CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 29492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza di appello - che ha confermato la dichiarazione di responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 81 cpv e 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000 (capo a) e artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. 74/2000 (capo b) - è stata impugnata da entrambi gli imputati; nello specifico, [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.; Rilevato che i motivi sono inammissibili. Le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, prive della doverosa indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (artt ,lett d e. 591 comma 1, lett. c cod.proc.pen) nonchè di specifico confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. I Dichiara inammissibilEti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]