CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13005/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 6566/2024 depositata il 19/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione dellasentenza n. 6566/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania (hinc: CGT2), pubblicata all’esito di udienza dell’8/11/24, –trae origine dall’impugnazione dell’avviso di rettifica dell’accertamento prot.Numero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026n. 27789/RU del 24 giugno 2022, e di ogni atto ad esso presupposto oconseguenziale, incluso il processo verbale di constatazione prot. n.23268/RU del 24 maggio 2022, a mezzo dei quali era stata operata lariclassificazione alla VD 8711601000, come biciclette a pedalata assistitafinite, delle merci importate dalla società V-[OSCURATO:PERSONA] (facente partedel gruppo Trilogs, nel periodo dal 2 novembre 2018 all’agosto 2021),rettificando la dichiarazione che indicava tali beni come parti e componentivarie destinate alla realizzazione di biciclette, in base all’identità oggettivadi ciascuna tipologia di articolo presentato per l’importazione.L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (hinc: ADMO)contestava, in particolare, la presenza di un meccanismo fraudolento voltoad aggirare l’applicazione della Regola di interpretazione generale 2A dellanomenclatura combinata, con la conseguente evasione dei daziconvenzionali e di quelli antidumping e compensativi previsti per le bicicletteelettriche. Difatti, qualora fossero state importate come unità intere, lebiciclette sarebbero state assoggettate a dazi convenzionali del 6%, a daziantidumping di almeno 16,2% e a dazi compensativi del 17,2%. L’attivitàfraudolenta sarebbe, quindi, consistita, ad avviso dell’ADMO, nel dichiararein dogana il prodotto non come e-bike, bensì come «parti di ….»L’atto impositivo è stato emesso nei confronti di V-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. edegli obbligati in solido [OSCURATO:SOCIETA]. società consortile, nonché diAmmirati Elvezio e D’[OSCURATO:PERSONA], quali consulenti delle società appenarichiamate.2. La CGT2 ha accolto parzialmente l’appello proposto dai sig.riAmmirati e D’[OSCURATO:PERSONA] (hinc: i contribuenti), con riferimento all’IVA,evidenziando, invece, per i dazi che:- con riferimento alla contestazione relativa alla violazione del principiodel contraddittorio una copiosa giurisprudenza unionale e di legittimità haaffermato che, per fare valere l’eventuale vizio di nullità derivante dallaviolazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale in materiaNumero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026tributaria, occorre che il contribuente assolva l’onere di enunciare, inconcreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittoriofosse stato tempestivamente attivato e che l’opposizione di dette ragioni(da valutare con riferimento al momento del mancato contraddittorio) siriveli non meramente pretestuosa. Nel caso di specie gli appellanti si sonolimitati a sostenere l’esistenza della violazione in astratto, senzacircostanziarla adeguatamente sui contenuti da spendere in sede dicontraddittorio. Diversamente, le articolate e puntuali difese di ADMO inordine alle risultanze OLAF e alla violazione della regola 2A, poste afondamento dell’accertamento impugnato, costituiscono la riprova dellaperfetta conoscenza delle ragioni di fatto e dei presupposti giuridici su cuisi fondava l’attività di revisione, oltre che della compiutezza dellamotivazione. In ogni caso, dalla copiosa documentazione esibita emerge,con evidenza, che l’emissione del provvedimento è stata preceduta da unacomplessa attività accertativa, che si è sviluppata nel contraddittorio delleparti. Gli stessi appellati riconoscono di aver presentato memorie eosservazioni e l’Ufficio ha dato conto di averne contezza specificandonell’avviso che in tali memorie e osservazioni non emergeva alcun elementodi novità;- le biciclette elettriche sono state smontate durante il trasporto edichiarate separatamente, per ciascuna parte, in apposite dichiarazioni diimportazione “IM4”, nelle singole voci tariffarie distinte della nomenclaturacombinata. Tale meccanismo ha valenza elusiva, volta ad aggirarel'applicazione della regola d'interpretazione 2A, la quale prevede, da un lato,che qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata vocecomprende questo oggetto, anche se incompleto o non finito, purchépresenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggettocompleto o finito e, dall’altro, che tale riferimento comprende anchel’oggetto completo o finito, o da considerare come tale in forza delledisposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.Numero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026Sono risultate prive di riscontro le difese svolte, secondo cui i pezzi importatinon avrebbero le caratteristiche essenziali dei prodotti finiti, che sarebbero,invece, state impresse dal processo di lavorazione successivamentecompiuto. Nella relazione tecnica di parte si legge, ad es., il costanteriferimento alle operazioni di assemblaggio e mai a quelle di lavorazionedelle parti importate;- alla luce di CGUE 27/04/2023, causa C-107/22, si deve ritenere che icomponenti di una bicicletta elettrica, destinati, dopo la loro immissione inlibera pratica, a essere assemblati per formare un apparecchio completo,costituiscano un tale apparecchio, presentato smontato o non montato, aisensi di questa stessa regola e rientrino, pertanto, in un’unica vocedoganale, nei limiti in cui sia accertato - tenuto conto di fattori oggettivi -che tali componenti integrano un insieme e comprendono tutti gli elementicostitutivi di tale apparecchio, anche in un caso, come quello in esame, dovele spedizioni siano state frazionate nell'ambito di un meccanismo ideato erealizzato dai medesimi soggetti;- gli appellanti sono responsabili in solido ai sensi dell’art. 79 CDU, postoche, nel caso di specie, l'obbligazione doganale emerge non per effetto dellapresentazione di una dichiarazione, ma a causa del verificarsi di alcuni fatti(introduzione di merci senza dichiarazione doganale, sottrazione alcontrollo, inosservanza di obblighi previsti dalla normativa doganale per iregimi speciali etc.), che integrano una presunzione legale di immissione alconsumo delle merci medesime. In queste ipotesi, allora, il fatto generatoredell'imposta prescinde dall’esistenza di una valida dichiarazione doganale.Il che accade, in particolare, in caso d’introduzione irregolare di merce, cuiè equiparata la dichiarazione di aliud pro alio (Cass. n. 28335/19). In basealla giurisprudenza unionale (CGUE 17/11/2011, causa C-454/10, OliverJestel) sono debitrici dell'obbligazione doganale le persone che hannopartecipato alle operazioni d'introduzione irregolare delle merci nel territoriodell'Unione, sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che taleNumero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026introduzione era irregolare. Ne deriva che la qualifica di debitore, ai sensidi tale disposizione, è subordinata al ricorrere di due condizioni, delle qualila prima (i.e. la partecipazione a tale introduzione) è oggettiva e la seconda(i.e. la partecipazione consapevole all'operazione di introduzione irregolare)è soggettiva. Entrambi gli appellanti, inoltre, non hanno contestato, sin dalprimo grado di giudizio, il meccanismo fraudolento rilevato dall’ADMO. Èstata, poi, richiamata la corrispondenza intrattenuta dai due appellanti (e irelativi contenuti), per concludere che D’[OSCURATO:PERSONA], quindi, in piena sintoniacon [OSCURATO:PERSONA], coordinava le intere operazioni, delle quali mostrava pienaconsapevolezza, posto che costante è il riferimento dei pezzi separati allee-bikes.3. Contro la sentenza della CGT2 i contribuenti hanno proposto ricorsoin cassazione con nove motivi.4. L’ADMO si è costituita con controricorso.5. I contribuenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e,successivamente, istanza di rimessione in termini con riferimento allaproduzione dell’ordinanza del Tribunale di Genova che ha disposto il rinviopregiudiziale alla CGUE, ex art. 267 TFUE.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione art.2462 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.1.1. Con tale motivo viene denunciata la seguente affermazionecontenuta nella sentenza impugnata: «Nel caso in esame, è indubbio cheentrambi gli appellanti debbano essere considerati debitori dell’obbligazionedoganale.»1.2. I ricorrenti evidenziano che, a pag. 5 del PVC e a pag. 3 dell’avviso,l’Ufficio dichiara quale condebitore solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. il sig.D’[OSCURATO:PERSONA], non in proprio, ma quale «rappresentante legale delle seguentisocietà “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].” “[OSCURATO:PERSONA] FreightShanghai ltd” … », mentre a pag. 6 dell’avviso pretende il pagamento deiNumero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026maggiori diritti doganali, degli interessi e delle sanzioni conseguenti dal sig.D’[OSCURATO:PERSONA] in proprio. Lo stesso accade per il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, a pag. 5del PVC ed a p. 3 dell’Avviso, l’Ufficio dichiara quale condebitore solidale diV-[OSCURATO:SOCIETA]. il sig. [OSCURATO:PERSONA], non in proprio, ma quale«rappresentante legale dello “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” … », per poi chiedere, apag. 6 dell’avviso, il pagamento dei maggiori diritti doganali, degli interessie delle sanzioni conseguenti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio.1.3. Ad avviso di parte ricorrente l’atto impositivo impugnato merita diessere annullato anche soltanto perché accerta la qualità di debitore di unsoggetto ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] FreightShanghai ltd, per il sig. D’[OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per il sig. [OSCURATO:PERSONA])e poi, però, senza una parola di motivazione al riguardo, chiede ilpagamento del debito ad altri soggetti (i sig.ri D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oggiappellanti).1.4. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza impugnata che, partendo dal testo dell’art. 79 CDUe precisato che l’obbligazione doganale scaturisce (non dalla dichiarazione,ma) dalla violazione della normativa doganale, ricostruisce la posizione degliodierni ricorrenti, sia in termini soggettivi che oggettivi, richiamando ilcarteggio riportato nell’atto impositivo impugnato.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la carenza dilegittimazione passiva in capo ai sig.ri D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Violazione degliartt. 77, 78 e 79 c.d.u. Violazione dell’art. 202 c.d.c. – violazione delRegolamento n. 88/1997 e successive modifiche; violazione delRegolamento n. 1296/2020 - violazione del Regolamento n. 611/2023, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nella partein cui ha richiamato l’art. 79, par. 3, CDU per affermare la responsabilitàdei ricorrenti. Questi ultimi evidenziano che, nel caso di specie,diversamente da quanto ritenuto dalla CGT2, le dichiarazioni non hannoNumero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026affatto riguardato un’ipotesi di aliud pro alio e, dunque, non c’è alcunaragione per applicare la disciplina dettata per i casi di introduzioneirregolare. La disciplina prevista dall’abrogato [OSCURATO:PERSONA] chiaramente la responsabilità conseguente all’erratadichiarazione doganale da quella derivante da ipotesi di introduzioneirregolare.I ricorrenti rilevano, poi, che la CGT2 ha riformato la prima sentenzaritenendo che la vicenda di lite sia sovrapponibile all’ipotesi in cui, puressendo stata rilasciata una dichiarazione doganale, debba applicarsi ilregime di responsabilità previsto per le introduzioni irregolari, poiché il beneindicato in dichiarazione è diverso da quello effettivamente importato. A talfine ha richiamato Cass. n. 28335/2019 che, tuttavia, esamina fattispeciein nulla paragonabili a quella oggi in discussione.Nelle ipotesi valutate dal precedente in esame, dunque, i beni importatierano stati sottratti ai controlli doganali, mancava un soggetto che si fosseassunto la responsabilità del procedimento di sdoganamento e delleconseguenze dell’introduzione irregolare dovevano rispondere tutti coloroche vi avessero in qualsiasi modo preso parte. Può discorrersi, allora, didichiarazione di aliud pro alio qualora i beni introdotti nel territorio doganalenon siano oggetto della dichiarazione presentata allo sdoganamento perché,ad esempio, la dichiarazione ha ad oggetto «utensili da cucina anzichésigarette» oppure, merce in «transito» che in realtà era destinata alla«immissione in libera pratica» o ancora, perché la dichiarazione tace aproposito di merce «occultata in un nascondiglio creato a tale scopo».Nulla di neppure lontanamente paragonabile a quanto avvenuto nel casoin esame, dove in ciascuna delle n. 52 dichiarazioni doganali, V-ITA haindicato esattamente i beni importati (in applicazione della [OSCURATO:PERSONA] NC n. 1) e l’Ufficio, lungi dal muovere contestazioni sulla corrispondenzatra i beni importati e quelli inclusi nella relativa dichiarazione doganale, hainvece contestato che i beni importati non avrebbero dovuto essereNumero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026dichiarati esattamente per quello che sono, bensì per ciò che sarebberodivenuti (secondo la Regola Generale di NC n. 2a), in un momentosuccessivo allo sdoganamento e in conseguenza delle operazioni dasvolgere negli stabilimenti produttivi del gruppo.2.2. Ad avviso di parte ricorrente la sentenza impugnata è errata anchenella parte in cui ravvisa una continuità tra l’art. 202 CDC e l’art. 79 CDU(che, a suo dire, non riproduce l’ipotesi di introduzione irregolare, né gli altricasi previsti dalla precedente disciplina). Di conseguenza, la CGT2, perpoter applicare il regime di responsabilità di cui all’art. 79, par. 3, avrebbedovuto illustrare i motivi per cui la vicenda oggetto di lite sarebbericonducibile ad una delle ipotesi sub lett. a) o b) dell’art. 79, par. 1. L’Ufficionon ha mai contestato la difformità tra i beni importati e quelli indicati inciascuna delle n. 52 dichiarazioni doganali indicate nell’atto impositivoimpugnato, ma ha, invece, contestato che l’importazione complessivamenteottenuta tramite tutte le spedizioni di cui alle n. 52 dichiarazioni fosse di e-bike complete e non di loro parti. Non è stato neppure contestato che unoo più dei beni importati ed oggetto di lite sia stato in qualunque modosottratto al controllo dell’[OSCURATO:PERSONA].2.3. I ricorrenti rilevano che il caso di specie rientra nell’ipotesi di cuiall’art. 77 C.D.U. (che recepisce il contenuto dell’abrogato art. 201 CDC), aisensi del quale «l’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazionedella dichiarazione in dogana. Il debitore è il dichiarante».Per l’ipotesi in cui, tuttavia, si ritenesse applicabile l’art. 79 CDU, sirientrerebbe, semmai, nell’ipotesi sub lett. c dell’art. 79, par. 1, in cuisarebbe stata disattesa una condizione «per la concessione, in virtù dell’usofinale delle merci, di un’esenzione dai dazi …», considerato quanto previstodall’art. 14 del Regolamento (CEE) n. 88 del 1997. Sebbene la norma siastata introdotta prima che venissero istituiti i dazi antidumping ecompensativi sull’importazione di e-bike dalla [OSCURATO:PERSONA],è significativo dedurre che la sua formulazione è rimasta identica negli anni,Numero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026nonostante le costanti revisioni legislative. Anche il Regolamento n.611/2023, dopo aver premesso (al considerando n. 6) che «al fine dirafforzare la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno aggiungerela definizione di “impresa di assemblaggio”» e (al considerando n. 30) che«le parti di biciclette utilizzate per l’assemblaggio di velocipedi con motoreausiliario non sono soggette né al dazio antidumping né al dazioantidumping esteso …», definisce (all’art. 1) «“operazione di assemblaggio”,un’operazione in cui parti essenziali di biciclette sono impiegate perl’assemblaggio o il completamento di biciclette, oppure di parti di biciclette»e (all’art. 2) «“impresa di assemblaggio”, qualsiasi soggetto che esegueun’operazione di assemblaggio».2.4. Il motivo è infondato: il testo dell’art. 79, par. 1, CDU – che regolaratione temporis il caso in esame – prevede che: «1. Per merci soggette aidazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganale all'importazione inseguito all'inosservanza di: a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativadoganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territoriodoganale dell'Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per lacircolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea,l'ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all'interno di taleterritorio; b) uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quantoconcerne le merci in regime di uso finale all'interno del territorio doganaledell'Unione; c) una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali aun regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci,di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota ridotta di dazio all'importazione.»2.5. La CGT2, con una statuizione esente da censure in punto di diritto,ha ritenuto che la rettificazione della dichiarazione doganale fossericonducibile a un meccanismo in base al quale – in violazione dellanormativa doganale – venivano presentate alla dogana e immesse in regimedi libera pratica parti di biciclette elettriche smontate durante il trasporto edichiarate separatamente, per ciascuna parte, in apposite dichiarazioni diNumero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026importazione “IM4”, nelle singole voci tariffarie distinte della nomenclaturacombinata, concludendo che: «Al meccanismo così descritto non può nonessere riconosciuta una valenza elusiva, volta ad aggirare l'applicazionedella regola d'interpretazione 2A, la quale prevede, da un lato, che qualsiasiriferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce comprendequesto oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello statoin cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito e,dall’altro, che tale riferimento comprende anche l’oggetto completo o finito,o da considerare come tale in forza delle disposizioni precedenti, quando èpresentato smontato o non montato.»2.6. La CGT2 ha, poi, precisato che: «A fronte dei dati emersi sonorisultate prive di riscontro le difese svolte, secondo cui i pezzi importati nonavrebbero le caratteristiche essenziali dei prodotti finiti, che sarebbero,invece, state impresse dal processo di lavorazione successivamentecompiuto; nella relazione tecnica depositata si legge ad esempio il costanteriferimento alle operazioni di assemblaggio, e mai a quelle di lavorazionedelle parti importate, laddove nella dichiarazione conclusiva si afferma che:“Una volta completata la fase di assemblaggio, test drive, packaging ilprodotto finito viene gestito e codificato come prodotto finito”, quinditrasferito alla rete vendita.»2.7. La CGT2 ha, quindi, valutato, sulla base di una puntualericostruzione in fatto di cui questa Corte non può che prendere atto, che ladichiarazione in dogana di parti di biciclette elettroniche, che richiedendouna mera operazione di assemblaggio equivalessero a un prodotto finito,avrebbe dovuto essere oggetto di dichiarazione da parte dell’importatore(con l’applicazione dei relativi dazi doganali) in luogo delle componenti. Inaltre parole, secondo la ricostruzione della CGT2 avrebbe dovuto esseredichiarata l’importazione del prodotto finito anziché quella di singolecomponenti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla regola generale 2ANumero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata,sub all. 1 Regolamento (CEE) n. 2658 del 1987.2.8. Con riferimento al precedente di legittimità evocato dalla CGT2 -secondo il quale, in tema di dazi all'importazione, l'introduzione irregolaredi merce in seguito alla quale sorge l'obbligazione doganale ai sensi dell'art.202, comma 1, del reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganalecomunitario), è configurabile - secondo la giurisprudenza unionale - solonell'ipotesi di introduzione non conforme agli artt. da 38 a 41 del cit. reg.e, dunque, in mancanza di dichiarazione doganale, cui è equiparata ladichiarazione di un aliud pro alio e la dichiarazione fittizia, quest'ultimaequiparabile alla "non dichiarazione" in quanto meramente strumentale arealizzare l'introduzione irregolare (Cass., 05/11/2019, n. 28335) – occorreevidenziare come l’affermazione della sentenza impugnata che riconducel’art. 79 CDU (Reg. UE n. 952 del 2013) agli artt. 202-205 CDC (Reg. CEEn. 2913 del 1992) trova evidente conferma nella corrispondenza dellacondotta descritta nella lettera a) dell’art. 79 cit. («Per merci soggette aidazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganale all'importazione inseguito all'inosservanza di: a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativadoganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territoriodoganale dell'Unione …») con la lettera a) dell’art. 202 cit. («L'obbligazionedoganale all'importazione sorge in seguito: a) all'irregolare introduzione nelterritorio doganale della Comunità di una merce soggetta a daziall'importazione»).Deve, quindi, ritenersi che, anche nell’interpretazione dell’art. 79 CDUdebba essere qualificata come introduzione irregolare quella che avvengain violazione degli obblighi stabiliti dalla legge doganale, nell’ambito dellaquale rientrano le regole generali per l’interpretazione della nomenclaturacombinata di cui all’all. I Reg. (CEE) n. 2658 del 1987. Ne consegue che, inapplicazione di quanto previsto nell’art. 79, par. 3, CDU è debitoredell’obbligazione doganale sorta in conseguenza dell’introduzione dellaNumero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026merce in violazione degli obblighi derivanti dalla legge doganale – nellaspecie perpetrata, alla luce della ricostruzione fattuale della CGT2, mediantela dichiarazione di singole parti di biciclette elettriche in luogo del prodottofinito - a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi inquestione; b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovutoragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dallanormativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta arispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo almancato rispetto dell'obbligo; c) qualsiasi persona che ha acquisito odetenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovutoragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute chenon era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.2.9. Sul ruolo svolto da entrambi i ricorrenti nell’introduzione dellamerce in violazione degli obblighi derivanti dalla legge doganale la CGT2 hasvolto una ricostruzione in fatto sottratta al sindacato di questa Corte, siain relazione al carteggio intrattenuto con i fornitori, sia in relazione allacircostanza che i prodotti importanti necessitassero di un meroassemblaggio a seguito della loro importazione. Il giudice di seconde cureha, quindi, riscontrato sia la presenza dell’elemento oggettivo dellapartecipazione alla introduzione irregolare delle merci, sia quello soggettivo,evidenziando che: «la formulazione «dovendo, secondo ragione, sapere»,fa riferimento al comportamento di un operatore diligente ed accorto, e gliindici di conoscibilità da parte di quest'ultimo dell'esistenza di una o piùirregolarità possono essere tratti dagli obblighi contrattuali del medesimo edal periodo di tempo di svolgimento delle sue prestazioni.»2.10. È del tutto inconferente, infine, il richiamo alla disciplina delRegolamento sulle esenzioni (Reg. CEE n. 88 del 1997), posto che la stessapresuppone una domanda e la successiva autorizzazione da parte dellaCommissione dell’Unione europea, non riscontrabile nel caso di specie allaluce di quanto riportato nel ricorso.Numero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/20263. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 7, comma 1, e 12, comma 7, della legge 212 del2000, dell’art. 2 della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 24, 97, 111Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.3.1. Con tale motivo i ricorrenti – con riferimento alle contestazionirelative al contraddittorio endoprocedimentale – rilevano che ciò di cui sisono lamentati, sin dal primo grado di giudizio, non è la mancata possibilitàdi depositare “memorie e osservazioni” nella fase endoprocedimentale, madella diversa circostanza per la quale le memorie e osservazioni depositatenon sono state prese in considerazione dall’Ufficio e/o di quella per cuil’Ufficio non ha reso noto i motivi a sostegno dei quali ha raggiunto ladeterminazione di non considerarle. L’Ufficio, nel processo verbale direvisione, si è limitato, infatti, a ritenere le memorie e osservazionidepositate dai contribuenti prive di “novità” e ha, dunque, emesso ilprovvedimento sanzionatorio. Rilevano che nel caso di specie si è di frontea una vera e propria motivazione apparente: se quest’ultima è in grado dideterminare la nullità della sentenza, lo stesso deve valere anche inrelazione al provvedimento amministrativo.3.2. Il motivo è infondato: non solo non viene in rilievo nel caso di speciel’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (sul quale questa Corte ha,peraltro, escluso la nullità dell’atto impositivo emesso senza menzionare leosservazioni del contribuente, v. Cass., 07/05/2024, n. 12343), ma solo adecorrere dall’entrata in vigore dell’art. 6-bis, comma 4, legge n. 212 del2000 (introdotto dal d.lgs. 30/12/2023, n. 219) l’atto impositivo è adottatoin esito al contraddittorio e tiene conto delle osservazioni del contribuente,motivando in ordine a quelle che l’amministrazione ritenga di nonaccogliere.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione artt.24 e 111 Cost - violazione art. 132 c.p.c. - violazione Regolamento n.2658/1987, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/20264.1. Con tale motivo i ricorrenti evidenziano che la CGT2 ha ritenuto,contemporaneamente, che i destinatari dell’avviso impugnato avessero siaideato e realizzato un meccanismo fraudolento volto ad aggirare la RegolaGenerale n. 2a (in modo da eludere l’applicazione dei dazi antidumping ecompensativi), sia violato la Regola Generale n. 2, in applicazione dellaquale le parti di ebike andrebbero «qualificate e quindi tassate come ununico insieme», anche se «presentate in dogana in confezioni separate e intempi diversi». I due concetti sono, però, tra loro incompatibili, sino adessere l’uno il contrario dell’altro. In sostanza, accertare che, nella specie,l’Ufficio ha dimostrato l’esistenza di una condotta abusiva per aver resoinapplicabile la Regola Generale n. 2a è incompatibile con il contestualeaccertamento per cui, nella specie, i beni indicati nelle n. 52 dichiarazionioggetto di accertamento avrebbero dovuto essere classificati secondo laRegola Generale n. 2a. Occorre, quindi, stabilire se nel caso di specie:- le n. 52 dichiarazioni oggetto dell’avviso sono errate, perchéclassificano i beni secondo la Regola Generale di NC n. 1, invece chesecondo la Regola Generale di NC n. 2a;- quei beni sono stati correttamente classificati secondo la RegolaGenerale di NC n. 1, ma che ciò è stato conseguenza di una condottaabusiva ideata e realizzata allo scopo di evadere il dazio antidumping.Da quanto riportato nell’avviso di accertamento risulterebbe che l’ADMOavesse contestato la violazione della regola 2a e anche la CGT2 avrebbedovuto attenersi a tale contestazione.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. - violazione dell’art. 111, comma 6, Cost.;[OSCURATO:PERSONA] n. 2658/1987, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.5.1. Con tale motivo, in via subordinata a quanto denunciato con ilquarto motivo di ricorso, i ricorrenti hanno denunciato il carattere apparentedella motivazione.Numero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/20266. Con il sesto motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c.- violazione del Regolamento n. 1036/2016 - violazione del Regolamento n.2658/1987. Legge n. 212/2000 - violazione art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c.6.1. Con tale motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nelleparti in cui afferma che: «il meccanismo così descritto ha chiara valenzafraudolenta, in quanto volto ad aggirare l’applicazione della regolad’interpretazione 2A» (pag. 5) e che: «l’Agenzia ha prospettato ilmeccanismo fraudolento (di modo che del tutto irrilevante è l’osservazionesecondo cui non è stata contestata l’elusione dei dazi), che è appunto voltoad aggirare l’applicazione della regola, ed è desumibile da circostanze qualequelle che riscontrabili nel caso di specie, vale a dire l’importazione, iltrasporto, la fatturazione e il trattamento congiunti delle merci, il fatto chei destinatari sono identici, nonché la circostanza che il numero dicomponenti importati è precisamente identico al numero di quelli necessarialla composizione delle e-bikes».7.2. I ricorrenti rilevano, inoltre, che la sentenza impugnata non haverificato neppure la presenza dei requisiti previsti dall’art. 10 bis, comma1, legge n. 212 del 2000, ai sensi del quale «configurano abuso del diritto»le sole operazioni che rispondono alle previsioni di cui al successivo commaNei gradi di merito del presente giudizio, l’Ufficio non ha neppurededotto che le operazioni compiute dal ricorrente (e dalle società del gruppoTrilogs) avrebbero detti requisiti; dunque, i presupposti richiesti dalla leggeaffinché le operazioni censurate potessero essere qualificate abusive nonsono stati provati. L’affermazione della CGT2 per cui «il meccanismo … hachiara valenza fraudolenta, in quanto volto ad aggirare l’applicazione dellaregola d’interpretazione 2a» è apodittica, indimostrata, contraria alla legge.Tanto più che, invece, i ricorrenti hanno pienamente dedotto edimostrato l’esistenza delle «valide ragioni extrafiscali, non marginali,Numero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità dimiglioramento strutturale o funzionale dell’impresa» che, ai sensi delcomma 3 dell’art. 10 bis legge n. 212 del 2000, escludono l’abusività dellecondotte.7.3. Viene, infine, richiamato il primo par. dell’art. 13 del Regolamenton. 1036/2016, che ribadisce, anche con specifico riferimento alla elusionedi dazi antidumping, il principio generale che la giurisprudenza di legittimitàha da sempre applicato in ambito tributario (Cass., 10/05/2024, n. 12823)e cioè che: «si intende per elusione una modificazione della configurazionedegli scambi tra i paesi terzi e l’Unione o tra società del paese oggetto dellemisure e l’Unione che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i qualinon vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltreall’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o cherisultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o diquantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessarioconformemente alle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping inrelazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.»Inoltre, il par. 2 dell’art. 13 del Regolamento n. 1036/2016 indicatestualmente quali «pratiche, processi o lavorazioni» rientrinonell’applicazione della norma e, tra queste, non compare alcuna dellecondotte contestate nel presente giudizio.Ugualmente, il par. 3 dell’art. 13 del Regolamento n. 1036/2016disciplina quali «operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzosono considerate elusive delle misure vigenti», indicando quali requisitiminimi: i. che l’importatore abbia modificato il proprio modello commercialein concomitanza con l’istituzione del dazio da evadere; ii. che il valore deipezzi importati sia «uguale o superiore al 60% del valore complessivo deipezzi del prodotto assemblato», avendo cura di aggiungere che «l’elusioneè esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione diassemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo diNumero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026produzione»; iii. che «gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in terminidi prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile assemblato, e vi sianoelementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normaliprecedentemente determinati per i prodotti simili o similari».Anche in questo caso, pur essendone onerato, l’Ufficio non hadimostrato la sussistenza di alcuno di tali requisiti.8. Con il settimo motivo di ricorso è stata denunciata la «Mancataviolazione della Regola Generale n. 2a – caratteristiche essenziali.Violazione e falsa applicazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2658/1987 e,in particolare, della Regola Generale n. 1 e della Regola Generale n. 2a.[OSCURATO:PERSONA] n. 1036/2016, nonché dei Regolamenti n.ri71/1997, 1379/2019, 73/2019. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10bis della Legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360 n. 3.»8.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nella partein cui afferma che: «la regola generale 2, lettera a) e le regole generali perl’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I alregolamento (CEE) n. 2658/87 … vanno quindi interpretate nel senso che sideve ritenere che componenti di una bicicletta elettrica destinati, dopo laloro immissione in libera pratica, a essere assemblati per formare unapparecchio completo costituiscano un tale apparecchio, presentatosmontato o non montato, ai sensi di questa stessa regola, e rientrinopertanto in un’unica voce doganale, nei limiti in cui sia accertato, tenutoconto di fattori oggettivi, che tali componenti costituiscono un insieme ecomprendono tutti gli elementi costitutivi di tale apparecchio, anche in uncaso, come quello in esame, in cui le spedizioni siano state frazionatenell’ambito di un meccanismo ideato e realizzato dai medesimi soggetti» (p.7) e che «la circostanza che le merci siano presentate in dogana inconfezioni separate e in tempi diversi e siano imballate congiuntamente solodopo il relativo sdoganamento non può, di per sé, ostare a che tali mercisiano qualificate e quindi tassate come un unico insieme “anche seNumero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026incompleto o non finito ovvero smontato o non montato” ai sensi dellaregola 2a, allorché, al momento dello sdoganamento, risulti chiaramente daaltri fattori oggettivi che queste merci sono destinate a essere vendutecome tali nel commercio al dettaglio.»8.2. I ricorrenti rilevano che la CGT2 tramite un’interpretazioneapertamente contraria al granitico insegnamento di legittimità in ordineall’abuso del diritto, all’art. 10 bis della Legge n. 212/2000 e dell’art. 13 delRegolamento n. 1036/2016, modifica testo e ratio della Regola Generale n.2a, per dire che questa debba applicarsi anche nel caso in cui risulti certo ilmeccanismo ideato e realizzato abusivamente al fine di renderlainapplicabile. Tanto più che la regola 2A – come precisato anche dallasentenza CGUE 27/04/2023 – è dettata per il caso in cui tutti gli elementicostitutivi del prodotto finito siano presentati contemporaneamente allosdoganamento, ma smontati tra loro (nel caso che ci occupa, pacificamentenon c’è la detta contemporaneità).9. Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso possonoessere esaminati congiuntamente.9.1. Il quarto, il sesto motivo e il settimo motivo sono infondati, dalmomento che sentenza impugnata (non ha incentrato la propria decisionesulla questione relativa all’abuso del diritto, ma) ha ritenuto corretta larettificazione dei dazi doganali in ragione della circostanza che, nel caso dispecie, non sarebbero state importate singole parti di bicicletta (comedichiarato in dogana), ma veri e propri prodotti finiti che richiedevano nientepiù che un mero assemblaggio a seguito dell’immissione in libera pratica.D’altra parte, la regola generale 2A è contenuta nelle regole generali diinterpretazione della nomenclatura combinata, la cui applicazione viene inrilievo, in primis, al momento della dichiarazione in dogana dei beni oggettodi importazione, imponendo di qualificare come finito – e non come singoleparti – un prodotto «anche se incompleto o non finito purché presenti, nellostato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo oNumero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti,quando è presentato smontato o non montato.»Alla luce della ricostruzione fattuale operata dal giudice di seconde curel’importazione delle componenti di un prodotto finito bisognoso del soloassemblaggio, a fronte della dichiarazione in dogana delle singole parti,comporta la violazione delle norme generali sulla nomenclatura combinata.La ricostruzione fattuale e in diritto della CGT2 è, quindi, incentrata sullaviolazione di singole norme e non sull’abuso del diritto.8.2. In ordine all’interpretazione della regola generale 2A la CGUE(27/04/2020, causa C-107/22) ha precisato che:- la circostanza che talune merci siano presentate in dogana indichiarazioni separate non può, di per sé, ostare a che tali merci sianoqualificate come oggetti smontati o non montati, ai sensi della regolagenerale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC, se, al momento dellosdoganamento, risulta da altri fattori oggettivi che tali merci costituisconoun insieme e sono destinate a essere successivamente assemblate in ununico apparecchio (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, VAD evan Aert, C-499/14, EU:C:2016:155, punto 43); (§ 28);- le modalità secondo cui le merci sono state dichiarate o il regimedoganale con cui sono state trasportate fino alla loro destinazione finalepossono costituire uno dei fattori oggettivi pertinenti ai fini della valutazionedell’applicabilità di detta regola generale 2, lettera a). Tali circostanze nonpossono tuttavia essere di per sé determinanti, dovendo il giudice del rinviotener conto di ogni altro fattore oggettivo pertinente ai fini di talevalutazione (§ 34).8.3. In sostanza, lungi dall’affermare una contestualità formale (daricondurre al necessario inserimento delle merci all’interno di un’unicadichiarazione) o temporale (da ricondurre al momento in cui le merci sonopresentate in dogana) la CGUE è fautrice nella sentenza del 27/04/2023 cit.di un’interpretazione sostanziale che impone di dare applicazione alla regolaNumero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/20262A delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata(sub all. Reg. (CEE) n. 2658 del 1987), verificando «le caratteristicheessenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale pereffetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o nonmontato».8.4. Deve essere, quindi, data continuità all’orientamento di questaCorte secondo cui, in tema di dazi doganali, in virtù delle regole generaliper la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, premessealla [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea, di cui al Regolamento (CEE) n.2658/87, nonché dell'art. 5 del d.P.R. n. 723 del 1965, l'importazioneseparata di diversi componenti di un prodotto successivamente assemblatocomporta l'applicazione dell'imposta doganale dovuta per il prodotto finito,ove l'importazione dei singoli componenti sia avvenuta in un contestocommerciale unitario, non assumendo rilevanza l'originaria volontàdell'importatore (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28663).8.5. La chiarezza e la coerenza interpretativa del quadro interno e diquello unionale rendono superfluo il rinvio pregiudiziale ex art. 267, par. 3,TFUE, chiesto dai ricorrenti nelle conclusioni. Del pari, non assume rilievo ilprovvedimento del Tribunale di Genova depositato dalla parte ricorrenteriguardi un procedimento penale, dove gli imputati «venivano rinviati agiudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica perrispondere, i primi, dei reati di contrabbando doganale, falso in atto pubblicoe evasione dell’IVA all’importazione e le seconde per i relativi illecitiamministrativi sanzionati dagli artt. 5 e 25 sexiesdecies del D.Lgs.231/2001.»8.6. Allo stesso modo sono da ritenere infondate le censure relative aivizi di motivazione della sentenza impugnata oggetto del quinto motivo diricorso, considerato che questa Corte, da oltre un decennio, ha precisatoche è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoNumero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U,07/04/2014, n. 8053).Nel caso di specie la sentenza impugnata, in termini di motivazione, èampiamente superiore al cd. minimo costituzionale, consentendo l’ampiaricostruzione dell’iter logico seguito, come confermato dal fatto che ilricorrente ha prospettato ben nove motivi di ricorso.10. Con l’ottavo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione delprincipio del ne bis in idem - violazione e/o falsa applicazione degli art. 2909c.c., 324 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.10.1. Con tale motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nellaparte in cui qualifica le attività compiute dalle destinatarie dell’accertamentoimpugnato di mero assemblaggio e, dunque, irrilevanti rispetto allapossibilità di qualificare o meno le merci importate quale prodotto finito,ritenendo che tale conclusione non sia scalfita dalla perizia di partedepositata agli atti. Tale accertamento contrasta, tuttavia, con quantoaccertato da altra sentenza passata in giudicato resa tra le medesime particirca l’accertamento oggetto del presente processo.10.2. Richiamano, quindi, la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 2197/2022pronunciata a definizione del giudizio con R.G. n. 1869/2021 (poiconfermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3151 del 28 marzo 2023a definizione del giudizio con R.G. 7460/2022, passata in giudicato), doveè stato dato rilievo alla relazione tecnica di parte depositata nel presentegiudizio.Numero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/202610.3. Il motivo è inammissibile, trattandosi di questione nuova. Nel casodi specie dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la pronuncia delgiudice di primo grado (i.e. la Corte di giustizia tributaria di primo grado diNapoli) è stata emessa in data 11/09/2023, cioè successivamente alpassaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 3151 del28/03/2023. L’eccezione di giudicato non risulta, tuttavia, prospettata neimotivi di appello riportati a pag. 12-13 del ricorso in cassazione. QuestaCorte ha, infatti, precisato che l'eccezione di giudicato esterno non puòessere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si é formatonel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, diquestioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si é formato dopo laconclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogniallegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione é opponibilenel giudizio di legittimità (Cass., 29/02/2024, n. 5370).11. Con il nono motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazionee/o falsa applicazione del Regolamento UE n. 952/2013 e del RegolamentoDelegato UE n. 2446/2015 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.11.1. Con tale motivo i ricorrenti evidenziano che l’art. 60 delRegolamento UE 952/2013 (rubricato “Acquisizione dell’origine”) sancisce,al secondo comma, che «le merci alla cui produzione contribuiscono due opiù paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cuihanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale edeconomicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a talescopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbiarappresentato una fase importante del processo di fabbricazione». Talenorma, dunque, afferma, che l’“origine” di un prodotto può esserericondotta in capo al paese o territorio nel quale è eseguita l’ultimatrasformazione economicamente giustificata, effettuata presso un’impresaNumero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026fabbricazione. Nel nostro caso, questo paese è l’Italia. Non è dubitabile,infatti, che in Italia sia avvenuta l’ultima trasformazione dei prodottiimportati, consistente nell’assemblaggio degli stessi. È la stessa sentenzaad affermarlo quando richiama, senza confutarle in parte qua, le relazionitecniche prodotte dai ricorrenti attestanti le operazioni di assemblaggio.Non è dubitabile neppure che tale trasformazione costituisca una faseimportante della fabbricazione (a mente dell’art. 32 del RegolamentoDelegato UE 2446/2015), come affermato (anche) dalla sentenza del TARCampania, n. 2197/2022.11.2. Il motivo è inammissibile, sia in ragione della novità dellaquestione, che non risulta proposta nel ricorso introduttivo, sia perché nonsi confronta con la ratio della sentenza impugnata, la quale si incentra sulfatto che il prodotto, al momento dell’importazione fosse considerato giàfinito e bisognoso di mero assemblaggio delle componenti smontate primadel trasporto.12. Occorre, infine, evidenziare come nel caso di specie l’interventodella CGUE [OSCURATO:DATA_NASCITA], cit. rende manifestamente superfluo e dilatorio ilrinvio pregiudiziale chiesto dal ricorrente nelle conclusioni del ricorso.13. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese dilite in favore della controricorrente. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoNumero registro generale 11784/2025Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 13005/2026Data pubblicazione 06/05/2026a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida