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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09284/2026

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ocietàcon socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ferro-vie dello Stato Italiane, spa, a norma dell'art. 2497 sexies c.c e delD.Lgs. n. 112/2015, con sede in Roma, Piazza della [OSCURATO:PERSONA], 1,cod. fisc. n. 01585570581, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in personadell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 66P10 H501N, in virtùdei poteri che gli sono sta conferiti dall'[OSCURATO:PERSONA] procura per atto autenticato da Dr. [OSCURATO:PERSONA], Notaro deiDistretti [OSCURATO:PERSONA] di Roma, Civitavecchia e Velletri, rep. n.77986, rog. n. 19575, del 16 marzo 2012, elettivamente domicilia-ta in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, n. 47, presso enello Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 40A13H501I – [OSCURATO:TELEFONO] – [OSCURATO:EMAIL] postaelettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL])che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglioseparato da intendersi stesa in calce al ricorso.Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026Ricorrente e Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita conSalcef S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del pro-curatore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Savigliano(CN) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23, C.F. 088331630150, [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] delvoler ricevere avvisi e comunicazioni via fax al n. 06/8547589 ov-vero alternativamente al seguente indirizzo P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] - ed elettivamente domiciliata presso il suoStudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, come da procuraspeciale in calce al controricorso con ricorso incidentale.Controricorrente e Ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 3145 deposi-tata il 13 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con “Accordo quadro” n° 21/2004 stipulato il 17 marzo 2004,la committente Rete ferroviaria italiana (RFI) e l'appaltatore [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I.costituita con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., di-sciplinavano l'appalto avente ad oggetto il rinnovo e l'adeguamentodelle condutture di contatto, dei pali e delle mensole di sostegno edei relativi alimentatori su alcuni tratti ([OSCURATO:PERSONA]) della rete ferro-viaria di RFI.L'Accordo quadro, modificato con [OSCURATO:PERSONA] e Modificativo n°68/2005 dell'8 luglio 2005, veniva attuato mediante trentasette2 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026“Contratti applicativi” riferibili alle [OSCURATO:PERSONA]Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]strutture (DCI) di Ancona, Roma, Bari, Napoli, [OSCURATO:PERSONA] ePalermo.Per quattro Contratti applicativi relativi alla DCI di Bari (10TC/2005del 18 marzo 2005, 27T/2005 del 25 luglio 2005, 29T/2005 del 4agosto 2005 e 1/2007 del 10 gennaio 2007) insorgevano contesta-zioni tra le parti, che davano luogo al presente giudizio iniziato daAlstom.2.- [OSCURATO:PERSONA], infatti, conveniva davanti al Tribunale di Roma RFI,chiedendone la condanna al pagamento, in aggiunta al corrispettivod'appalto, (a) di euro 527.351,52 per oneri della sicurezza oggettodella riserva n° 1; (b) di euro 1.258.748,65 per maggiori oneri as-sicurativi, per spese generali e per perdita di chance, a causa delritardato collaudo dei quattro Contratti applicativi del DCI di Bari,oggetto della riserva n° 2; (c) di euro 163.840,00 per oneri deri-vanti dal prolungamento dell'Accordo quadro n. 21/2004 a titolo diinteressi sulla cauzione e mantenimento del management (riservan° 3).[OSCURATO:PERSONA], inoltre, chiedeva la condanna di RFI a pagarle i seguentiimporti, oggetto di due riserve: (d) euro 570.047,00 (o, quanto-meno, il minor importo di euro 249.610,46) per sovrapprezzo rela-tivo ai lavori di tesatura delle linee elettriche dei binari secondaridella stazione di Bari centrale (oggetto della “Riserva specifica BariCentrale”); (e) euro 69.611,27 per corrispettivo relativo ai lavori dieliminazione delle fessurazioni dei blocchi di fondazione dei pali ditensione elettrica e dei tiranti a terra sulla tratta Termoli-Lesina(“Riserva specifica Termoli-Lesina”).3.- Nella contestazione di RFI, il primo Giudice – disposta c.t.u. –decideva la causa accogliendo parzialmente le richieste attoree econdannando, dunque, RFI a pagare all'appaltatore la somma dieuro 557.595,66 per oneri di sicurezza (supra: lettera a]) e quella3 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026di euro 588.940,69 per maggiori spese generali (supra: lettera b]),Data pubblicazione 13/04/2026e così complessivamente euro 1.146.536,35.Rigettava, invece, le richieste di ristoro dei maggiori costi assicura-tivi e di danno da perdita di chance per il ritardato collaudo (supra:ancora lettera b]) e di condanna di RFI a pagare i maggiori corri-spettivi per le due riserve (supra: lettere d] ed e]).4.- La Corte d'appello, adita da RFI con impugnazione principale eda [OSCURATO:PERSONA] con gravame incidentale, decideva la controversia con lasentenza indicata in intestazione, accogliendo parzialmente le ri-chieste di RFI e disattendendo invece l'appello incidentale.5.- Ricorre per cassazione RFI in base a tre motivi illustrati da me-moria.[OSCURATO:PERSONA], che formula, a sua volta, due motivi di ricorso inci-dentale, cui RFI resiste con controricorso.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilitàdel ricorso formulata dalla controricorrente al paragrafo n° 1 dellepagine 16-18, fondata sull'art. 348-ter, quarto e quinto comma,cod. proc. civ. (nella versione anteriore alla sua abrogazione, inter-venuta con d.lgs. n° 149/2022), sol che si consideri che la senten-za di secondo grado non ha integralmente confermato la decisionedel Tribunale e che, in ogni caso, i motivi di ricorso non sono fon-dati sul n° 5 dell'art. 360 del codice di rito.Si passa dunque all'esame degli stessi.6.- Col primo motivo di ricorso principale RFI lamenta, in baseall'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazionedell'art. 34 delle Condizioni generali di contratto e dell'art. 24 delloAccordo quadro n° 21/2004.4 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe ritenuto tempestiva la ri-Data pubblicazione 13/04/2026serva n° 1 nonostante essa fosse stata espressa tardivamente sulcertificato di collaudo dei lavori, ossia su un documento che nonpoteva essere considerato come il primo atto contabile.Nel corso della esecuzione dei quattro [OSCURATO:PERSONA], eranostati emessi sessantatré Stati di Avanzamento dei Lavori, tutti con-tenenti la contabilizzazione degli oneri per sicurezza calcolati me-diante la sottrazione della percentuale del 7% dall'ammontare deilavori (al lordo del ribasso) via via contabilizzato, senza che l'ATIappaltatrice avesse mai sollevato contestazioni.Donde l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenutopriva di effetti l'eccezione di inammissibilità formulata da RFI.7.- Il mezzo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendidella sentenza gravata.Anche a tacere del fatto che le disposizioni indicate nella rubrica delmezzo come violate non sono normative, ma negoziali (donde l'i-nammissibilità della doglianza fondata sull'art. 360 n° 3 cod. proc.civ.), giova osservare che la Corte romana non è entrata nel meritodella tempestiva iscrizione della riserva, ma – premesso che eraonere di RFI sollevare tempestivamente nel processo tale eccezione– ha precisato che essa era stata sollevata in giudizio oltre i terminidecadenziali.Infatti, RFI nella comparsa di risposta del primo grado, pur avendoeccepito l'inammissibilità e/o l'improponibilità della riserva, non loaveva fatto sotto il profilo della sua tardiva iscrizione, bensì limi-tandosi a dedurre che l'impresa aveva accettato senza riserve lapercentualizzazione degli oneri di sicurezza, cosa ben diversa dalloeccepire il tardivo inserimento negli atti contabili dell'appalto (sen-tenza pagina 4).In sostanza, la Corte ha ritenuto che la riserva n° 1 fosse esamina-bile nel merito non per ragioni sostanziali, ma per motivi proces-5 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025suali, ossia perché RFI non aveva formulato adeguatamente l'ecce-Numero di raccolta generale 9284/2026zione di tardiva iscrizione della stessa.

Data pubblicazione 13/04/2026Questo passaggio logico non viene preso in considerazione dalmezzo in esame e tale carenza ne determina l'inammissibilità.8.- Col secondo mezzo di ricorso principale RFI, sempre sullabase dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., si duole dell'accoglimento nelmerito della riserva n° 1, avvenuto con violazione e falsa interpre-tazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e, comunque, con er-ronea e contraddittoria interpretazione degli artt. 3.2. lett. i), 6.1,8.5 e 9 dell'[OSCURATO:PERSONA] n° 21 del 2004, dell'art. 3 dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 68 del 2005 e dell'art. 4 di ciascuno deiquattro [OSCURATO:PERSONA] dedotti in controversia, dell'allegato n.9 all'[OSCURATO:PERSONA], dal titolo "Linee guida per la redazione deipiani di sicurezza e di coordinamento e stima dei costi della sicu-rezza”.La corretta interpretazione di tali clausole negoziali avrebbe dovutoportare la Corte a rigettare la domanda di pagamento relativa aglioneri della sicurezza, che dovevano contrattualmente considerarsicompresi nel corrispettivo d'appalto, nella misura del sette percen-Non si sarebbe, pertanto, in presenza di clausole suscettibili di di-verse e plausibili interpretazioni, ma di pattuizioni chiare già nel lo-ro significato letterale.9.- Anche questo mezzo è inammissibile, tendendo ad ottenere daquesta Corte un'interpretazione degli accordi inter partes diversada quella – del tutto plausibile – favorita dalla Corte territoriale.La Corte di merito, infatti – premesso che i maggiori oneri della si-curezza reclamati da [OSCURATO:PERSONA] si riferivano a quattro Contratti appli-cativi (n° 10/05, n° 27/05, n° 29/05 e n° 1/07) – ha osservato(sentenza pagina 5) che in ciascuno di essi gli oneri predetti nonsolo erano stati indicati separatamente rispetto al corrispettivod'appalto, ma si aggiungevano a questo per espressa previsione6 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026contrattuale e che, ad es., per il primo Contratto applicativo l'im-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]porto complessivo di euro 982.947,69 era composto da due voci: laprima, di euro 914.085,00, relativa al corrispettivo d'appalto e laseconda, di euro 68.862,69, relativa agli oneri per la sicurezza.Il che, secondo la Corte, rendeva evidente che nella previsione del-le parti tali oneri si aggiungevano a quelli relativi ai lavori.Infine, del tutto analoghe apparivano le previsioni negoziali conte-nute nei restanti contratti applicativi.Questi snodi logici non sono stati efficacemente censurati dal mez-zo in esame, il quale si limita a suggerire una diversa lettura delleclausole negoziali, senza chiarire quale delle norme previste dagli“artt. 1362 e ss. c.c.” sarebbe stata violata e, soprattutto, perchél'interpretazione degli accordi negoziali, favorita dalla Corte territo-riale, sarebbe in contrasto con le norme predette.È, infatti, noto che l'interpretazione del contratto può essere sinda-cata in sede di legittimità nel caso di violazione delle regole legali diermeneutica dei contratti, oppure per vizio di motivazione, quandoquest'ultima risulti incongrua o contraria a logica.Peraltro, la violazione delle regole di interpretazione non può dirsiesistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una, piuttostoche un'altra, tra le molteplici spiegazioni del testo contrattuale (exmultis: Cass., sez.

III, 10 maggio 2018, n° 11254).E nemmeno è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali diinterpretazione, essendo necessaria, in ossequio al principio di spe-cificità del ricorso, l'indicazione dei canoni rimasti in concreto inos-servati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attra-verso i quali il giudice di merito se ne è discostato.Qualora, poi, si deduca un vizio della motivazione del giudice nellointerpretare il contratto, tale denuncia richiede la precisa indicazio-ne delle lacune argomentative del ragionamento seguito, ovverodelle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione aglielementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o7 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotatiNumero di raccolta generale 9284/2026da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomentDi ata( Cpuabbslisca.z,io ne 13/04/2026sez.

I, 12 ottobre 2018, n° 25554).Nulla di tutto ciò è contenuto nel motivo in esame, che tende, dun-que, ad ottenere un diverso risultato interpretativo rispetto a quellofatto proprio dalla Corte territoriale.10.- Col terzo motivo di ricorso principale, anch'esso formulatoin base all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la ricorrente si duole dellaviolazione e della falsa applicazione del d.P.R. n° 222/2003, anchein relazione con le Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza suiContratti Pubblici n. 4 del 26 luglio 2006, n. 56 del 20 febbraio2007 e n. 127 del 9 maggio 2007.La sentenza gravata non avrebbe preso in considerazione il parereprecontenzioso emesso dall'Anac n° 83 del 23 aprile 2014, nel qua-le sarebbe specificato che l'indicazione separata degli oneri di sicu-rezza nel bando di gara non aveva la funzione di individuare un'ul-teriore prestazione contrattuale distinta dai lavori oggetto d'appal-to, ma integrava una voce di costo della complessiva attività esecu-tiva dedotta nel contratto, esclusi da ogni ribasso e posti a caricodell'appaltatore.11.- Anche questo mezzo è inammissibile per più ragioni.Anzitutto, il parere precontenzioso indicato non è citato nella sen-tenza impugnata, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe do-vuto indicare, a pena di inammissibilità, il luogo ed il tempo pro-cessuali nei quali tale argomento venne trattato.Secondariamente, il mezzo appare del tutto privo di decisività,giacché le riflessioni espresse nel predetto atto non possono certovalere a superare l'interpretazione data dalla Corte di merito agliaccordi negoziali delle parti.Infine, la violazione del d.P.R. n° 222/2003 è rimasta meramenteenunciata nella rubrica del motivo, senza ricevere una illustrazionenella parte espositiva.8 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/202612.- Si passa ora all'esame dei due motivi di ricorso incidentaleData pubblicazione 13/04/2026formulati da [OSCURATO:PERSONA].Dunque, col primo motivo di ricorso incidentale – intitolato“violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 32,co.

II, lett. b) e co.

IV, del d.p.r. n. 207/2010; dell'art. 29 C.g.c.

Rfie dell'art. 1226 c.c.” – [OSCURATO:PERSONA] premette di aver chiesto il risarci-mento dei danni derivati dal ritardato collaudo e consistenti (i) neimaggiori oneri assicurativi, (ii) nelle maggiori spese generali e (iii)nella perdita di chance (tutti oggetto della riserva n° 2).Il Tribunale aveva accolto solo la voce di danno sub (ii), ma la Cor-te aveva riformato tale statuizione, accogliendo il secondo motivodi appello principale di RFI, e negando ad [OSCURATO:PERSONA] il diritto a perce-pire euro 588.940,69 a titolo di maggiori spese generali d'impresaderivanti dal tardivo collaudo.[OSCURATO:PERSONA] presta acquiescenza alla reiezione della domanda di dannoper i maggiori oneri assicurativi, ma impugna il rigetto delle altredue voci (la prima col presente motivo e la seconda col secondomezzo incidentale).Per ciò che concerne le spese generali, fa osservare che la Cortedel merito le avrebbe erroneamente identificate nei soli “oneri sop-portati per uomini e mezzi”, concludendo, quindi, per la loro insus-sistenza in ragione della totale mancanza di prova di esborsi soste-nuti da [OSCURATO:PERSONA] a tale titolo.Tale confusione avrebbe generato la violazione del principio di cor-rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc.civ.), in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai domandato la condanna diRFI a risarcirle i maggiori oneri per uomini e mezzi, avendo invecerichiesto la condanna della Committente a pagarle le maggiori spe-se generali sostenute.Le spese generali, infatti, non dovevano essere confuse con i costiper il mantenimento di uomini e mezzi, le prime essendo disciplina-te dall'art. 32, quarto comma, del d.P.R. n° 207/2010, mentre i se-9 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026condi erano costi relativi alla manodopera ed ai macchinari: distin-Data pubblicazione 13/04/2026zione, peraltro, che emergerebbe anche dall'art. 29 della Condizionigenerali di contratto.Contrariamente a quanto affermato in sentenza, le spese generalisi presumono sussistenti e sono a carico del committente dopo ilcolpevole ritardo nell'esecuzione del collaudo, che nella fattispeciesi sarebbe verificato.Ne deriverebbe che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata illegittimamente gravatadi dimostrare la sussistenza delle spese generali, erroneamenteidentificate con i costi per uomini e mezzi.Aggiunge, poi, la ricorrente che essa non aveva mai chiesto la li-quidazione delle spese generali in via equitativa (possibilità esclusadalla Corte d'appello sul rilievo della mancata dimostrazione dello”an” della pretesa), ma di aver fornito un proprio dettagliato con-teggio elaborato in base ai parametri previsti dall'art. 32 del d.P.R.n° 207/2010.13.- Il mezzo è inammissibile.Questa Corte, infatti, ha già chiarito in precedenti occasioni (pertutte si veda Cass., sez.

I, 1° marzo 2023, n° 6192) che gli appaltidelle opere ferroviarie sono regolati dalle disposizioni generali perciò che concerne la fase dell'aggiudicazione dell'appalto e da regoleparticolari per ciò che concerne la fase dell'esecuzione, che esclu-dono l'applicabilità della legge 11 febbraio 1994 n° 109 e del relati-vo regolamento di attuazione (approvato con d.P.R. 21 dicembre1999, n° 554), la cui operatività in riferimento ai singoli rapporti èsubordinata necessariamente ad un espresso rinvio contenuto nelcontratto, oppure nelle condizioni generali adottate da RFI.Deriva da ciò che le norme richiamate vengono ad assumere lostesso valore di quelle che ad esse fanno riferimento, con la conse-guenza che la loro violazione o falsa applicazione non può esseredenunciata in sede di legittimità e che la loro interpretazione è cen-10 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026surabile negli stessi limiti in cui può essere censurata quella degliData pubblicazione 13/04/2026Ora, sol che si legga il motivo in esame è agevole constatare che laricorrente incidentale intende ottenere la riforma della sentenzagravata in punto di spese generali invocando (non una implausibileinterpretazione del capitolato generale di appalto di RFI, ma) unsorta di automatismo: in caso di ritardo nel collaudo le spese gene-rali dovrebbero essere liquidate nella misura forfettaria compresatra il 13 ed il 15 percento, ricavabile, a suo dire, dall'art. 32 deld.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e dall'art. 29 delle Condizioni generalidi contratto (che, peraltro, non è stato nemmeno trascritto).Sicché, per quanto sopra detto è palese che il motivo contiene undoppio errore: da un lato, infatti, all'esecuzione degli appalti ferro-viari non si applicano, come già detto, le norme generali in materiadi appalti pubblici; dall'altro, le norme indicate nel mezzo non sem-brano nemmeno quelle applicabili ratione temporis, posto che ilContratto quadro venne siglato nel 2004, mentre i singoli AccordiPeraltro, anche a voler superare queste ragioni di inammissibilitàdel motivo, l'automatismo invocato dall'appaltatore non sembraenucleabile nemmeno dalle disposizioni generali in tema di appalto.Infatti, se è vero che l'art. 34 del d.P.R. n° 554/1999 prevede chenell'elaborazione del progetto da porre a base della gara d'appaltola stima sommaria dell'intervento “consiste nel computo metricoestimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prez-zi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listinicorrenti nell'area interessata” e che per eventuali voci mancanti ilrelativo prezzo viene calcolato mediante listini cui va aggiunta “unapercentuale variabile tra il 13 ed il 15 percento (…) per spese gene-rali”, è anche vero che da tale disposizione non sembra potersi de-sumere la regola predicata da [OSCURATO:PERSONA], ossia che in caso di ritardonel collaudo le spese generali debbano essere liquidate nella misura11 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026forfettaria compresa tra il 13 ed il 15 percento, tant'è vero che inData pubblicazione 13/04/2026altre ipotesi di andamento irregolare del rapporto non sempre lalegge attribuisce all'appaltatore il diritto al riconoscimento integraledelle spese generali, come si desume ad es. dall'art. 25 del d.m. n°145/2000, il quale, infatti, prevede che in caso di sospensione ille-gittima dei lavori le spese generali siano poste a carico della Sta-zione appaltante “nella misura pari alla metà della percentuale mi-nima prevista dall'art. 34, comma 2, lettera c) del regolamento”.Anzi, dalle due norme citate si può constatare che, mentre l'attri-buzione di una percentuale variabile tra il 13 ed il 15% per spesegenerali appare giustificabile nell'ipotesi di ordinario svolgimentodelle opere, dunque in un periodo temporale in cui l'appaltatore ètenuto a sostenere appieno il peso economico di tutti gli adempi-menti previsti dal citato art. 34, nella diversa ipotesi di sospensioneillegittima, dove l'appaltatore, pur a fronte di una interruzione in-debita dell'appalto, presumibilmente non sopporta in misura pienatutti gli oneri per le attività previste nel citato articolo, la quota del-le spese generali che la legge riconosce all'impresa è inferiore aquella prevista per il caso di svolgimento regolare dei lavori e ciòtrova una giustificazione del tutto razionale nel diverso peso cheassumono le spese generali nell'uno e nell'altro caso.Ne deriva che la conclusione cui è giunta la Corte territoriale, con-sistente nel predicare un onere probatorio (non assolto) da parte diAlstom, appare del tutto conforme a legge, tenuto conto del fattoche l'appaltatore, avendo ultimato i lavori e non essendoci ulterioriadempimenti da svolgere (nemmeno quelli di sorveglianza e custo-dia dei cantieri), ben poteva dirigere verso altre postazioni lavora-tive le energie della sua impresa, quali personale dipendente, mac-chinari, risorse, etc…, con conseguente riduzione delle spese gene-rali destinate ai cantieri RFI.Da ultimo, il precedente citato dalla ricorrente incidentale (Cass.,sez.

I, 28 maggio 2014, n° 11889) conferma e non smentisce (co-12 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026me invece vorrebbe [OSCURATO:PERSONA]) la conclusione cui è giunta la CorteData pubblicazione 13/04/2026territoriale.In conclusione, il motivo va respinto.14.- Col secondo motivo di ricorso incidentale (“violazione ofalsa applicazione dell'art. 2727 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.”) Alstomsi duole della reiezione della domanda risarcitoria per la perdita dichance, respinta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appellosul rilievo che tale pregiudizio era stato predicato in base ad unadoppia presunzione: dapprima sulla presunzione di permanenza diuomini e mezzi nei cantieri e poi sulla presunzione di perdita di oc-casioni economiche.Al contrario di quanto osservato dalla Corte, la mancata disponibili-tà di uomini e mezzi non era una presunzione, ma una certezza.Inoltre, anche per tale voce di danno [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe invocatouna liquidazione equitativa, ma una quantificazione pari al diecipercento dell'importo contrattuale al netto dell'utile, “secondo laprassi di settore e l'unanime giurisprudenza arbitrale”.Inoltre, la Corte non avrebbe motivato la decisione di disattenderela giurisprudenza del Consiglio di stato, secondo cui la mancata al-legazione della quantificazione del danno non determinerebbe il ri-getto della domanda stessa, ma semplicemente una decurtazionedella metà del suo ammontare: omissione integrante il vizio previ-sto dall'art. 360 n° 5 cod. proc. civ.15.- Il mezzo è infondato.Anche la perdita di chance è, nella prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], unaconseguenza del ritardo nell'esecuzione del collaudo, con la conse-guenza che anche per tale voce occorreva dare la prova della suasussistenza, come correttamente ritenuto dalla Corte romana, laquale lo ha invece escluso, sebbene ravvisando una doppia presun-zione.In realtà, la Corte ha ben chiarito che la dimostrazione della adibi-zione ai cantieri di uomini e mezzi era “del tutto mancante”, sicché,13 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026nemmeno poteva ritenersi perduta la possibilità di partecipazioneData pubblicazione 13/04/2026ad altre gare di appalto (sentenza pagina 8).Va in ogni modo aggiunto che anche per questa voce vi è un difettodi allegazione, posto che non è dato comprendere se il relativo pre-giudizio sia consistito nella perdita di ulteriori gare d'appalto, oppu-re in un danno cosiddetto curriculare dell'impresa (a causa dellamancata acquisizione di un livello superiore di qualificazione), onella perdita di altre utilità ancora.16.- Stante la reciproca soccombenza, questa Corte ritiene di com-pensare integralmente le spese di lite tra le parti.Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato sia a carico della ricorrente principale che della ricorrenteincidentale, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i tre motivi di ricorso principale e re-spinge i due motivi di ricorso incidentale.

Dichiara integralmentecompensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Dà atto dellasussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, deldecreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115,per il raddoppio del contributo unificato sia a carico della ricorrenteprincipale che della ricorrente incidentale, ove dovuto.Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025, nella camera di con-siglio della Prima Sezione.Il presidenteGuido Mercolino14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocietàcon socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ferro-vie dello Stato Italiane, spa, a norma dell'art. 2497 sexies c.c e delD.Lgs. n. 112/2015, con sede in Roma, Piazza della [OSCURATO:PERSONA], 1,cod. fisc. n. 01585570581, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in personadell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 66P10 H501N, in virtùdei poteri che gli sono sta conferiti dall'[OSCURATO:PERSONA] procura per atto autenticato da Dr. [OSCURATO:PERSONA], Notaro deiDistretti [OSCURATO:PERSONA] di Roma, Civitavecchia e Velletri, rep. n.77986, rog. n. 19575, del 16 marzo 2012, elettivamente domicilia-ta in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, n. 47, presso enello Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 40A13H501I – [OSCURATO:TELEFONO] – [OSCURATO:EMAIL] postaelettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL])che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglioseparato da intendersi stesa in calce al ricorso.Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026Ricorrente e Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita conSalcef S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del pro-curatore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Savigliano(CN) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23, C.F. 088331630150, [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] delvoler ricevere avvisi e comunicazioni via fax al n. 06/8547589 ov-vero alternativamente al seguente indirizzo P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] - ed elettivamente domiciliata presso il suoStudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, come da procuraspeciale in calce al controricorso con ricorso incidentale.Controricorrente e Ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 3145 deposi-tata il 13 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con “Accordo quadro” n° 21/2004 stipulato il 17 marzo 2004,la committente Rete ferroviaria italiana (RFI) e l'appaltatore [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I.costituita con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., di-sciplinavano l'appalto avente ad oggetto il rinnovo e l'adeguamentodelle condutture di contatto, dei pali e delle mensole di sostegno edei relativi alimentatori su alcuni tratti ([OSCURATO:PERSONA]) della rete ferro-viaria di RFI.L'Accordo quadro, modificato con [OSCURATO:PERSONA] e Modificativo n°68/2005 dell'8 luglio 2005, veniva attuato mediante trentasette2 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026“Contratti applicativi” riferibili alle [OSCURATO:PERSONA]Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]strutture (DCI) di Ancona, Roma, Bari, Napoli, [OSCURATO:PERSONA] ePalermo.Per quattro Contratti applicativi relativi alla DCI di Bari (10TC/2005del 18 marzo 2005, 27T/2005 del 25 luglio 2005, 29T/2005 del 4agosto 2005 e 1/2007 del 10 gennaio 2007) insorgevano contesta-zioni tra le parti, che davano luogo al presente giudizio iniziato daAlstom.2.- [OSCURATO:PERSONA], infatti, conveniva davanti al Tribunale di Roma RFI,chiedendone la condanna al pagamento, in aggiunta al corrispettivod'appalto, (a) di euro 527.351,52 per oneri della sicurezza oggettodella riserva n° 1; (b) di euro 1.258.748,65 per maggiori oneri as-sicurativi, per spese generali e per perdita di chance, a causa delritardato collaudo dei quattro Contratti applicativi del DCI di Bari,oggetto della riserva n° 2; (c) di euro 163.840,00 per oneri deri-vanti dal prolungamento dell'Accordo quadro n. 21/2004 a titolo diinteressi sulla cauzione e mantenimento del management (riservan° 3).[OSCURATO:PERSONA], inoltre, chiedeva la condanna di RFI a pagarle i seguentiimporti, oggetto di due riserve: (d) euro 570.047,00 (o, quanto-meno, il minor importo di euro 249.610,46) per sovrapprezzo rela-tivo ai lavori di tesatura delle linee elettriche dei binari secondaridella stazione di Bari centrale (oggetto della “Riserva specifica BariCentrale”); (e) euro 69.611,27 per corrispettivo relativo ai lavori dieliminazione delle fessurazioni dei blocchi di fondazione dei pali ditensione elettrica e dei tiranti a terra sulla tratta Termoli-Lesina(“Riserva specifica Termoli-Lesina”).3.- Nella contestazione di RFI, il primo Giudice – disposta c.t.u. –decideva la causa accogliendo parzialmente le richieste attoree econdannando, dunque, RFI a pagare all'appaltatore la somma dieuro 557.595,66 per oneri di sicurezza (supra: lettera a]) e quella3 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026di euro 588.940,69 per maggiori spese generali (supra: lettera b]),Data pubblicazione 13/04/2026e così complessivamente euro 1.146.536,35.Rigettava, invece, le richieste di ristoro dei maggiori costi assicura-tivi e di danno da perdita di chance per il ritardato collaudo (supra:ancora lettera b]) e di condanna di RFI a pagare i maggiori corri-spettivi per le due riserve (supra: lettere d] ed e]).4.- La Corte d'appello, adita da RFI con impugnazione principale eda [OSCURATO:PERSONA] con gravame incidentale, decideva la controversia con lasentenza indicata in intestazione, accogliendo parzialmente le ri-chieste di RFI e disattendendo invece l'appello incidentale.5.- Ricorre per cassazione RFI in base a tre motivi illustrati da me-moria.[OSCURATO:PERSONA], che formula, a sua volta, due motivi di ricorso inci-dentale, cui RFI resiste con controricorso.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilitàdel ricorso formulata dalla controricorrente al paragrafo n° 1 dellepagine 16-18, fondata sull'art. 348-ter, quarto e quinto comma,cod. proc. civ. (nella versione anteriore alla sua abrogazione, inter-venuta con d.lgs. n° 149/2022), sol che si consideri che la senten-za di secondo grado non ha integralmente confermato la decisionedel Tribunale e che, in ogni caso, i motivi di ricorso non sono fon-dati sul n° 5 dell'art. 360 del codice di rito.Si passa dunque all'esame degli stessi.6.- Col primo motivo di ricorso principale RFI lamenta, in baseall'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazionedell'art. 34 delle Condizioni generali di contratto e dell'art. 24 delloAccordo quadro n° 21/2004.4 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe ritenuto tempestiva la ri-Data pubblicazione 13/04/2026serva n° 1 nonostante essa fosse stata espressa tardivamente sulcertificato di collaudo dei lavori, ossia su un documento che nonpoteva essere considerato come il primo atto contabile.Nel corso della esecuzione dei quattro [OSCURATO:PERSONA], eranostati emessi sessantatré Stati di Avanzamento dei Lavori, tutti con-tenenti la contabilizzazione degli oneri per sicurezza calcolati me-diante la sottrazione della percentuale del 7% dall'ammontare deilavori (al lordo del ribasso) via via contabilizzato, senza che l'ATIappaltatrice avesse mai sollevato contestazioni.Donde l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenutopriva di effetti l'eccezione di inammissibilità formulata da RFI.7.- Il mezzo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendidella sentenza gravata.Anche a tacere del fatto che le disposizioni indicate nella rubrica delmezzo come violate non sono normative, ma negoziali (donde l'i-nammissibilità della doglianza fondata sull'art. 360 n° 3 cod. proc.civ.), giova osservare che la Corte romana non è entrata nel meritodella tempestiva iscrizione della riserva, ma – premesso che eraonere di RFI sollevare tempestivamente nel processo tale eccezione– ha precisato che essa era stata sollevata in giudizio oltre i terminidecadenziali.Infatti, RFI nella comparsa di risposta del primo grado, pur avendoeccepito l'inammissibilità e/o l'improponibilità della riserva, non loaveva fatto sotto il profilo della sua tardiva iscrizione, bensì limi-tandosi a dedurre che l'impresa aveva accettato senza riserve lapercentualizzazione degli oneri di sicurezza, cosa ben diversa dalloeccepire il tardivo inserimento negli atti contabili dell'appalto (sen-tenza pagina 4).In sostanza, la Corte ha ritenuto che la riserva n° 1 fosse esamina-bile nel merito non per ragioni sostanziali, ma per motivi proces-5 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025suali, ossia perché RFI non aveva formulato adeguatamente l'ecce-Numero di raccolta generale 9284/2026zione di tardiva iscrizione della stessa. Data pubblicazione 13/04/2026Questo passaggio logico non viene preso in considerazione dalmezzo in esame e tale carenza ne determina l'inammissibilità.8.- Col secondo mezzo di ricorso principale RFI, sempre sullabase dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., si duole dell'accoglimento nelmerito della riserva n° 1, avvenuto con violazione e falsa interpre-tazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e, comunque, con er-ronea e contraddittoria interpretazione degli artt. 3.2. lett. i), 6.1,8.5 e 9 dell'[OSCURATO:PERSONA] n° 21 del 2004, dell'art. 3 dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 68 del 2005 e dell'art. 4 di ciascuno deiquattro [OSCURATO:PERSONA] dedotti in controversia, dell'allegato n.9 all'[OSCURATO:PERSONA], dal titolo "Linee guida per la redazione deipiani di sicurezza e di coordinamento e stima dei costi della sicu-rezza”.La corretta interpretazione di tali clausole negoziali avrebbe dovutoportare la Corte a rigettare la domanda di pagamento relativa aglioneri della sicurezza, che dovevano contrattualmente considerarsicompresi nel corrispettivo d'appalto, nella misura del sette percen-Non si sarebbe, pertanto, in presenza di clausole suscettibili di di-verse e plausibili interpretazioni, ma di pattuizioni chiare già nel lo-ro significato letterale.9.- Anche questo mezzo è inammissibile, tendendo ad ottenere daquesta Corte un'interpretazione degli accordi inter partes diversada quella – del tutto plausibile – favorita dalla Corte territoriale.La Corte di merito, infatti – premesso che i maggiori oneri della si-curezza reclamati da [OSCURATO:PERSONA] si riferivano a quattro Contratti appli-cativi (n° 10/05, n° 27/05, n° 29/05 e n° 1/07) – ha osservato(sentenza pagina 5) che in ciascuno di essi gli oneri predetti nonsolo erano stati indicati separatamente rispetto al corrispettivod'appalto, ma si aggiungevano a questo per espressa previsione6 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026contrattuale e che, ad es., per il primo Contratto applicativo l'im-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]porto complessivo di euro 982.947,69 era composto da due voci: laprima, di euro 914.085,00, relativa al corrispettivo d'appalto e laseconda, di euro 68.862,69, relativa agli oneri per la sicurezza.Il che, secondo la Corte, rendeva evidente che nella previsione del-le parti tali oneri si aggiungevano a quelli relativi ai lavori.Infine, del tutto analoghe apparivano le previsioni negoziali conte-nute nei restanti contratti applicativi.Questi snodi logici non sono stati efficacemente censurati dal mez-zo in esame, il quale si limita a suggerire una diversa lettura delleclausole negoziali, senza chiarire quale delle norme previste dagli“artt. 1362 e ss. c.c.” sarebbe stata violata e, soprattutto, perchél'interpretazione degli accordi negoziali, favorita dalla Corte territo-riale, sarebbe in contrasto con le norme predette.È, infatti, noto che l'interpretazione del contratto può essere sinda-cata in sede di legittimità nel caso di violazione delle regole legali diermeneutica dei contratti, oppure per vizio di motivazione, quandoquest'ultima risulti incongrua o contraria a logica.Peraltro, la violazione delle regole di interpretazione non può dirsiesistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una, piuttostoche un'altra, tra le molteplici spiegazioni del testo contrattuale (exmultis: Cass., sez. III, 10 maggio 2018, n° 11254).E nemmeno è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali diinterpretazione, essendo necessaria, in ossequio al principio di spe-cificità del ricorso, l'indicazione dei canoni rimasti in concreto inos-servati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attra-verso i quali il giudice di merito se ne è discostato.Qualora, poi, si deduca un vizio della motivazione del giudice nellointerpretare il contratto, tale denuncia richiede la precisa indicazio-ne delle lacune argomentative del ragionamento seguito, ovverodelle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione aglielementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o7 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotatiNumero di raccolta generale 9284/2026da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomentDi ata( Cpuabbslisca.z,io ne 13/04/2026sez. I, 12 ottobre 2018, n° 25554).Nulla di tutto ciò è contenuto nel motivo in esame, che tende, dun-que, ad ottenere un diverso risultato interpretativo rispetto a quellofatto proprio dalla Corte territoriale.10.- Col terzo motivo di ricorso principale, anch'esso formulatoin base all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la ricorrente si duole dellaviolazione e della falsa applicazione del d.P.R. n° 222/2003, anchein relazione con le Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza suiContratti Pubblici n. 4 del 26 luglio 2006, n. 56 del 20 febbraio2007 e n. 127 del 9 maggio 2007.La sentenza gravata non avrebbe preso in considerazione il parereprecontenzioso emesso dall'Anac n° 83 del 23 aprile 2014, nel qua-le sarebbe specificato che l'indicazione separata degli oneri di sicu-rezza nel bando di gara non aveva la funzione di individuare un'ul-teriore prestazione contrattuale distinta dai lavori oggetto d'appal-to, ma integrava una voce di costo della complessiva attività esecu-tiva dedotta nel contratto, esclusi da ogni ribasso e posti a caricodell'appaltatore.11.- Anche questo mezzo è inammissibile per più ragioni.Anzitutto, il parere precontenzioso indicato non è citato nella sen-tenza impugnata, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe do-vuto indicare, a pena di inammissibilità, il luogo ed il tempo pro-cessuali nei quali tale argomento venne trattato.Secondariamente, il mezzo appare del tutto privo di decisività,giacché le riflessioni espresse nel predetto atto non possono certovalere a superare l'interpretazione data dalla Corte di merito agliaccordi negoziali delle parti.Infine, la violazione del d.P.R. n° 222/2003 è rimasta meramenteenunciata nella rubrica del motivo, senza ricevere una illustrazionenella parte espositiva.8 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/202612.- Si passa ora all'esame dei due motivi di ricorso incidentaleData pubblicazione 13/04/2026formulati da [OSCURATO:PERSONA].Dunque, col primo motivo di ricorso incidentale – intitolato“violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 32,co. II, lett. b) e co. IV, del d.p.r. n. 207/2010; dell'art. 29 C.g.c. Rfie dell'art. 1226 c.c.” – [OSCURATO:PERSONA] premette di aver chiesto il risarci-mento dei danni derivati dal ritardato collaudo e consistenti (i) neimaggiori oneri assicurativi, (ii) nelle maggiori spese generali e (iii)nella perdita di chance (tutti oggetto della riserva n° 2).Il Tribunale aveva accolto solo la voce di danno sub (ii), ma la Cor-te aveva riformato tale statuizione, accogliendo il secondo motivodi appello principale di RFI, e negando ad [OSCURATO:PERSONA] il diritto a perce-pire euro 588.940,69 a titolo di maggiori spese generali d'impresaderivanti dal tardivo collaudo.[OSCURATO:PERSONA] presta acquiescenza alla reiezione della domanda di dannoper i maggiori oneri assicurativi, ma impugna il rigetto delle altredue voci (la prima col presente motivo e la seconda col secondomezzo incidentale).Per ciò che concerne le spese generali, fa osservare che la Cortedel merito le avrebbe erroneamente identificate nei soli “oneri sop-portati per uomini e mezzi”, concludendo, quindi, per la loro insus-sistenza in ragione della totale mancanza di prova di esborsi soste-nuti da [OSCURATO:PERSONA] a tale titolo.Tale confusione avrebbe generato la violazione del principio di cor-rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc.civ.), in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai domandato la condanna diRFI a risarcirle i maggiori oneri per uomini e mezzi, avendo invecerichiesto la condanna della Committente a pagarle le maggiori spe-se generali sostenute.Le spese generali, infatti, non dovevano essere confuse con i costiper il mantenimento di uomini e mezzi, le prime essendo disciplina-te dall'art. 32, quarto comma, del d.P.R. n° 207/2010, mentre i se-9 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026condi erano costi relativi alla manodopera ed ai macchinari: distin-Data pubblicazione 13/04/2026zione, peraltro, che emergerebbe anche dall'art. 29 della Condizionigenerali di contratto.Contrariamente a quanto affermato in sentenza, le spese generalisi presumono sussistenti e sono a carico del committente dopo ilcolpevole ritardo nell'esecuzione del collaudo, che nella fattispeciesi sarebbe verificato.Ne deriverebbe che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata illegittimamente gravatadi dimostrare la sussistenza delle spese generali, erroneamenteidentificate con i costi per uomini e mezzi.Aggiunge, poi, la ricorrente che essa non aveva mai chiesto la li-quidazione delle spese generali in via equitativa (possibilità esclusadalla Corte d'appello sul rilievo della mancata dimostrazione dello”an” della pretesa), ma di aver fornito un proprio dettagliato con-teggio elaborato in base ai parametri previsti dall'art. 32 del d.P.R.n° 207/2010.13.- Il mezzo è inammissibile.Questa Corte, infatti, ha già chiarito in precedenti occasioni (pertutte si veda Cass., sez. I, 1° marzo 2023, n° 6192) che gli appaltidelle opere ferroviarie sono regolati dalle disposizioni generali perciò che concerne la fase dell'aggiudicazione dell'appalto e da regoleparticolari per ciò che concerne la fase dell'esecuzione, che esclu-dono l'applicabilità della legge 11 febbraio 1994 n° 109 e del relati-vo regolamento di attuazione (approvato con d.P.R. 21 dicembre1999, n° 554), la cui operatività in riferimento ai singoli rapporti èsubordinata necessariamente ad un espresso rinvio contenuto nelcontratto, oppure nelle condizioni generali adottate da RFI.Deriva da ciò che le norme richiamate vengono ad assumere lostesso valore di quelle che ad esse fanno riferimento, con la conse-guenza che la loro violazione o falsa applicazione non può esseredenunciata in sede di legittimità e che la loro interpretazione è cen-10 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026surabile negli stessi limiti in cui può essere censurata quella degliData pubblicazione 13/04/2026Ora, sol che si legga il motivo in esame è agevole constatare che laricorrente incidentale intende ottenere la riforma della sentenzagravata in punto di spese generali invocando (non una implausibileinterpretazione del capitolato generale di appalto di RFI, ma) unsorta di automatismo: in caso di ritardo nel collaudo le spese gene-rali dovrebbero essere liquidate nella misura forfettaria compresatra il 13 ed il 15 percento, ricavabile, a suo dire, dall'art. 32 deld.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e dall'art. 29 delle Condizioni generalidi contratto (che, peraltro, non è stato nemmeno trascritto).Sicché, per quanto sopra detto è palese che il motivo contiene undoppio errore: da un lato, infatti, all'esecuzione degli appalti ferro-viari non si applicano, come già detto, le norme generali in materiadi appalti pubblici; dall'altro, le norme indicate nel mezzo non sem-brano nemmeno quelle applicabili ratione temporis, posto che ilContratto quadro venne siglato nel 2004, mentre i singoli AccordiPeraltro, anche a voler superare queste ragioni di inammissibilitàdel motivo, l'automatismo invocato dall'appaltatore non sembraenucleabile nemmeno dalle disposizioni generali in tema di appalto.Infatti, se è vero che l'art. 34 del d.P.R. n° 554/1999 prevede chenell'elaborazione del progetto da porre a base della gara d'appaltola stima sommaria dell'intervento “consiste nel computo metricoestimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prez-zi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listinicorrenti nell'area interessata” e che per eventuali voci mancanti ilrelativo prezzo viene calcolato mediante listini cui va aggiunta “unapercentuale variabile tra il 13 ed il 15 percento (…) per spese gene-rali”, è anche vero che da tale disposizione non sembra potersi de-sumere la regola predicata da [OSCURATO:PERSONA], ossia che in caso di ritardonel collaudo le spese generali debbano essere liquidate nella misura11 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026forfettaria compresa tra il 13 ed il 15 percento, tant'è vero che inData pubblicazione 13/04/2026altre ipotesi di andamento irregolare del rapporto non sempre lalegge attribuisce all'appaltatore il diritto al riconoscimento integraledelle spese generali, come si desume ad es. dall'art. 25 del d.m. n°145/2000, il quale, infatti, prevede che in caso di sospensione ille-gittima dei lavori le spese generali siano poste a carico della Sta-zione appaltante “nella misura pari alla metà della percentuale mi-nima prevista dall'art. 34, comma 2, lettera c) del regolamento”.Anzi, dalle due norme citate si può constatare che, mentre l'attri-buzione di una percentuale variabile tra il 13 ed il 15% per spesegenerali appare giustificabile nell'ipotesi di ordinario svolgimentodelle opere, dunque in un periodo temporale in cui l'appaltatore ètenuto a sostenere appieno il peso economico di tutti gli adempi-menti previsti dal citato art. 34, nella diversa ipotesi di sospensioneillegittima, dove l'appaltatore, pur a fronte di una interruzione in-debita dell'appalto, presumibilmente non sopporta in misura pienatutti gli oneri per le attività previste nel citato articolo, la quota del-le spese generali che la legge riconosce all'impresa è inferiore aquella prevista per il caso di svolgimento regolare dei lavori e ciòtrova una giustificazione del tutto razionale nel diverso peso cheassumono le spese generali nell'uno e nell'altro caso.Ne deriva che la conclusione cui è giunta la Corte territoriale, con-sistente nel predicare un onere probatorio (non assolto) da parte diAlstom, appare del tutto conforme a legge, tenuto conto del fattoche l'appaltatore, avendo ultimato i lavori e non essendoci ulterioriadempimenti da svolgere (nemmeno quelli di sorveglianza e custo-dia dei cantieri), ben poteva dirigere verso altre postazioni lavora-tive le energie della sua impresa, quali personale dipendente, mac-chinari, risorse, etc…, con conseguente riduzione delle spese gene-rali destinate ai cantieri RFI.Da ultimo, il precedente citato dalla ricorrente incidentale (Cass.,sez. I, 28 maggio 2014, n° 11889) conferma e non smentisce (co-12 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026me invece vorrebbe [OSCURATO:PERSONA]) la conclusione cui è giunta la CorteData pubblicazione 13/04/2026territoriale.In conclusione, il motivo va respinto.14.- Col secondo motivo di ricorso incidentale (“violazione ofalsa applicazione dell'art. 2727 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.”) Alstomsi duole della reiezione della domanda risarcitoria per la perdita dichance, respinta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appellosul rilievo che tale pregiudizio era stato predicato in base ad unadoppia presunzione: dapprima sulla presunzione di permanenza diuomini e mezzi nei cantieri e poi sulla presunzione di perdita di oc-casioni economiche.Al contrario di quanto osservato dalla Corte, la mancata disponibili-tà di uomini e mezzi non era una presunzione, ma una certezza.Inoltre, anche per tale voce di danno [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe invocatouna liquidazione equitativa, ma una quantificazione pari al diecipercento dell'importo contrattuale al netto dell'utile, “secondo laprassi di settore e l'unanime giurisprudenza arbitrale”.Inoltre, la Corte non avrebbe motivato la decisione di disattenderela giurisprudenza del Consiglio di stato, secondo cui la mancata al-legazione della quantificazione del danno non determinerebbe il ri-getto della domanda stessa, ma semplicemente una decurtazionedella metà del suo ammontare: omissione integrante il vizio previ-sto dall'art. 360 n° 5 cod. proc. civ.15.- Il mezzo è infondato.Anche la perdita di chance è, nella prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], unaconseguenza del ritardo nell'esecuzione del collaudo, con la conse-guenza che anche per tale voce occorreva dare la prova della suasussistenza, come correttamente ritenuto dalla Corte romana, laquale lo ha invece escluso, sebbene ravvisando una doppia presun-zione.In realtà, la Corte ha ben chiarito che la dimostrazione della adibi-zione ai cantieri di uomini e mezzi era “del tutto mancante”, sicché,13 di 14Numero registro generale 26183/2019Numero sezionale 3705/2025Numero di raccolta generale 9284/2026nemmeno poteva ritenersi perduta la possibilità di partecipazioneData pubblicazione 13/04/2026ad altre gare di appalto (sentenza pagina 8).Va in ogni modo aggiunto che anche per questa voce vi è un difettodi allegazione, posto che non è dato comprendere se il relativo pre-giudizio sia consistito nella perdita di ulteriori gare d'appalto, oppu-re in un danno cosiddetto curriculare dell'impresa (a causa dellamancata acquisizione di un livello superiore di qualificazione), onella perdita di altre utilità ancora.16.- Stante la reciproca soccombenza, questa Corte ritiene di com-pensare integralmente le spese di lite tra le parti.Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato sia a carico della ricorrente principale che della ricorrenteincidentale, ove dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i tre motivi di ricorso principale e re-spinge i due motivi di ricorso incidentale. Dichiara integralmentecompensate tra le parti le spese del presente giudizio. Dà atto dellasussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, deldecreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115,per il raddoppio del contributo unificato sia a carico della ricorrenteprincipale che della ricorrente incidentale, ove dovuto.Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025, nella camera di con-siglio della Prima Sezione.Il presidenteGuido Mercolino14 di 14
Sentenza Cassazione n. 09284/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris