CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; 1 hA [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice del Tribunale di Napoli, in sede esecutiva, rigettava l'istanza proposta dai ricorrenti, quali terzi interessati, volta alla restituzione di immobili a loro intestati oggetto di confisca ex art. 12 sexies L. 356/1992 nel procedimento penale definito con sentenza irrevocabile a carico del loro congiunto [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di falso di cui agli artt. 474 e 473 cod.pen. relativi a capi di abbigliamento. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ie. [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducendo, con un solo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione non avendo il giudice dell'esecuzione tenuto conto della documentazione offerta dalla difesa inerente alla legittimità degli acquisti degli immobili oggetto di confisca, idonea ad elidere la rilevata sproporzione con i redditi dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere qualificato come opposizione al provvedimento del giudice dell'esecuzione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che ha proceduto erroneamente con il rito camerale sebbene l'istanza avesse ad oggetto la confisca (cfr. art. 676, comma 1, cod. proc. pen.). In tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualrnente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (In motivazione la Corte ha precisato che l'erroneo "nomen iuris" attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze) (Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061). P.Q.M. Qualificato il ricorso ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.11.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente h- [OSCURATO:PERSONA] EirL:1 [OSCURATO:PERSONA] CANCELLE_KA SECONDA SEZIONE PENALE :L Il 5 FEB. 2023 [OSCURATO:PERSONA]