CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 45615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cessazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con riferimento ai reati sub D, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, e di dichiarare l'inammissibilità del ricorso nel resto, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. Con sentenza del giorno 8 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 25 febbraio 2020 del Tribunale di Velletri (resa all'esito di giudizio abbreviato condizionato): ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di lesioni personali aggravate (art. 582 e 583 cod. pen.) e minaccia (art. 612 cod. pen.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, relativo all'imputazione di minaccia di cui al capo D. della rubrica, è stato denunciato il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, rappresentando che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si sarebbe fondata sulle dichiarazioni della persona offesa (contenute nella querela) senza compierne il vaglio di attendibilità e senza argomentare sulle dichiarazioni di segno contrar° rese da [OSCURATO:PERSONA] (che in relazione, all'episodio del 24 gennaio 201;7, ha riportato di aver sentito il Flamini minacciare il Papa). 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 81 e 612 cod. pen., adducendo che la pena irrogata per i due episodi di minaccia - quale aumento per continuazione della pena detentiva inflitta per il reato di lesioni aggiravate - sarebbe stata determinata in quindici giorni di reclusione per ciascun reato senza ragguagliarla alla pena pecuniaria ex art. 133 cod. pen., in violazione dei princìpi posti da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. Rv. 273751 - 01, e in misura superiore alla pena prevista dall'art.612 cod. pen., ragion per cui essa sarebbe illegale. 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata l'omessa di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comrna 1, n. 2, cod. pen., richiesta con l'atto di appello, di cui nella specie ricorrerebbero i presupposti (alla luce di quanto rassegnato da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'episodio del 24 gennaio 2017, nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'episodio del 27 gennaio 2017). 2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della legittima difesa in relazione al delitto di lesioni personali, fondata sul fatto che il Papa avrebbe reagito a una situazione di pericolo volontariamente creata. Tuttavia, tale assunto della Corte di merita sarebbe apodittico e illogico, nonché basto su deduzioni, elementi probatori insussistenti e, in qualche caso, travisati, senza considerare gli elementi favorevoli all'imputato che si traggono dalla deposizione di Pollastrini (richiamata pure in parte qua dalla sentenza di primo grado) e [OSCURATO:PERSONA], da cui emergerebbe che è stato il Flamini ad aggredire il Papa. 2.5. Con il quinto motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e le lesioni riportate dalla vittima, dolendosi della mancata esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen. Difatti, si sarebbe attribuito al fatto del Papa la lesione di un tendine (della spalla) del Flamini e, dunque, ritenuto che nella specie siano state cagionate lesioni guaribili in un tempo superiore a quaranta giorni, per il tramite di un erroneo apprezzamento del referto emesso nell'immediatezza (che non farebbe riferimento alla lesione del tendine, neppure emersa dall'esame radiografico eseguito al pronto soccorso, bensì riscontrata a circa un mese dal litigio in un successivo referto, che peraltro la porrebbe in relazione con il trauma subito dal Flamini e non con la condotta del Papa, ben potendo essersi verificata per un movimento repentino del Flamini intento a colpire il Papa, come dichiarato dal Pollastrini). Tanto più che, secondo la letteratura scientifica, tale tipo di lesioni sarebbe frutto di un processo graduale di degenerazione che, nella maggioranza dei casi, si verifica per un brusco movimento volontario. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti; sono, invece, inammissibili le ulteriori censure. 1. Il primo motivo è inammissibile perché difetta della necessaria specificità rispetto all'iter argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Difatti, la Corte di merito: - con riferimento all'episodio in data 24 gennaio 2017, pur dando atto delle dichiarazioni del teste Simoni, ha fondato la responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni della persona offesa, evidenziando che le minacce da questa attribuite al Papa sarebbero connesse alla ragione del contrasto tra i due (ossia al fastidio che il cane del Flamini avrebbe recato al Papa) ed osservando che il Flamini non si è costituito parte civile; in tal modo ha apprezzato l'attendibilità di quest'ultimo e il ricorso, al riguardo, ha mosso censure assertive, essendosi limitandosi a negare che il vaglio di attendibilità sia stato compiuto; - con riguardo alla minaccia del 27 gennaio 2017, ha rappresentato come le espressioni in discorso siano state direttamente ascoltate dai Carabinieri intervenuti e con tale dato l'impugnazione non si è confrontata in alcun modo. 2. Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.All'imputato sono state contestate due ipotesi di minaccia non nella forma aggravata di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.: il capo di imputazione, infatti, contempla solo l'art. 612 cit. senza dare in alcun modo conto della qualificazione in termini di gravità dei fatti, necessaria in ragione della natura valutativa dell'aggravante (cfr. Sez. 5, n. 13799 del 12/02/2020, Turè, Rv. 279158 - 02, che - proprio in materia di minaccia aggravata - argomenta sulla scorta di Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01). La Corte di appello ha determinato la pena, ex art. 81„ comma 2, cod. pen., in quindici giorni di reclusione per ciascuno di detti reati; ma poiché l'art. 612, comma 1, cit. prevede solo la pena pecuniaria, il Giudice distrettuale avrebbe dovuto ragguagliare alla pena pecuniaria detti aumenti, in applicazione dell'art. 135 cod. pen. (come chiarito da Sez U, n. 40983/2019, cit.: «a) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 cod. pen.»). Tuttavia, il criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cit. (secondo cui il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva») condurrebbe all'applicazione di un aumento di euro 3.570 per ciascuno dei reati in discorso, non consentito perché superiore al massimo edittale per essi prevista (la multa fino a euro 1.032) e dunque illegale (cfr. Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01), nonché in contrasto con la disciplina e la ratio dell'istituto della continuazione, teso a consentire l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole nei confronti dell'imputato (cfr. art. 81, comma 3, cod., pen., secondo cui - per quel che qui interessa - nel caso di reato continuato, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe stata applicata con il c.d. cumulo materiale; cfr. Sez. 6, n. 8667 del 12/02/2019, Ancona, Rv. 275881 - 01: «in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento della pena detentiva del reato più grave deve essere ragguagliato alla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. peli., salvo restando che, per effetto della conversione, non potrà in alcun caso applicarsi a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave»). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente all'aumento per la continuazione per i reati in discorso, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per la sua rideterminazione, non potendo questa Corte procedervi ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico. Difatti, «non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni» (Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, B., Rv. 273556 - 01; Sez. 5, n. 42826 del 16/07/2014, P., Rv. 261037 - 01); la Corte di mento ha dato conto della reciprocità, tra il Papa e il Flamini, delle minacce e dell'aggressione fisica; e rispeto a tale ricostruzione il ricorso non ha ritualmente denunciato il travisamento della prova, ma ha richiamato solo parte delle dichiarazioni in atti, senza tenere conto dell'argomentazione spesa dal Giudice distrettuale alla luce del più ampio compendio probatorio (comprensivo, quanto all'episodio del 24 gennaio 2017 delle dichiarazioni della persona offesa, come esposto, ritenuta attendibile; nonché per l'episodio del 27 gennaio 2017, pure di quanto direttamente riscontrato dai Carabinieri, che hanno espressamente riportato della reciprocità delle minacce), che ha chiarito pure le ragioni per cui ha ritenuto più credibile, rispetto al Regolanti, il narrato del Pollastrini (che, per l'appunto, ha riferito con:o della reciprocità, nella specie, delle condotte minacciose e aggressive), così disattendendo la prospettazione difensiva (dato che «il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata»: Sez. 2, n. 7667/2015, cit.). 4. Il quarto motivo è inammissibile sulla scorta di un ordine di ragioni consimile a quello appena esposto. Invero, la Corte di merito: - ha correttamente richiamato i princìpi secondo cui, «non è invocabile la scriminante della legittima difesa da parte di chi reagisca ad una situazione di pericolo volontariamente determinata» (Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272036 - 01); e, «nel caso - di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l'esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta» (Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019, Lepre, Rv. 277030 - 01); - e ha evidenziato come nel caso di specie, a seguito della lite verbale tra l'imputato e la persona offesa, che sono poi passati alle vie di fatto, tenuto conto pure dell'alterco verificatosi pochi giorni prima, il Papa abbia volontariamente determinato la situazione di pericolo, senza che possa dirsi che si sia verificata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata da parte del Flamini. Il ricorso non solo non ha censurato integralmente la ratio deddendi, avendo addotto soltanto che erroneamente si sia attribuita al Papa una reazione nell'ambito di una situazione di pericolo da lui volontariamente creata, ma in ogni caso ha a ben vedere prospettato una diversa ricostruzione del fatto sulla scorta di taluni passi delle dichiarazioni in atti, senza dedurre compiutamente il travisamento della prova che, nella specie, non può affermarsi (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.È la stessa difesa a riportare che il referto rilasciato dai medici del pronto soccorso Flamini nell'immediatezza dell'aggressione (del 27 gennaio 2017) dia conto - per quanto qui rileva - di una contusione alla spalla sinistra (a seguito di esame radiografico), sul cui tendine il 15 febbraio 2017 è stata riscontrata una lesione; inoltre, come si evince dalla certificazione medica richiamata nel ricorso, i medici del pronto soccorso, pur escludendo evidenti rime di frattura, avevano rappresentato l'utilità - al persisterne della sintomatologia - di una rivalutazione clinica; e già il 29 giugno 2017 consta che uno specialista ha certificato che la persona offesa aveva patito la lesione (cfr. certificato a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]). Ne deriva che il travisamento dedotto non attiene con evidenza a un dato dirimente, ossia il verificarsi delle lesioni in discorso; e, quanto alla differente eziologia di esso, il ricorso prospetta irritualmente un diverso apprezzamento di merito, pure con asserti ipotetici. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento ex art. 81 cp per i reati di minacce di cui al capo D) con rinvio per nuo