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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01655/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 marzo 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, investito della richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta all'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in relazione all'esecuzione della pena detentiva portata dal provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 7 maggio 2020, la ha dichiarata inammissibile nella parte concernente la detenzione domiciliare e rigettata in quella vertente sull'affidamento in prova al servizio sociale.

Ha, a tal fine, rilevato, con riferimento all'istanza di detenzione domiciliare — da intendersi presentata ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — che la pena da eseguire eccede il limite di legge, fissato in due anni, nonché, quanto all'affidamento in prova al servizio sociale, che non sono emerse circostanze attestanti l'avvio, da parte del condannato, di un processo di revisione critica delle condotte devianti e che si rinvengono, piuttosto, concreti indici di persistente, elevata pericolosità sociale.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare in difetto di previa delibazione di quella di affidamento in prova ai servizi sociali.

Con il secondo motivo, lamenta, nuovamente, violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza erroneamente vagliato la documentazione disponibile, attribuendo rilevanza a condotte criminose ancora non accertate, a vicende assai remote, svoltesi in ambito familiare ovvero di scarsissimo momento.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate o generiche.

2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), «essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413).

Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla solla condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).

Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata.

Per quel che concerne la semilibertà — che attua la de-carcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o altra attività risocializzante) — l'ammissione al relativo regime, pure ancorato a requisiti legali di pena, presuppone una prognosi favorevole, in relazione ai progressi trattamentali compiuti (o, comunque, allo svolto percorso di emancipazione dalla devianza), in ordine alla mera possibilità di un suo graduale reinserimento nella società, secondo quanto previsto dall'art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354.

Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto.

Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette A da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

3. Scrutinata alla luce di tali principi„ l'ordinanza impugnata supera senz'altro, in ordine alle richieste avanzate da [OSCURATO:PERSONA], il vaglio di legittimità.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha adeguatamente e logicamente considerato gli elementi disponibili, giungendo alla conclusione che il condannato è soggetto socialmente pericoloso e non ha ancora avviato un significativo processo di revisione critica del proprio passato.

A tal fine, ha dato atto dei trascorsi criminali di Felli e delle pendenze, ivi compresa quella scaturita dalla denunzia, sporta alla fine del 2019, da tale [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe stato sottoposto a pesanti e reiterate pressioni estorsive, così venendo costretto, tra l'altro, a consegnargli la sua autovettura, della quale si sarebbe poi servito per simulare falsi incidenti.

Ha, quindi, osservato, da un canto, che l'espletata indagine socio-familiare non ha messo in luce alcun segno di revisione critica delle condotte devianti per cui è intervenuta condanna, né consapevolezza, in capo a Felli, di agito antisociale e, dall'altro, che i fatti narrati da Manelli denotano, a prescindere dall'esito del procedimento e dall'accertamento dei reati denunciati, la sua indole violenta ed aggressiva — caduta sotto la percezione di terzi estranei alla vicenda, quale la custode dello stabile in cui dimora Manelli — nonché la propensione alla frode dimostrata dalla proposizione di plurime e presumibilmente non veritiere denunzie di sinistro.

I precedenti e le pendenze per reati violenti concorrono, ha chiosato il Tribunale di sorveglianza, a delineare il quadro di personalità di Felli, evidenziando il mancato allontanamento da logiche devianti e la sua elevata e concreta pericolosità sociale, non contenibile con l'affidamento in prova, che di per sé implica notevoli ed incontrollati spazi di libertà ed è, pertanto, applicabile all'esito della valutazione di massima affidabilità del condannato, che nel caso di specie e tanto più in carenza della sottoposizione ad un previo e congruo periodo di osservazione intramuraria, non è esprimibile.

4. A fronte di un apparato argomentativo completo, esaustivo e fedele alle emergenze istruttorie, il ricorrente introduce, con il primo motivo, un'obiezione — specificamente riferita alla declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare ed imperniata sull'ordine di trattazione delle richieste del condannato — priva di connessione con le ragioni della decisione, che è stata originata dall'assenza, invero pacifica, di uno dei presupposti indicati dall'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, rappresentato dalla misura della pena da scontare, non superiore a due anni di reclusione.

Per quanto concerne il diniego di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, il ricorrente, con il secondo motivo, si pone in una prospettiva meramente confutativa, che fa leva su profili che il Tribunale di sorveglianza ha debitamente considerato, inserendoli nel contesto di un percorso argomentativo armonico e scevro da sintomi di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Non vale, dunque, a comprovare l'illegittimità del provvedimento impugnato il richiamo alla risalenza di alcune condotte criminose ad epoca remota ed alla loro iscrizione in un contesto di dissapori familiari, né quello alla modesta offensività di alcuni comportamenti.

Incensurabile si palesa, poi, la valutazione che il Tribunale di sorveglianza ha riservato alla vicenda denunziata da Manellli, che il ricorrente inquadra in una diversa ottica senza, però, offrire elemento alcuno che induca a ritenere l'illogicità della lettura offerta dall'ordinanza impugnata o il travisamento dei dati disponibili.

Palesemente generica si rivela, infine, la censura rivolta all'indagine socio- familiare, che si asserisce essere stata sbrigativa e superficiale.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 marzo 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, investito della richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta all'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in relazione all'esecuzione della pena detentiva portata dal provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 7 maggio 2020, la ha dichiarata inammissibile nella parte concernente la detenzione domiciliare e rigettata in quella vertente sull'affidamento in prova al servizio sociale. Ha, a tal fine, rilevato, con riferimento all'istanza di detenzione domiciliare — da intendersi presentata ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — che la pena da eseguire eccede il limite di legge, fissato in due anni, nonché, quanto all'affidamento in prova al servizio sociale, che non sono emerse circostanze attestanti l'avvio, da parte del condannato, di un processo di revisione critica delle condotte devianti e che si rinvengono, piuttosto, concreti indici di persistente, elevata pericolosità sociale. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare in difetto di previa delibazione di quella di affidamento in prova ai servizi sociali. Con il secondo motivo, lamenta, nuovamente, violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza erroneamente vagliato la documentazione disponibile, attribuendo rilevanza a condotte criminose ancora non accertate, a vicende assai remote, svoltesi in ambito familiare ovvero di scarsissimo momento. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate o generiche. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), «essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla solla condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Per quel che concerne la semilibertà — che attua la de-carcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o altra attività risocializzante) — l'ammissione al relativo regime, pure ancorato a requisiti legali di pena, presuppone una prognosi favorevole, in relazione ai progressi trattamentali compiuti (o, comunque, allo svolto percorso di emancipazione dalla devianza), in ordine alla mera possibilità di un suo graduale reinserimento nella società, secondo quanto previsto dall'art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette A da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 3. Scrutinata alla luce di tali principi„ l'ordinanza impugnata supera senz'altro, in ordine alle richieste avanzate da [OSCURATO:PERSONA], il vaglio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha adeguatamente e logicamente considerato gli elementi disponibili, giungendo alla conclusione che il condannato è soggetto socialmente pericoloso e non ha ancora avviato un significativo processo di revisione critica del proprio passato. A tal fine, ha dato atto dei trascorsi criminali di Felli e delle pendenze, ivi compresa quella scaturita dalla denunzia, sporta alla fine del 2019, da tale [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe stato sottoposto a pesanti e reiterate pressioni estorsive, così venendo costretto, tra l'altro, a consegnargli la sua autovettura, della quale si sarebbe poi servito per simulare falsi incidenti. Ha, quindi, osservato, da un canto, che l'espletata indagine socio-familiare non ha messo in luce alcun segno di revisione critica delle condotte devianti per cui è intervenuta condanna, né consapevolezza, in capo a Felli, di agito antisociale e, dall'altro, che i fatti narrati da Manelli denotano, a prescindere dall'esito del procedimento e dall'accertamento dei reati denunciati, la sua indole violenta ed aggressiva — caduta sotto la percezione di terzi estranei alla vicenda, quale la custode dello stabile in cui dimora Manelli — nonché la propensione alla frode dimostrata dalla proposizione di plurime e presumibilmente non veritiere denunzie di sinistro. I precedenti e le pendenze per reati violenti concorrono, ha chiosato il Tribunale di sorveglianza, a delineare il quadro di personalità di Felli, evidenziando il mancato allontanamento da logiche devianti e la sua elevata e concreta pericolosità sociale, non contenibile con l'affidamento in prova, che di per sé implica notevoli ed incontrollati spazi di libertà ed è, pertanto, applicabile all'esito della valutazione di massima affidabilità del condannato, che nel caso di specie e tanto più in carenza della sottoposizione ad un previo e congruo periodo di osservazione intramuraria, non è esprimibile. 4. A fronte di un apparato argomentativo completo, esaustivo e fedele alle emergenze istruttorie, il ricorrente introduce, con il primo motivo, un'obiezione — specificamente riferita alla declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare ed imperniata sull'ordine di trattazione delle richieste del condannato — priva di connessione con le ragioni della decisione, che è stata originata dall'assenza, invero pacifica, di uno dei presupposti indicati dall'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, rappresentato dalla misura della pena da scontare, non superiore a due anni di reclusione. Per quanto concerne il diniego di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, il ricorrente, con il secondo motivo, si pone in una prospettiva meramente confutativa, che fa leva su profili che il Tribunale di sorveglianza ha debitamente considerato, inserendoli nel contesto di un percorso argomentativo armonico e scevro da sintomi di manifesta illogicità o contraddittorietà. Non vale, dunque, a comprovare l'illegittimità del provvedimento impugnato il richiamo alla risalenza di alcune condotte criminose ad epoca remota ed alla loro iscrizione in un contesto di dissapori familiari, né quello alla modesta offensività di alcuni comportamenti. Incensurabile si palesa, poi, la valutazione che il Tribunale di sorveglianza ha riservato alla vicenda denunziata da Manellli, che il ricorrente inquadra in una diversa ottica senza, però, offrire elemento alcuno che induca a ritenere l'illogicità della lettura offerta dall'ordinanza impugnata o il travisamento dei dati disponibili. Palesemente generica si rivela, infine, la censura rivolta all'indagine socio- familiare, che si asserisce essere stata sbrigativa e superficiale. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
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