo, infine, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per non avere il giudice regionale condannato il contribuente al pagamento delle spese processuali.

4. Il primo motivo è infondato e deve essere disatteso.

4.1. Invero in tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame. (vedi Sez. 5, Sentenza n. 24452 del 05/10/2018).

4.2. Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) hanno interpretato la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione".

4.3. Come successivamente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture".

4.5. Ciò premesso, la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi meramente apparente.

In realtà, la CTR ha confermato la valutazione di illegittimità della pretesa tributaria, affermata dal giudice di primo grado, alla luce di un’attenta disamina della documentazione prodotta dal contribuente.

4.6. Una simile motivazione, sebbene sintetica, è rispettosa del minimo costituzionale e in linea con gli ulteriori principi più sopra richiamati, essendo idonea a giustificare la ratio decidendi e non essendo di per sé illegittimo il richiamo motivato alla sentenza di primo grado.

5. Anche il secondo motivo è infondato.

5.1. Questa Corte, infatti, ha chiarito che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9817 del 11/04/2024).

5.2. Viceversa, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1972 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014; conf.

Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19668 del 18/09/2014, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019).

Pertanto, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente ratione temporis) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni.

5.3. Questa Corte, in ossequio ai predetti principi, ha affermato la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, l'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), si lamenti nella sostanza l'omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015).

5.4. Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata risulta che il contribuente ha eccepito la mancata notifica dell’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973.

Orbene, se il richiamo del contribuente alla disposizione di cui al citato art. 50, non è pertinente, giacché, alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite (sopra richiamati al par. 5.2.), tale disposizione non si applica alle iscrizioni ipotecarie, deve tuttavia rilevarsi che la censura mossa dal contribuente alla sentenza di primo grado si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio indicato al par. 5.3 (dovendosi peraltro ribadire che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente).

6. Il terzo motivo resta assorbito dal rigetto dei primi due.

7. Nulla sulle spese, atteso che il contribuente è rimasto intimato.

8. In applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25034/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] –già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 1921/21 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, Sezione X, depositata il 26 febbraio 2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’iscrizione ipotecaria n. 29520090000093919/900, notificatagli in data 28.07.2010 ad istanza della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per il mancato pagamento della complessiva somma di euro 16.063,47, dovuta in forza di 12 cartelle di pagamento. A sostegno dell’impugnazione deduceva: l'omessa preventiva notifica dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'articolo 50 del d.p.r. 602 del 1973; l'inesistenza della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria; l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, eseguita per il doppio del debito. 2. La C.T.P. di Messina, con la sentenza n. 2011/2014 accoglieva il ricorso, affermando che l’iscrizione ipotecaria era affetta da nullità insanabile, in quanto non preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento, di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973. 3. Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la C.T.R. della Sicilia rigettava il gravame, condividendo le motivazioni del giudice di primo grado. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sulla base di tre motivi. 5. Il contribuente è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in riferimento all’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., e art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992”, la ricorrente ha censurato la decisione impugnata, ritenuta meramente apparente, per essersi la C.T.R. limitata a condividere la motivazione del giudice di primo grado, senza prendere in esame le deduzioni svolte dall’appellante in merito all’interpretazione sistematica dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., dell’art. 50, comma 2, e dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973” si deduce che l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui al citato art. 50. Soggiunge, inoltre, la ricorrente che né il contribuente né la C.T.R. hanno comunque ricondotto la necessità della comunicazione preventiva di ipoteca al rispetto del principio del contraddittorio endoprocedimentale o alla tutela del diritto di difesa del contribuente. 3. Con il terzo motivo, infine, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per non avere il giudice regionale condannato il contribuente al pagamento delle spese processuali. 4. Il primo motivo è infondato e deve essere disatteso. 4.1. Invero in tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame. (vedi Sez. 5, Sentenza n. 24452 del 05/10/2018). 4.2. Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) hanno interpretato la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione". 4.3. Come successivamente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture". 4.5. Ciò premesso, la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi meramente apparente. In realtà, la CTR ha confermato la valutazione di illegittimità della pretesa tributaria, affermata dal giudice di primo grado, alla luce di un’attenta disamina della documentazione prodotta dal contribuente. 4.6. Una simile motivazione, sebbene sintetica, è rispettosa del minimo costituzionale e in linea con gli ulteriori principi più sopra richiamati, essendo idonea a giustificare la ratio decidendi e non essendo di per sé illegittimo il richiamo motivato alla sentenza di primo grado. 5. Anche il secondo motivo è infondato. 5.1. Questa Corte, infatti, ha chiarito che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9817 del 11/04/2024). 5.2. Viceversa, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1972 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014; conf. Cass., Sez. U, Sentenza n. 19668 del 18/09/2014, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019). Pertanto, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente ratione temporis) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. 5.3. Questa Corte, in ossequio ai predetti principi, ha affermato la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, l'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), si lamenti nella sostanza l'omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015). 5.4. Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata risulta che il contribuente ha eccepito la mancata notifica dell’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973. Orbene, se il richiamo del contribuente alla disposizione di cui al citato art. 50, non è pertinente, giacché, alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite (sopra richiamati al par. 5.2.), tale disposizione non si applica alle iscrizioni ipotecarie, deve tuttavia rilevarsi che la censura mossa dal contribuente alla sentenza di primo grado si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio indicato al par. 5.3 (dovendosi peraltro ribadire che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente). 6. Il terzo motivo resta assorbito dal rigetto dei primi due. 7. Nulla sulle spese, atteso che il contribuente è rimasto intimato. 8. In applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore impo
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