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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2023

Cassazione n. 12684/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 5/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 5/07/2021, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, provvedendo su istanza del Pubblico ministero, ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per complessive 256 ore, applicata a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di guida in stato di ebbrezza, dal Tribunale di Milano con sentenza del 6/10/2017, irrevocabile il 12/09/2019; e per l'effetto ha ripristinato la pena sostituita, pari a 4 mesi di arresto e 2.000,00 euro di ammenda, nonché la sospensione della patente di guida per la durata di 16 mesi e la confisca del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA].

Secondo il Collegio, infatti, la richiesta del Pubblico ministero doveva essere accolta poiché dalla comunicazione dell'UEPE del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risultava che Scaccia, contattato telefonicamente da un operatore dello stesso UEPE, aveva dichiarato di non aver svolto il lavoro di pubblica utilità in quanto non aveva trovato un ente disponibile e che, dal 4/10/2020 al 4/4/2021, egli era stato sottoposto a detenzione domiciliare per altra causa.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, 666 cod. proc. pen., 186 C.d.S. e 179 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non sia stata disposta a causa della violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro.

Nel caso di specie, il fatto che il condannato non abbia rinvenuto un ente per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità non legittimerebbe il ripristino della pena principale, non essendo stata svolta alcuna specifica valutazione circa la rimproverabilità o meno del condannato per la mancata esecuzione dei lavori, posto che l'onere della ricerca di un ente graverebbe sull'Ufficio dell'esecuzione penale esterna.

3. In data 29/1/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il provvedimento impugnato pone a fondamento della revoca, da un lato, la circostanza che il condannato non abbia prestato il lavoro di pubblica utilità nel periodo considerato e, dall'altro lato, il fatto che egli sia stato sottoposto a misura restrittiva, per altra causa, dal 4/10/2020 al 4/04/2021.

3. Tuttavia, quanto al primo profilo, deve ribadirsi che l'individuazione della modalità attuative della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è demandata al giudice procedente, senza che il condannato sia tenuto a indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né - con riferimento alla fase esecutiva - ad avviare il procedimento per lo svolgimento dell'attività individuata (Sez. 4, n. 36779 del 3/12/2020, Terzoli, Rv. 280085-01).J1J-

2.2. Quanto, poi, alla sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare nel periodo compreso tra il 4/10/2020 e il 4/4/2021, deve condividersi, in premessa, che ai fini della revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità possa essere valutato il comportamento colpevole del condannato che, quand'anche formalmente estraneo alla prestazione di pubblica utilità, sia tale da ripercuotersi su di essa determinando la pratica impossibilità della sua effettuazione o della sua prosecuzione (Sez. 1, n. 34234 del 29/05/2015, Ferrari, Rv. 264155-01).

Tuttavia, nel caso di specie, non emerge in alcun modo, dal tenore del provvedimento, se la commissione del reato sia avvenuta nel periodo in valutazione, sicché deve rilevarsi, sul punto, un insuperabile difetto di motivazione che rende necessario un approfondimento specifico da parte del Giudice di merito.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Milano.

4. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.

Così deciso in data 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 5/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5/07/2021, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, provvedendo su istanza del Pubblico ministero, ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per complessive 256 ore, applicata a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di guida in stato di ebbrezza, dal Tribunale di Milano con sentenza del 6/10/2017, irrevocabile il 12/09/2019; e per l'effetto ha ripristinato la pena sostituita, pari a 4 mesi di arresto e 2.000,00 euro di ammenda, nonché la sospensione della patente di guida per la durata di 16 mesi e la confisca del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA]. Secondo il Collegio, infatti, la richiesta del Pubblico ministero doveva essere accolta poiché dalla comunicazione dell'UEPE del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risultava che Scaccia, contattato telefonicamente da un operatore dello stesso UEPE, aveva dichiarato di non aver svolto il lavoro di pubblica utilità in quanto non aveva trovato un ente disponibile e che, dal 4/10/2020 al 4/4/2021, egli era stato sottoposto a detenzione domiciliare per altra causa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, 666 cod. proc. pen., 186 C.d.S. e 179 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non sia stata disposta a causa della violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro. Nel caso di specie, il fatto che il condannato non abbia rinvenuto un ente per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità non legittimerebbe il ripristino della pena principale, non essendo stata svolta alcuna specifica valutazione circa la rimproverabilità o meno del condannato per la mancata esecuzione dei lavori, posto che l'onere della ricerca di un ente graverebbe sull'Ufficio dell'esecuzione penale esterna. 3. In data 29/1/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il provvedimento impugnato pone a fondamento della revoca, da un lato, la circostanza che il condannato non abbia prestato il lavoro di pubblica utilità nel periodo considerato e, dall'altro lato, il fatto che egli sia stato sottoposto a misura restrittiva, per altra causa, dal 4/10/2020 al 4/04/2021. 3. Tuttavia, quanto al primo profilo, deve ribadirsi che l'individuazione della modalità attuative della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è demandata al giudice procedente, senza che il condannato sia tenuto a indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né - con riferimento alla fase esecutiva - ad avviare il procedimento per lo svolgimento dell'attività individuata (Sez. 4, n. 36779 del 3/12/2020, Terzoli, Rv. 280085-01).J1J- 2.2. Quanto, poi, alla sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare nel periodo compreso tra il 4/10/2020 e il 4/4/2021, deve condividersi, in premessa, che ai fini della revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità possa essere valutato il comportamento colpevole del condannato che, quand'anche formalmente estraneo alla prestazione di pubblica utilità, sia tale da ripercuotersi su di essa determinando la pratica impossibilità della sua effettuazione o della sua prosecuzione (Sez. 1, n. 34234 del 29/05/2015, Ferrari, Rv. 264155-01). Tuttavia, nel caso di specie, non emerge in alcun modo, dal tenore del provvedimento, se la commissione del reato sia avvenuta nel periodo in valutazione, sicché deve rilevarsi, sul punto, un insuperabile difetto di motivazione che rende necessario un approfondimento specifico da parte del Giudice di merito. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Milano. 4. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Così deciso in data 22
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