CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 18/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, l'impugnazione del Ministero della Giustizia avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano in data 20 novembre 2020 con la quale era stato accolto il reclamo con il quale [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime ex art.41-bis Ord. pen.) aveva chiesto di essere autorizzato a detenere un lettore CD e dei CD musicali. 1.1. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che il provvedimento impugnato era stato notificato al Ministero il giorno 16 dicembre 2020 e che l'impugnazione era stata proposta il giorno 4 gennaio 2021 e, quindi, oltre il termine di quindici giorni di cui all'art.585, lett. a), cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza il Ministero della Giustizia, per mezzo dell' Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, propone ricorso per cassazione ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.583, comma 2, del codice di rito; osserva, al riguardo, il Ministero che nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta a mezzo del servizio postale - come avvenuto nel caso in esame - deve aversi riguardo, ai fini della tempestività, alla data di spedizione della raccomandata e non già a quella della ricezione da parte del Giudice a quo. Invero, considerato che il provvedimento reclamato era stato notificato il giorno 16 dicembre 2020, l'impugnazione sarebbe tempestiva in quanto è stata proposta dal Ministero a mezzo p.e.c. il giorno 21 dicembre 2020 ed a mezzo raccomandata il giorno 22 dicembre 2020, come risultante dalla documentazione allegata al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2.Infatti, come risulta dalla documentazione allegata all'impugnazione e dall'esame del fascicolo (che questa Corte è autorizzata a consultare in ragione del vizio lamentato) risulta che il reclamo era stato inviato via p.e.c. il giorno 21 dicembre 2020 e ricevuto il giorno successivo dall'Ufficio di sorveglianza di Milano, come attestato dal timbro di ricezione apposto sulla prima pagina dell'atto.Inoltre, lo stesso reclamo era stato trasmesso anche a mezzo posta mediante raccomandata consegnata all'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] il giorno 22 dicembre 2020 ev presa in carico dall'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] il successivo 30 dicembre 2020 (per poi essere consegnata il 4 gennaio 2021) e, quindi, entro il citato termine di quindici giorni, con la conseguente tempestività della impugnazione. L' art. 583, comma 2, cod. proc. pen., prevede, infatti, che , nel caso di impugnazione presentata tramite il servizio postale, la stessa si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata. Risulta, quindi, evidente l'erronea applicazione della citata norma da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano che ha, invece, considerato - ai fini della tempestività della impugnazione - la data di ricezione della citata raccomandata. 3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Mil