CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17291/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA n. 3975/2024, depositata il 18/6/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17573/2024Numero sezionale 4671/2026Numero di raccolta generale 17291/2026Data pubblicazione 01/06/2026Con sentenza n. 3975/2024, depositata il 18/6/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in accoglimentodell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., ha annullato l’avviso di pagamento n.4522144512, con cui il Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato la società a versare euro 666,35 a titolo dicontributi di bonifica per l’anno 2022.Contro la sentenza il Consorzio Generale di Bonifica del BacinoInferiore del Volturno propone ricorso per cassazione, articolato in un solomotivo ed illustrato con memoria, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. restaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione degli artt. 860 e 2697 cod. civ., degli artt. 10, 11 e 59 R.D. n.215/1993, nonché degli artt. 2 e 12 legge Regione Campania n. 4/2003,con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., peraver la CGT accolto il ricorso del contribuente, erroneamente ponendo acarico del Consorzio l'onere di provare l'esistenza di utilità per il fondo delconsorziato, laddove invece, nella prospettazione del ricorrente, l’enteimpositore è esonerato dalla prova del beneficio laddove – come nel casodi specie - vi sia un piano di classifica approvato dalla competente Autoritàregionale.1.1. La censura è fondata e va accolta.1.2. In tema di riparto dell'onere della prova sulla esistenza delbeneficio fondiario diretto e immediato che, ai sensi degli artt. 860 cod.civ. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, costituisce il presupposto della debenzadei contributi consortili, secondo il consolidato orientamento di questaCorte, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competenteautorità, il Consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del predettobeneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nelNumero registro generale 17573/2024Numero sezionale 4671/2026Numero di raccolta generale 17291/2026Data pubblicazione 01/06/2026perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano diclassifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr., tra lealtre, Cass. 11115/2025; 22176, 22730, 22912, 22934 e 33153 del 2023;11431/2022; 20359/2021; 8079/2020; 24356/2016; 21176/2014; 4671e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce 26009, 26010 e 26012 del2008, nonché 11722/2010 a sezioni unite).1.3. La prova contraria a carico del contribuente deve essere fornitamediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anchemediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativodell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi diproprietà del contribuente (si vedano le già citate pronunce 21176/2014 e9099/2012).1.4. Ne discende che il consorziato è tenuto ad assolverecompiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione inmodo specifico ed inoltre articolando i necessari mezzi di prova (Cass.9100/2012).1.5. Nel caso di specie, essendo stata accertata sia l'avvenutaapprovazione del piano di classifica sia l'inclusione dell'immobile nelperimetro di contribuenza, il beneficio fondiario doveva ritenersi presunto,cosicché gravava sul consorziato l’onere di offrire la prova contrariadell’insussistenza del beneficio.1.6. A tali principi non si è attenuta la Corte regionale, laddove haerroneamente gravato il Consorzio dell’onere di provare che il fondo delconsorziato avesse conseguito dalla bonifica un beneficio “specifico ediretto”, sicché la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, ancheper la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversaNumero registro generale 17573/2024Numero sezionale 4671/2026Numero di raccolta generale 17291/2026Data pubblicazione 01/06/2026composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO