Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13923/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

residenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 101/2025 depositatail 20/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.1.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale di Milanodomanda avente ad oggetto “responsabilità civile dei magistrati ex legen.117/1988”, convenendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri echiedendo la condanna dello Stato italiano al risarcimento in suo favoreNumero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026dei danni patrimoniali da lei sofferti in conseguenza di colpa grave – a suodire - ravvisabile nell’operato dei componenti della Corte di Appello diTorino in sede di pronuncia della sentenza in data 13/24/01/2012 n.125 edella Corte di cassazione in sede di pronuncia della sentenza in data 4/02-18/05/2016 n.10149, oltre interessi e rivalutazione monetaria.1.2.- Le due sentenze indicate sono state pronunciate nel giudiziopromosso con atto di citazione notificato in data 28.05.2005, da AmeliaGuagnini, madre e dante causa di [OSCURATO:PERSONA], che aveva convenuto ingiudizio, innanzi al Tribunale di Tortona, la cognata [OSCURATO:PERSONA] ed il nipotedi quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di aver maturato, nei confrontidel proprio defunto fratello, [OSCURATO:PERSONA], un credito di € 132.706,291(Lire 256.955.000) oltre interessi e rivalutazione monetaria.

AmeliaGuagnini assumeva di essere creditrice nei confronti del fratello Paolo invirtù di vari prestiti riconosciuti in tre scritture private da lui sottoscritte(l’ultima delle quali nel novembre 1995) ed aveva agito, dopo la morte delfratello, per la restituzione della somma complessivamente mutuata e peril risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale nei confrontidella cognata [OSCURATO:PERSONA] e del nipote.I convenuti si erano costituiti contestando, tra l’altro, la prescrizionedel credito azionato dall’attrice e la sua quantificazione.Nel corso del primo grado il giudizio aveva subito due interruzioni,prima a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] e poi del suo avente causaMario Olezza.A seguito della riassunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale diTortona aveva deciso la controversia, accogliendo parzialmente ledomande attoree e ritenendo che i convenuti non avessero effettuato unvalido disconoscimento delle scritture private costituenti riconoscimento didebito sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il Tribunale - ritenutenon disconosciute dall’erede le scritture di riconoscimento del debito erigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, per essereNumero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026stato interrotto il termine di prescrizione decennale dalle ricognizioni didebito e dalla notifica dell’atto di citazione – aveva condannato allarestituzione della somma [OSCURATO:PERSONA] e aveva rigettato le domande neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Torino, investita del gravame proposto in viaprincipale da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale da MartaOlezza, aveva accolto l’appello principale e respinto tutte le domandeproposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Segnatamente, la Corte di appello, aveva ritenuto ritualmenteeffettuato il disconoscimento delle scritture private contenenti laricognizione di debito, divenute inutilizzabili in mancanza di istanza diverificazione da parte dell’attrice; aveva rilevato, quindi, l’avvenutaprescrizione del diritto di credito, poiché l’ultimo atto interruttivo dellostesso coincideva con uno dei documenti disconosciuti.[OSCURATO:PERSONA] aveva, in seguito, proposto ricorso per cassazione cheveniva respinto con sentenza n.10149/2016.

Per quanto di interesse, laCorte di legittimità si pronunciò esplicitamente sul tema di cui si discute(prova testimoniale dell’interruzione) e affermò, in maniera inoppugnabilee risolutiva, conforme alla giurisprudenza di legittimità, che la prova oralenon era utilizzabile per gli atti interruttivi della prescrizione, di guisa cherisultava ininfluente se la stessa fosse stata richiesta o meno.1.3.- L’azione di responsabilità promossa da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alTribunale di Milano, a seguito dell’esito dell’azione giudiziaria primaripercorsa, è stata respinta in primo grado con conferma in appello.La Corte di appello di Milano, nell’esaminare i due motivi di gravame dimerito, il primo riguardante la decisione di appello del precedente giudizio,il secondo la susseguente decisione di legittimità, svolti da Olezza, li harespinto per le seguenti ragioni:-Quanto alla posizione della Corte di Torino, la Corte meneghina haaffermato che dalle allegazioni contenute nella memoria istruttoria, comeNumero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026ritenuto in primo grado, non si evinceva che i capitoli di prova fosserofinalizzati a dimostrare i fatti interruttivi della prescrizione ed ha osservatoche “La appellante reagisce alle affermazioni del Tribunale riconoscendodi avere svolto quelle allegazioni, rappresentando tuttavia di non essersifermata ad esse nei propri scritti difensivi: “In tale memoria istruttoria haeffettivamente dichiarato che il riconoscimento di debito doveva avereanche tali effetti (di rinuncia a far valere la prescrizione, e di immediatacostituzione in mora), ma non ha assolutamente affermato che i suoieffetti giuridici dovevano limitarsi a quelli citati in tale sede processuale.”.Ebbene, la Corte osserva che, quand’anche la Corte di Appello di Torinoavesse mal valutato il significato dell’offerta probatoria dell’attrice -ritenendo che la stessa intendesse provare ciò che non era più rilevante, ecioè l’esistenza del credito a fronte dell’eccepita prescrizione, quandoinvece l’attrice intendeva, con gli stessi capitoli, provare, anche,l’interruzione di quella stessa prescrizione- a fronte dell’evidenziataallegazione contenuta nella memoria istruttoria, certamente del tuttosviante rispetto a questa ultima ricostruzione, non sarebbe dato ravvisare,nella condotta dei magistrati in questione, la colpa grave idonea afondarne la responsabilità. (fol.13).In sintesi, il ragionamento seguito evidenzia che la contestazionemossa con l’appello non aveva indicato alcuna esplicita deduzionecontenuta negli atti processuali, volta a sostenere l’assunto e idonea asmentire l’approdo del Tribunale di Milano, in quanto la appellante avevadedotto che quanto specificato nella memoria istruttoria non potevaritenersi esaustivo della propria strategia difensiva, senza tuttaviaillustrare come ciò potesse palesarsi con riferimento alla specifica memoriaistruttoria oggetto di doglianza.A questo punto, la Corte di appello ha aggiunto che proprio laformulazione della memoria era tale da non consentire di ravvisare unacolpa grave inescusabile.Numero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ha tal fine ha rettamente richiamato la giurisprudenza di legittimitàsecondo la quale la responsabilità prevista dalla L. n. 117 del 1988 èincentrata sulla colpa grave del magistrato tipizzata secondo ipotesispecifiche riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile(Cass.20.3.1999, n. 2201), di tal che occorre un "quid pluris" rispetto allacolpa grave delineata dall'art. 2236 c.c. nel senso che si esige che la colpastessa si presenti come "non spiegabile" e, cioè, senza agganci con leparticolarità della vicenda idonee a rendere comprensibile anche se nongiustificato l'errore del magistrato (Cass. 6.11.1999, n. 12357, inmotivazione).”. (fol.14).- Con riferimento alla posizione della Corte di cassazione (secondomotivo di appello) la Corte meneghina ha osservato che Con riferimentoai magistrati della Corte di Cassazione, dinanzi alla quale la Olezza avevaimpugnato la sentenza di secondo grado, tra l’altro, per non averpronunciato e comunque non avere ammesso la prova testimoniale in tesidiretta a contrastare l’eccezione di prescrizione del credito, pare sufficienterilevare che il Tribunale (pag. 17) ha sottolineato che “col terzo motivo laricorrente ha ribadito che le prove orali, non ammesse dalla Corted’Appello, erano volte a dimostrare “il proprio diritto di credito mediantetestimoni”, e dunque, rileva questa Corte, ancora una volta ha effettuatoun’allegazione - rectius, in questo caso una doglianza- assolutamentesviante rispetto alla valenza probatoria dei capitoli in ordine alla diversaquestione dell’interruzione del termine prescrizionale.

Quanto riscontratodal Tribunale è verificabile in modo piano dalla lettura del ricorso.

A pag.38, la ricorrente ha infatti chiaramente ed esclusivamente affermato(sottolineatura aggiunta): “Quindi, dopo aver dato atto che l’esponente siera offerta di provare il proprio diritto di credito mediante testimoni (equindi indipendentemente dalle scritture “disconosciute”), la Corted’Appello, senza fornire alcuna spiegazione, e quindi con motivazioneassente più che insufficiente, non ha ammesso le prove testimoniali.”.Numero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026Anche a voler ritenere che i magistrati della Cassazione -dato che, come laappellante rimarca, il testo dei 14 capitoli di prova era stato interamentetrascritto per il principio di autosufficienza del ricorso- non abbiano coltoche, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, il tenoredell’offerta di prova era tale da renderla rilevante (anche) al fine diparalizzare l’eccezione di prescrizione del credito, il su riportato tenore delmotivo di ricorso vale ad escludere che ciò sia accaduto in virtù di quellanegligenza inescusabile che sola integra la colpa grave ai fini dellaresponsabilità.

Pertanto, le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Milanosono condivise dalla Corte. (fol.15).1.4.- A seguito di questa sentenza reiettiva della Corte di appello diMilano, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso chiedendone la cassazione conquattro mezzi illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiMinistri ha replicato con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.- Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dei principisanciti dall’Art. 2 comma 3 della Legge 13/04/1988 n. 117 (Fattispecierilevante ai sensi dell'Art. 360 n. 3 c.p.c.); travisamento del fattoprocessuale – travisamento della prova ed assume che costituisce colpagrave inescusabile per previsione di legge.2.2.- Il secondo motivo denuncia la violazione degli Artt. 111 Cost.,132 n. 4) C.P.C. e 118 Disp.

Att.

C.P.C.

Nullità della sentenza o delprocedimento (Fattispecie rilevante ai sensi dell'Art. 360 n . 4 C.P.C.).

LaCorte distrettuale non avrebbe preso in esame il complesso motivo diappello, con cui aveva dedotto che da tutta la sua attività processuale sicapiva che intendeva provare l’interruzione della prescrizione.2.3.- Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 132n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e la nullità della sentenza o delprocedimento.Numero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026La ricorrente sostiene che la Corte di appello non si sarebbepronunciata sul motivo di gravame con cui aveva dedotto «In ogni caso,dirimente è il rilievo che non può essere vero che la Corte d'Appello diTorino abbia ritenuto di non ammettere le prove orali dedotte dall'attricesulla base del ragionamento seguito dal Tribunale di Milano, perché laCorte d'Appello aveva ben chiaro che l'attrice aveva attribuito alriconoscimento di debito l'effetto giuridico di atto interruttivo dellaprescrizione, perché lo afferma esplicitamente in sentenza: “Perfettamenteconsapevole del problema della prescrizione la stessa attrice si premurò,nell’atto di citazione, di chiarire che il riconoscimento di debito del20.11.1995 (quello riepilogativo dell’intera situazione debitoria) valeva adinterrompere “il tempo prescrizionale...”.2.4.- I primi tre motivi vanno trattati congiuntamente perchéstrettamente connessi e vanno disattesi.2.5.- I primi due motivi non colgono la ragione decisoria.Secondo Corte di appello non vi è travisamento del fatto processualeperché la memoria non era esplicita sul punto riguardante il fattoprobatorio di cui si discute e cioè l’intervenuta interruzione dellaprescrizione; in proposito ha compiuto un accertamento di fatto motivatoanche sulla “spiegabilità” della eventuale colpa della Corte di appello diTorino, in quanto l’atto deputato a veicolare le richieste istruttorie(memoria ex art. 183 c.p.c.) non conteneva espressamente l’indicazioneche i capitoli di prova erano destinati a provare la questionedell’interruzione della prescrizione: tale decisiva circostanza risultaincontestata, tanto che non è stata smentita dalla odierna ricorrente.2.6.- Il terzo motivo è inammissibile perché svolge argomentimeramente ipotetici che non tengono conto che la decisione della Corte diappello ha implicitamente esaminato e respinto le deduzioni di partemediante la motivazione espressa in ordine all’accertamento dei fatti,compiuto in riferimento al contenuto dell’atto deputato a veicolare leNumero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026istanze istruttorie della parte (memoria ex art.183 c.p.c.) nel rispetto delcontraddittorio, di cui ha accertato l’inidoneità a dimostrare l’assunto dellaricorrente e cioè che le istanze istruttorie manifestamente risultasserovolte a dimostrare l’avvenuta interruzione della prescrizione.3.1.- Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 132n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e la nullità della sentenza o delprocedimento.Il quarto motivo di ricorso riguarda la decisione assunta dalla Corte dilegittimità.

La Corte di appello ha ritenuto che la ricorrente in sede dilegittimità avesse svolto una doglianza “sviante” rispetto alla diversaquestione dell’interruzione della prescrizione.La ricorrente sostiene che il terzo motivo di ricorso per cassazione eravolto a dimostrare che intendeva provare non solo la sussistenza delcredito, ma anche l’interruzione della prescrizione e critica la decisioneimpugnata.La ricorrente deduce, quindi, che ricorrerebbe la responsabilità deimagistrati della Corte di appello di Torino e della Corte di cassazione percolpa grave inescusabile perché avrebbero omesso colpevolmente disoffermati sulla valutazione dei mezzi di prova orale dedotti con lamemoria ex art. 183 c.p.c. depositata in primo grado, che – nella suaprospettazione erano volti non a dimostrare l’esistenza del credito, mal’atto interruttivo della prescrizione del credito e che l’immotivato rigettodella richiesta istruttoria non le aveva consentito di provare i fattiinterruttivi della prescrizione e che tale pregiudizio era conseguito siaall’operato della Corte di appello di Torino, che della Corte di cassazione.3.2.- Il motivo è inammissibile.La censura si fonda sull’assunto che la Corte di Cassazione nonavrebbe colto il terzo motivo di gravame volto a far emergere il significatodell’atto processuale, ma tale assunto non solo non trova conferma negliNumero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026inammissibile per difetto di specificità e perché confligge con quantoemerge dagli atti processuali di merito, al loro diretto esame questa Cortepuò procedere quale giudice del fatto processuale, essendo statodenunciato un error in procedendo.Dall’esame della sentenza della Corte di legittimità n. 10149/2016emerge che i motivi terzo e quarto del ricorso in cassazione proposto da[OSCURATO:PERSONA] avevano diverso contenuto anche se collegati.Segnatamente, il terzo riguardava la rilevanza della prova articolataper dimostrare l’esistenza credito ed il quarto concerneva la rilevanza dellaprova articolata ai fine di provare la prescrizione: essi vennerodistintamente esaminanti in sede di legittimità.In particolare, il quarto motivo, relativo alla (dedotta) articolazionedella prova della interruzione della prescrizione venne esaminato perprimo e respinto, ed il terzo venne dichiarato assorbito.[OSCURATO:PERSONA]. n.10149/2016, così ebbe a esprimersi «Ladecisione è corretta non essendo utilizzabile a fini interruttivi l'ultimodocumento, per essere stato lo stesso disconosciuto e non verificato.

Népuò assumere alcun rilievo il dedotto profilo della omessa pronuncia inordine alle prove testimoniali ai fini della interruzione della prescrizione.

Èassorbente la considerazione del carattere tassativo degli atti interruttivi eil rilievo che alla prova orale è stato riconosciuto rilievo solo ai fini dellaprova di ricezione di atti di costituzione in mora (Cass. n. 18243 del2003).

4.2. Il rigetto del quarto motivo assorbe il terzo.

Essendo il creditoprescritto, ogni prova testimoniale volto a provarne la sua esistenza èirrilevante posto che, anche per l'ipotesi di esito positivo della provatestimoniale, si tratterebbe dell'accertamento di un credito prescritto.».Ebbene, la censura qui in esame, così come dinanzi alla Corte diappello opera una ingiustificata frammentazione del ragionamentodecisorio di legittimità – prima trascritto - che risulta chiaramentefocalizzato sulla affermazione, decisiva ai fini del pronunciato rigetto, cheNumero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026la prova orale, anche ove dedotta, non era utilizzabile per dimostrare glicensura qui in esame non si confronta e che fonda anche la decisione diappello, qui impugnata, con conseguente inammissibilità della stessaanche per difetto di specificità.4.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso;- Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio infavore della parte controricorrente che liquida in 5.000,00 euro =, oltrespese prenotate a debito;- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto;Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 4 marzo 2026.La PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
residenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 101/2025 depositatail 20/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.1.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale di Milanodomanda avente ad oggetto “responsabilità civile dei magistrati ex legen.117/1988”, convenendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri echiedendo la condanna dello Stato italiano al risarcimento in suo favoreNumero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026dei danni patrimoniali da lei sofferti in conseguenza di colpa grave – a suodire - ravvisabile nell’operato dei componenti della Corte di Appello diTorino in sede di pronuncia della sentenza in data 13/24/01/2012 n.125 edella Corte di cassazione in sede di pronuncia della sentenza in data 4/02-18/05/2016 n.10149, oltre interessi e rivalutazione monetaria.1.2.- Le due sentenze indicate sono state pronunciate nel giudiziopromosso con atto di citazione notificato in data 28.05.2005, da AmeliaGuagnini, madre e dante causa di [OSCURATO:PERSONA], che aveva convenuto ingiudizio, innanzi al Tribunale di Tortona, la cognata [OSCURATO:PERSONA] ed il nipotedi quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di aver maturato, nei confrontidel proprio defunto fratello, [OSCURATO:PERSONA], un credito di € 132.706,291(Lire 256.955.000) oltre interessi e rivalutazione monetaria. AmeliaGuagnini assumeva di essere creditrice nei confronti del fratello Paolo invirtù di vari prestiti riconosciuti in tre scritture private da lui sottoscritte(l’ultima delle quali nel novembre 1995) ed aveva agito, dopo la morte delfratello, per la restituzione della somma complessivamente mutuata e peril risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale nei confrontidella cognata [OSCURATO:PERSONA] e del nipote.I convenuti si erano costituiti contestando, tra l’altro, la prescrizionedel credito azionato dall’attrice e la sua quantificazione.Nel corso del primo grado il giudizio aveva subito due interruzioni,prima a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] e poi del suo avente causaMario Olezza.A seguito della riassunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale diTortona aveva deciso la controversia, accogliendo parzialmente ledomande attoree e ritenendo che i convenuti non avessero effettuato unvalido disconoscimento delle scritture private costituenti riconoscimento didebito sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale - ritenutenon disconosciute dall’erede le scritture di riconoscimento del debito erigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, per essereNumero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026stato interrotto il termine di prescrizione decennale dalle ricognizioni didebito e dalla notifica dell’atto di citazione – aveva condannato allarestituzione della somma [OSCURATO:PERSONA] e aveva rigettato le domande neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Torino, investita del gravame proposto in viaprincipale da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale da MartaOlezza, aveva accolto l’appello principale e respinto tutte le domandeproposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Segnatamente, la Corte di appello, aveva ritenuto ritualmenteeffettuato il disconoscimento delle scritture private contenenti laricognizione di debito, divenute inutilizzabili in mancanza di istanza diverificazione da parte dell’attrice; aveva rilevato, quindi, l’avvenutaprescrizione del diritto di credito, poiché l’ultimo atto interruttivo dellostesso coincideva con uno dei documenti disconosciuti.[OSCURATO:PERSONA] aveva, in seguito, proposto ricorso per cassazione cheveniva respinto con sentenza n.10149/2016. Per quanto di interesse, laCorte di legittimità si pronunciò esplicitamente sul tema di cui si discute(prova testimoniale dell’interruzione) e affermò, in maniera inoppugnabilee risolutiva, conforme alla giurisprudenza di legittimità, che la prova oralenon era utilizzabile per gli atti interruttivi della prescrizione, di guisa cherisultava ininfluente se la stessa fosse stata richiesta o meno.1.3.- L’azione di responsabilità promossa da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alTribunale di Milano, a seguito dell’esito dell’azione giudiziaria primaripercorsa, è stata respinta in primo grado con conferma in appello.La Corte di appello di Milano, nell’esaminare i due motivi di gravame dimerito, il primo riguardante la decisione di appello del precedente giudizio,il secondo la susseguente decisione di legittimità, svolti da Olezza, li harespinto per le seguenti ragioni:-Quanto alla posizione della Corte di Torino, la Corte meneghina haaffermato che dalle allegazioni contenute nella memoria istruttoria, comeNumero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026ritenuto in primo grado, non si evinceva che i capitoli di prova fosserofinalizzati a dimostrare i fatti interruttivi della prescrizione ed ha osservatoche “La appellante reagisce alle affermazioni del Tribunale riconoscendodi avere svolto quelle allegazioni, rappresentando tuttavia di non essersifermata ad esse nei propri scritti difensivi: “In tale memoria istruttoria haeffettivamente dichiarato che il riconoscimento di debito doveva avereanche tali effetti (di rinuncia a far valere la prescrizione, e di immediatacostituzione in mora), ma non ha assolutamente affermato che i suoieffetti giuridici dovevano limitarsi a quelli citati in tale sede processuale.”.Ebbene, la Corte osserva che, quand’anche la Corte di Appello di Torinoavesse mal valutato il significato dell’offerta probatoria dell’attrice -ritenendo che la stessa intendesse provare ciò che non era più rilevante, ecioè l’esistenza del credito a fronte dell’eccepita prescrizione, quandoinvece l’attrice intendeva, con gli stessi capitoli, provare, anche,l’interruzione di quella stessa prescrizione- a fronte dell’evidenziataallegazione contenuta nella memoria istruttoria, certamente del tuttosviante rispetto a questa ultima ricostruzione, non sarebbe dato ravvisare,nella condotta dei magistrati in questione, la colpa grave idonea afondarne la responsabilità. (fol.13).In sintesi, il ragionamento seguito evidenzia che la contestazionemossa con l’appello non aveva indicato alcuna esplicita deduzionecontenuta negli atti processuali, volta a sostenere l’assunto e idonea asmentire l’approdo del Tribunale di Milano, in quanto la appellante avevadedotto che quanto specificato nella memoria istruttoria non potevaritenersi esaustivo della propria strategia difensiva, senza tuttaviaillustrare come ciò potesse palesarsi con riferimento alla specifica memoriaistruttoria oggetto di doglianza.A questo punto, la Corte di appello ha aggiunto che proprio laformulazione della memoria era tale da non consentire di ravvisare unacolpa grave inescusabile.Numero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ha tal fine ha rettamente richiamato la giurisprudenza di legittimitàsecondo la quale la responsabilità prevista dalla L. n. 117 del 1988 èincentrata sulla colpa grave del magistrato tipizzata secondo ipotesispecifiche riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile(Cass.20.3.1999, n. 2201), di tal che occorre un "quid pluris" rispetto allacolpa grave delineata dall'art. 2236 c.c. nel senso che si esige che la colpastessa si presenti come "non spiegabile" e, cioè, senza agganci con leparticolarità della vicenda idonee a rendere comprensibile anche se nongiustificato l'errore del magistrato (Cass. 6.11.1999, n. 12357, inmotivazione).”. (fol.14).- Con riferimento alla posizione della Corte di cassazione (secondomotivo di appello) la Corte meneghina ha osservato che Con riferimentoai magistrati della Corte di Cassazione, dinanzi alla quale la Olezza avevaimpugnato la sentenza di secondo grado, tra l’altro, per non averpronunciato e comunque non avere ammesso la prova testimoniale in tesidiretta a contrastare l’eccezione di prescrizione del credito, pare sufficienterilevare che il Tribunale (pag. 17) ha sottolineato che “col terzo motivo laricorrente ha ribadito che le prove orali, non ammesse dalla Corted’Appello, erano volte a dimostrare “il proprio diritto di credito mediantetestimoni”, e dunque, rileva questa Corte, ancora una volta ha effettuatoun’allegazione - rectius, in questo caso una doglianza- assolutamentesviante rispetto alla valenza probatoria dei capitoli in ordine alla diversaquestione dell’interruzione del termine prescrizionale. Quanto riscontratodal Tribunale è verificabile in modo piano dalla lettura del ricorso. A pag.38, la ricorrente ha infatti chiaramente ed esclusivamente affermato(sottolineatura aggiunta): “Quindi, dopo aver dato atto che l’esponente siera offerta di provare il proprio diritto di credito mediante testimoni (equindi indipendentemente dalle scritture “disconosciute”), la Corted’Appello, senza fornire alcuna spiegazione, e quindi con motivazioneassente più che insufficiente, non ha ammesso le prove testimoniali.”.Numero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026Anche a voler ritenere che i magistrati della Cassazione -dato che, come laappellante rimarca, il testo dei 14 capitoli di prova era stato interamentetrascritto per il principio di autosufficienza del ricorso- non abbiano coltoche, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, il tenoredell’offerta di prova era tale da renderla rilevante (anche) al fine diparalizzare l’eccezione di prescrizione del credito, il su riportato tenore delmotivo di ricorso vale ad escludere che ciò sia accaduto in virtù di quellanegligenza inescusabile che sola integra la colpa grave ai fini dellaresponsabilità. Pertanto, le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Milanosono condivise dalla Corte. (fol.15).1.4.- A seguito di questa sentenza reiettiva della Corte di appello diMilano, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso chiedendone la cassazione conquattro mezzi illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiMinistri ha replicato con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.- Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dei principisanciti dall’Art. 2 comma 3 della Legge 13/04/1988 n. 117 (Fattispecierilevante ai sensi dell'Art. 360 n. 3 c.p.c.); travisamento del fattoprocessuale – travisamento della prova ed assume che costituisce colpagrave inescusabile per previsione di legge.2.2.- Il secondo motivo denuncia la violazione degli Artt. 111 Cost.,132 n. 4) C.P.C. e 118 Disp. Att. C.P.C. Nullità della sentenza o delprocedimento (Fattispecie rilevante ai sensi dell'Art. 360 n . 4 C.P.C.). LaCorte distrettuale non avrebbe preso in esame il complesso motivo diappello, con cui aveva dedotto che da tutta la sua attività processuale sicapiva che intendeva provare l’interruzione della prescrizione.2.3.- Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 132n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e la nullità della sentenza o delprocedimento.Numero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026La ricorrente sostiene che la Corte di appello non si sarebbepronunciata sul motivo di gravame con cui aveva dedotto «In ogni caso,dirimente è il rilievo che non può essere vero che la Corte d'Appello diTorino abbia ritenuto di non ammettere le prove orali dedotte dall'attricesulla base del ragionamento seguito dal Tribunale di Milano, perché laCorte d'Appello aveva ben chiaro che l'attrice aveva attribuito alriconoscimento di debito l'effetto giuridico di atto interruttivo dellaprescrizione, perché lo afferma esplicitamente in sentenza: “Perfettamenteconsapevole del problema della prescrizione la stessa attrice si premurò,nell’atto di citazione, di chiarire che il riconoscimento di debito del20.11.1995 (quello riepilogativo dell’intera situazione debitoria) valeva adinterrompere “il tempo prescrizionale...”.2.4.- I primi tre motivi vanno trattati congiuntamente perchéstrettamente connessi e vanno disattesi.2.5.- I primi due motivi non colgono la ragione decisoria.Secondo Corte di appello non vi è travisamento del fatto processualeperché la memoria non era esplicita sul punto riguardante il fattoprobatorio di cui si discute e cioè l’intervenuta interruzione dellaprescrizione; in proposito ha compiuto un accertamento di fatto motivatoanche sulla “spiegabilità” della eventuale colpa della Corte di appello diTorino, in quanto l’atto deputato a veicolare le richieste istruttorie(memoria ex art. 183 c.p.c.) non conteneva espressamente l’indicazioneche i capitoli di prova erano destinati a provare la questionedell’interruzione della prescrizione: tale decisiva circostanza risultaincontestata, tanto che non è stata smentita dalla odierna ricorrente.2.6.- Il terzo motivo è inammissibile perché svolge argomentimeramente ipotetici che non tengono conto che la decisione della Corte diappello ha implicitamente esaminato e respinto le deduzioni di partemediante la motivazione espressa in ordine all’accertamento dei fatti,compiuto in riferimento al contenuto dell’atto deputato a veicolare leNumero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026istanze istruttorie della parte (memoria ex art.183 c.p.c.) nel rispetto delcontraddittorio, di cui ha accertato l’inidoneità a dimostrare l’assunto dellaricorrente e cioè che le istanze istruttorie manifestamente risultasserovolte a dimostrare l’avvenuta interruzione della prescrizione.3.1.- Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 132n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e la nullità della sentenza o delprocedimento.Il quarto motivo di ricorso riguarda la decisione assunta dalla Corte dilegittimità. La Corte di appello ha ritenuto che la ricorrente in sede dilegittimità avesse svolto una doglianza “sviante” rispetto alla diversaquestione dell’interruzione della prescrizione.La ricorrente sostiene che il terzo motivo di ricorso per cassazione eravolto a dimostrare che intendeva provare non solo la sussistenza delcredito, ma anche l’interruzione della prescrizione e critica la decisioneimpugnata.La ricorrente deduce, quindi, che ricorrerebbe la responsabilità deimagistrati della Corte di appello di Torino e della Corte di cassazione percolpa grave inescusabile perché avrebbero omesso colpevolmente disoffermati sulla valutazione dei mezzi di prova orale dedotti con lamemoria ex art. 183 c.p.c. depositata in primo grado, che – nella suaprospettazione erano volti non a dimostrare l’esistenza del credito, mal’atto interruttivo della prescrizione del credito e che l’immotivato rigettodella richiesta istruttoria non le aveva consentito di provare i fattiinterruttivi della prescrizione e che tale pregiudizio era conseguito siaall’operato della Corte di appello di Torino, che della Corte di cassazione.3.2.- Il motivo è inammissibile.La censura si fonda sull’assunto che la Corte di Cassazione nonavrebbe colto il terzo motivo di gravame volto a far emergere il significatodell’atto processuale, ma tale assunto non solo non trova conferma negliNumero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026inammissibile per difetto di specificità e perché confligge con quantoemerge dagli atti processuali di merito, al loro diretto esame questa Cortepuò procedere quale giudice del fatto processuale, essendo statodenunciato un error in procedendo.Dall’esame della sentenza della Corte di legittimità n. 10149/2016emerge che i motivi terzo e quarto del ricorso in cassazione proposto da[OSCURATO:PERSONA] avevano diverso contenuto anche se collegati.Segnatamente, il terzo riguardava la rilevanza della prova articolataper dimostrare l’esistenza credito ed il quarto concerneva la rilevanza dellaprova articolata ai fine di provare la prescrizione: essi vennerodistintamente esaminanti in sede di legittimità.In particolare, il quarto motivo, relativo alla (dedotta) articolazionedella prova della interruzione della prescrizione venne esaminato perprimo e respinto, ed il terzo venne dichiarato assorbito.[OSCURATO:PERSONA]. n.10149/2016, così ebbe a esprimersi «Ladecisione è corretta non essendo utilizzabile a fini interruttivi l'ultimodocumento, per essere stato lo stesso disconosciuto e non verificato. Népuò assumere alcun rilievo il dedotto profilo della omessa pronuncia inordine alle prove testimoniali ai fini della interruzione della prescrizione. Èassorbente la considerazione del carattere tassativo degli atti interruttivi eil rilievo che alla prova orale è stato riconosciuto rilievo solo ai fini dellaprova di ricezione di atti di costituzione in mora (Cass. n. 18243 del2003). 4.2. Il rigetto del quarto motivo assorbe il terzo. Essendo il creditoprescritto, ogni prova testimoniale volto a provarne la sua esistenza èirrilevante posto che, anche per l'ipotesi di esito positivo della provatestimoniale, si tratterebbe dell'accertamento di un credito prescritto.».Ebbene, la censura qui in esame, così come dinanzi alla Corte diappello opera una ingiustificata frammentazione del ragionamentodecisorio di legittimità – prima trascritto - che risulta chiaramentefocalizzato sulla affermazione, decisiva ai fini del pronunciato rigetto, cheNumero registro generale 7923/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 13923/2026Data pubblicazione 13/05/2026la prova orale, anche ove dedotta, non era utilizzabile per dimostrare glicensura qui in esame non si confronta e che fonda anche la decisione diappello, qui impugnata, con conseguente inammissibilità della stessaanche per difetto di specificità.4.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso;- Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio infavore della parte controricorrente che liquida in 5.000,00 euro =, oltrespese prenotate a debito;- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto;Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 4 marzo 2026.La PresidenteMaria Acierno
Sentenza Cassazione n. 13923/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris