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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19148/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 28 febbraio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 22.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Mondragone il 15 aprile 2024.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata applicazione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, valorizzando la gravità della condotta tenuta, desunta dal rilevante quantitativo dello stupefacente detenuto (ovvero 400 grammi di cocaina e 400 grammi di hashish), elemento questo al cospetto del quale sono stati ritenuti recessivi gli argomenti sostenuti dalla difesa.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M27 Fkg'rzoi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 28 febbraio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 22.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Mondragone il 15 aprile 2024. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata applicazione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, valorizzando la gravità della condotta tenuta, desunta dal rilevante quantitativo dello stupefacente detenuto (ovvero 400 grammi di cocaina e 400 grammi di hashish), elemento questo al cospetto del quale sono stati ritenuti recessivi gli argomenti sostenuti dalla difesa. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M27 Fkg'rzoi.
Sentenza Cassazione n. 19148/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris