Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45988/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in processo trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 DL 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di LECCE-sez.dist.

TARANTO, con sentenza in data 5/02/2020- dep. 19/02/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TARANTO in data 26/09/2018, aveva condannato TRIPODI Carmelo a pena di giustizia per il reato di insolvenza fraudolenta, così qualificata l'originaria imputazione di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen., commesso a TARANTO dal marzo 2007, con la recidiva pluriqualificata.

La CORTE territoriale eliminava la sanzione della multa, e confermava per il resto la sentenza di primo grado.

2. TRIPODI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla elevata sanzione inflitta e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendosi peraltro la pena discostata in modo sensibile dal minimo edittale; - come secondo, la mancata considerazione da parte della CORTE territoriale dell'avvenuta maturazione del termine di prescrizione, poiché parte dei numerosi rinvii disposti durante il primo grado di giudizio aveva ampiamente superato il termine di 60 giorni di cui all'art. 159 co. 1 n. 3 cod. pen., arrivando anche a un anno fra un rinvio e l'altro, e pertanto non avrebbero potuti essere calcolati nella loro interezza, come invece ha fatto il Collegio di appello.

La corretta considerazione delle sospensioni avrebbe dovuto far ritenere estinto il reato nel dicembre 2018.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il secondo motivo proposto, in ordine logico antecedente il primo, sostiene l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione, poiché il calcolo delle sospensioni non avrebbe rispettato il dettato di cui all'art. 159 co. 1 n. 3 cod. pen.

Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf.

Sez.

U sentenza n. 4909 del 18/12/2014 dep. 02/02/2015 Rv. 262913 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "il rinvio dell'udienza per impedimento legittimo del difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell'impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251".

Pertanto, alla stregua di tale indirizzo (cf.

Sez. 6 sentenza n. 4886 del 18/12/2015 dep. 05/02/2016 Rv. 265955 imputato [OSCURATO:PERSONA]), "in caso di sospensione del processo per impedimento del difensore dell'imputato dovuto ad un contestuale impegno professionale, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento".

E tuttavia, sulla premessa (Sez. 6 sentenza n. 37593 del 13/07/2018 dep. 02/08/2018 Rv. 273827 imputato G.) che "il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., indipendentemente dall'accordo o dalla opposizione o meno del pubblico ministero e della parte civile", questo Giudice di legittimità ha precisato (Sez. 3 sentenza n. 19687 del 21/03/2018 dep. 07/05/2018 Rv. 273057 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale di detto difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti di durata previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen.". [OSCURATO:PERSONA]. 3, n.11671 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.263052; Sez. 4, n.10621 del 29/01/2013, Rv.256067; Sez. 5, n.18071 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.247142; Sez. 1, n.25714 del 17/06/2008, Rv.240460.

2. Facendo riferimento allo schema della prescrizione riportato al fg. 2 della sentenza di appello, confrontato con quello che risulta dai verbali del dibattimento di primo grado, va constatato che: - il rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato motivato dall'adesione alla astensione degli avvocati, con espressa sospensione dei termini di prescrizione; - i rinvii disposti alle udienze del 15/05/2013, del 19/03/2014 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno fatto seguito a istanze di rinvio per la discussione, avanzate dal difensore dell'imputato, con espressa sospensione dei termini di prescrizione; - il rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato deciso dal TRIBUNALE, senza istanze difensive, e senza sospensione dei termini di prescrizione; - il rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha fatto seguito a una istanza del difensore di fiducia, di slittamento per contestuale impegno professionale, che il TRIBUNALE ha disatteso, salvo poi a concedere un rinvio al difensore nominato di ufficio, per consentire a costui di preparare la discussione, con espressa sospensione dei termini di prescrizione.

Applicando i principi prima ricordati, emerge che nessun rinvio è stato deciso per legittimo impedimento dell'imputato, sì che non trova applicazione la previsione di cui all'art. art. 159 co. 1 n. 3 cod. pen., ma non può tenersi conto dei 336 giorni calcolati ai fini della sospensione in relazione al rinvio deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché in questo caso il rinvio non è avvenuto su istanza della difesa, bensì d'ufficio: il che vuol dire che il termine massimo di prescrizione è maturato il 22/11/2020, non il 13/11/2021, comunque dopo la sentenza di appello, e il motivo attinente al suo avvenuto decorso è manifestamente infondato.

3. È da manifestamente infondato il primo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.

La valutazione operata dalla CORTE è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità, e pertanto è insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Nella specie i Giudici di appello hanno richiamato la oggettiva gravità del fatto, il rilevante danno economico provocato alla persona offesa, e i gravi precedenti penali, fra i quali tre condanne per stupefacenti, due per ricettazione, quattro per truffa e uno per tentato omicidio, rivelatori di pervicacia criminale, e quindi tali da ostacolare al tempo stesso il riconoscimento delle chieste attenuanti, e da determinare una pena superiore al minimo edittale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso a Roma il 16/11/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in processo trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 DL 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di LECCE-sez.dist. TARANTO, con sentenza in data 5/02/2020- dep. 19/02/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TARANTO in data 26/09/2018, aveva condannato TRIPODI Carmelo a pena di giustizia per il reato di insolvenza fraudolenta, così qualificata l'originaria imputazione di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen., commesso a TARANTO dal marzo 2007, con la recidiva pluriqualificata. La CORTE territoriale eliminava la sanzione della multa, e confermava per il resto la sentenza di primo grado. 2. TRIPODI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla elevata sanzione inflitta e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendosi peraltro la pena discostata in modo sensibile dal minimo edittale; - come secondo, la mancata considerazione da parte della CORTE territoriale dell'avvenuta maturazione del termine di prescrizione, poiché parte dei numerosi rinvii disposti durante il primo grado di giudizio aveva ampiamente superato il termine di 60 giorni di cui all'art. 159 co. 1 n. 3 cod. pen., arrivando anche a un anno fra un rinvio e l'altro, e pertanto non avrebbero potuti essere calcolati nella loro interezza, come invece ha fatto il Collegio di appello. La corretta considerazione delle sospensioni avrebbe dovuto far ritenere estinto il reato nel dicembre 2018. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il secondo motivo proposto, in ordine logico antecedente il primo, sostiene l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione, poiché il calcolo delle sospensioni non avrebbe rispettato il dettato di cui all'art. 159 co. 1 n. 3 cod. pen. Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. U sentenza n. 4909 del 18/12/2014 dep. 02/02/2015 Rv. 262913 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "il rinvio dell'udienza per impedimento legittimo del difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell'impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251". Pertanto, alla stregua di tale indirizzo (cf. Sez. 6 sentenza n. 4886 del 18/12/2015 dep. 05/02/2016 Rv. 265955 imputato [OSCURATO:PERSONA]), "in caso di sospensione del processo per impedimento del difensore dell'imputato dovuto ad un contestuale impegno professionale, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento". E tuttavia, sulla premessa (Sez. 6 sentenza n. 37593 del 13/07/2018 dep. 02/08/2018 Rv. 273827 imputato G.) che "il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., indipendentemente dall'accordo o dalla opposizione o meno del pubblico ministero e della parte civile", questo Giudice di legittimità ha precisato (Sez. 3 sentenza n. 19687 del 21/03/2018 dep. 07/05/2018 Rv. 273057 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale di detto difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti di durata previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen.". [OSCURATO:PERSONA]. 3, n.11671 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.263052; Sez. 4, n.10621 del 29/01/2013, Rv.256067; Sez. 5, n.18071 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.247142; Sez. 1, n.25714 del 17/06/2008, Rv.240460. 2. Facendo riferimento allo schema della prescrizione riportato al fg. 2 della sentenza di appello, confrontato con quello che risulta dai verbali del dibattimento di primo grado, va constatato che: - il rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato motivato dall'adesione alla astensione degli avvocati, con espressa sospensione dei termini di prescrizione; - i rinvii disposti alle udienze del 15/05/2013, del 19/03/2014 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno fatto seguito a istanze di rinvio per la discussione, avanzate dal difensore dell'imputato, con espressa sospensione dei termini di prescrizione; - il rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato deciso dal TRIBUNALE, senza istanze difensive, e senza sospensione dei termini di prescrizione; - il rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha fatto seguito a una istanza del difensore di fiducia, di slittamento per contestuale impegno professionale, che il TRIBUNALE ha disatteso, salvo poi a concedere un rinvio al difensore nominato di ufficio, per consentire a costui di preparare la discussione, con espressa sospensione dei termini di prescrizione. Applicando i principi prima ricordati, emerge che nessun rinvio è stato deciso per legittimo impedimento dell'imputato, sì che non trova applicazione la previsione di cui all'art. art. 159 co. 1 n. 3 cod. pen., ma non può tenersi conto dei 336 giorni calcolati ai fini della sospensione in relazione al rinvio deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché in questo caso il rinvio non è avvenuto su istanza della difesa, bensì d'ufficio: il che vuol dire che il termine massimo di prescrizione è maturato il 22/11/2020, non il 13/11/2021, comunque dopo la sentenza di appello, e il motivo attinente al suo avvenuto decorso è manifestamente infondato. 3. È da manifestamente infondato il primo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena. La valutazione operata dalla CORTE è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità, e pertanto è insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella specie i Giudici di appello hanno richiamato la oggettiva gravità del fatto, il rilevante danno economico provocato alla persona offesa, e i gravi precedenti penali, fra i quali tre condanne per stupefacenti, due per ricettazione, quattro per truffa e uno per tentato omicidio, rivelatori di pervicacia criminale, e quindi tali da ostacolare al tempo stesso il riconoscimento delle chieste attenuanti, e da determinare una pena superiore al minimo edittale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 16/11/2
Sentenza Cassazione n. 45988/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris