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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 21775/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza del 11/6/2018, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA in data 8/11/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 635, comma secondo n. 1 e 3 cod. pen. 71 D.Lgs. 150/2011.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo n. 1 in relazione all'art. 625, comma primo n. 7 cod. pen. 1.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione dell'art. 495, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva.

1.3. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 2.

In data 4 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. In data 9 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo n. 1 in relazione all'art. 625, comma primo n. 7 cod. pen. evidenziando che la conclusione dei giudici di merito circa la sussistenza della contestata aggravante sarebbe errata.

La circostanza che il Brig.

Tamburo, soggetto titolare del potere di controllo sul bene, fosse presente, infatti, escluderebbe la "minorata difesa" posta alla base della maggior tutela garantita dalla norma.

In subordine la difesa, considerato che in ordine al rilievo da attribuire alla presenza della persona offesa sussisterebbe un contrasto di giurisprudenza, chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite.

La doglianza è manifestamente infondata.

Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, che si salda e integra con quella di primo grado sul punito, la circostanza aggravante non è nel caso di specie contestata con riferimento alla c.d.

"minorata difesa" quanto piuttosto alla modalità dell'azione, la violenza e la minaccia, e alla "natura" del bene, "di proprietà del Ministero dell'Interno, esistente presso la Stazione CC di _lesi ... destinati a pubblico servizio".

Nel testo del capo di imputazione, infatti, come già evidenziato nella sentenza del Tribunale, oltre all'indicazione della circostanza di cui al comma 2 n. 1 dell'art. 635 cod. pen. (testo vigente all'epoca dei fatti) è specificato in fatto che l'oggetto del danneggiamento era di cose di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.

Ragione questa per la quale, a fronte della continuità normativa esistente tra la previgente fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n.7, cod. pen., e la nuova formulazione dell'art. 635, cod. pen., (cfr. Sez. 2, n. 28360 del 26/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271002; Sez. 3, n. 15460 del 10/02/2016, Ingegneri, Rv. 267824), la risposta fornita sul punto dalla corte territoriale è corretta e l'attuale censura della difesa, reiterativa di quanto già dedotto in appello, reiterata risulta inconferente ed è comunque manifestamente infondata.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione dell'art. 495, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva, rilevando in specifico che entrambi i giudici di merito, violando l'art.603 cod. proc. pen., avrebbero erroneamente respinto la richiesta di disporre perizia al fine di accertare la capacità di intendere e volere dell'imputato.

La doglianza è manifestamente infondata.

La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione.

A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento alle risultanze processuali dalle quali non è emerso alcun elemento specifico sul punto, alla tipologia del reato e alle modalità del fatto che rendevano evidenti il disvalore e l'illiceità della condotta, cfr. pag. 4), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391).

3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. evidenziando che il diniego, a fronte del deposito da parte del ricorrente del libretto di risparmio a questo intestato, sarebbe errato.

La doglianza è infondata.

Con il riferimento al fatto che il libretto di risparmio è stato rilasciato dopo l'inizio del giudizio, infatti, la Corte territoriale ha dato sufficiente conto di essersi uniformata alla giurisprudenza di legittimità sul punto per la quale "ai fini del riconoscimento dell'attenuante della integrale riparazione del danno, prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., il risarcimento deve intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado" (in termini Sez. 3, n. 18937 del 19/01/2016, S., Rv. 266579).4.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma 23/2/2022 Il consigli re estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza del 11/6/2018, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA in data 8/11/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 635, comma secondo n. 1 e 3 cod. pen. 71 D.Lgs. 150/2011. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo n. 1 in relazione all'art. 625, comma primo n. 7 cod. pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione dell'art. 495, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva. 1.3. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 2. In data 4 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 9 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo n. 1 in relazione all'art. 625, comma primo n. 7 cod. pen. evidenziando che la conclusione dei giudici di merito circa la sussistenza della contestata aggravante sarebbe errata. La circostanza che il Brig. Tamburo, soggetto titolare del potere di controllo sul bene, fosse presente, infatti, escluderebbe la "minorata difesa" posta alla base della maggior tutela garantita dalla norma. In subordine la difesa, considerato che in ordine al rilievo da attribuire alla presenza della persona offesa sussisterebbe un contrasto di giurisprudenza, chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, che si salda e integra con quella di primo grado sul punito, la circostanza aggravante non è nel caso di specie contestata con riferimento alla c.d. "minorata difesa" quanto piuttosto alla modalità dell'azione, la violenza e la minaccia, e alla "natura" del bene, "di proprietà del Ministero dell'Interno, esistente presso la Stazione CC di _lesi ... destinati a pubblico servizio". Nel testo del capo di imputazione, infatti, come già evidenziato nella sentenza del Tribunale, oltre all'indicazione della circostanza di cui al comma 2 n. 1 dell'art. 635 cod. pen. (testo vigente all'epoca dei fatti) è specificato in fatto che l'oggetto del danneggiamento era di cose di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. Ragione questa per la quale, a fronte della continuità normativa esistente tra la previgente fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n.7, cod. pen., e la nuova formulazione dell'art. 635, cod. pen., (cfr. Sez. 2, n. 28360 del 26/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271002; Sez. 3, n. 15460 del 10/02/2016, Ingegneri, Rv. 267824), la risposta fornita sul punto dalla corte territoriale è corretta e l'attuale censura della difesa, reiterativa di quanto già dedotto in appello, reiterata risulta inconferente ed è comunque manifestamente infondata. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione dell'art. 495, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva, rilevando in specifico che entrambi i giudici di merito, violando l'art.603 cod. proc. pen., avrebbero erroneamente respinto la richiesta di disporre perizia al fine di accertare la capacità di intendere e volere dell'imputato. La doglianza è manifestamente infondata. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento alle risultanze processuali dalle quali non è emerso alcun elemento specifico sul punto, alla tipologia del reato e alle modalità del fatto che rendevano evidenti il disvalore e l'illiceità della condotta, cfr. pag. 4), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391). 3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. evidenziando che il diniego, a fronte del deposito da parte del ricorrente del libretto di risparmio a questo intestato, sarebbe errato. La doglianza è infondata. Con il riferimento al fatto che il libretto di risparmio è stato rilasciato dopo l'inizio del giudizio, infatti, la Corte territoriale ha dato sufficiente conto di essersi uniformata alla giurisprudenza di legittimità sul punto per la quale "ai fini del riconoscimento dell'attenuante della integrale riparazione del danno, prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., il risarcimento deve intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado" (in termini Sez. 3, n. 18937 del 19/01/2016, S., Rv. 266579).4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 23/2/2022 Il consigli re estenso
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