CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 19772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 9767-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 338/2015 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 10/12/2015 R.G.N. 137/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 9767/2016 Premesso che 1. Con sentenza n. 338/2015, depositata il 10 dicembre 2015, la Corte di appello di Trieste, nel confermare la decisione di primo grado, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], dipendente I.N.P.S., al pagamento, unitamente alle differenze stipendiali tra il livello di inquadramento (C3) e quello superiore (C4) corrispondente alle mansioni di fatto svolte, degli emolumenti tipriv3riti dalle indwinitàdionsi7inne organizzativd e di responsabilità specifica, rilevando come il termine "trattamento' utilizzato nell'ad. 52, comma 5, ii.fgs_ n, 165/2001 avesse portato omilicomprensiva l ndonnità in questione, in quanto aventi natura retributíva z dovessero essere riconosciute in ogni caso di effettivo svolgimento - come nella specie - di mansioni superiori correlate alla posizione organizzativa che le prevede. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'I.N.P.S. con unico motivo, cui ha resistito il Paci con controricorso. Rilevato che 3. Con il motivo proposto l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 17, 18 e 32 del C.C.N.L. per il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] non economici 1998 - 2001, dell'art. 6 [OSCURATO:PERSONA] 22 ottobre 2001 in materia di mansioni superiori e dell'art. 24 C.C.N.L. 1998 - 2001, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione agli artt. 17 e 18 del C.C.N.I. per l'anno 2000: rileva che lo stesso personale inquadrato in C4 non percepisce in via automatica, cioè unicamente in ragione della posizione ordinamentale rivestita, l'indennità rivendicata; affinché tale emolumento possa essere corrisposto, si rende necessario il conferimento formale della posizione organizzativa, previa apposita procedura concorsuale; le indennità di posizione organizzativa e di responsabilità specifica, pur avendo natura retributiva, sono connesse a particolari responsabilità nell'espletamento dei compiti e al raggiungimento di obiettivi, tanto che il mancato conseguimento di questi ultimi o di determinati standard di efficienza ed efficacia comporta la revoca dell'incarico; pur in presenza dello svolgimento itsponsabllít4, nen uurEstste- nffiritto Foggettivo dei dlpendpnta all'indennità at posizione, la cui attribuzione costituisce una meta facoltà degli Enti e non un loro obbligo; inoltre il relativo finanziamento avviene mediante un apposito fondo ed è, quindi, vincolato alla disponibilità del fondo medesimo. Spetta in conseguenza al lavoratore la sola differenza delle voci retributive denominate "stipendio tabellare" e "indennità integrativa speciale", escluse le indennità rivendicate che configurano trattamenti economici accessori.Osservato che 4. Il ricorso è infondato. 5. Questa Corte ha già chiarito, con orientamento del tutto consolidato, a cui si intende ora dare continuità, che "In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost." (Cass. n. 2102/2019; conformi, fra altre: n. 18808/2013; n. 14775/2010). 6. E' stato in particolare precisato che "Nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva; ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa" (Cass. n. 8141/2018). 7. [OSCURATO:PERSONA]. U n. 3814/2011 aveva stabilito che "In caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori" (conforme Cass. n. 9878/2017). Ritenuto che 8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 10. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente gìudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale