CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. La sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che sussiste oltre alla mancanza del contrassegno SIAE anche la abusiva riproduzione dei supporti - CD e DVD - desunta dalle copertine fotocopiate - anche il marchio SIAE - e dalle modalità di detenzione (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - dep. 04/11/2014, Hamoudi, Rv. 26086501), offerti in vendita in strada. Si configura quindi il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per la detenzione, dei supporti contraffatti, per la vendita: "Integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) music:ali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C- 20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno2 (Sez. 2, n. 5228 del 07/1.1/2012 - dep. 01/02/2013, Mbaye, Rv. 25504501). Il ricorrente esprime dei dubbi soggettivi e ritiene viziata la sentenza per mancanza di perizia sui supporti. La decisione rileva che il teste di PG ha direttamente accertato il contenuto dei supporti e, quindi, non era necessaria la perizia. Il ricorso sul punto, articolato in fatto non si confronta con le motivazioni della sentenza, ma in via del tutto generica ritiene sussistente un vizio della motivazione. 2. Anche il motivo sula particolare tenuità del fatto risulta inammissibile in quanto la sentenza adeguatamente motiva rilevando il numero non esiguo dei supporti e le modalità della condotta, quali indici di insussistenza della particolare tenuità. 3. Anche l'ultimo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta inammissibile, in quanto, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimil:à, la sentenza evidenzia i numerosi precedenti penali dell'imputato, nell'assenza di elementi positivi. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a