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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01704/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; ritenuto che la decisione del Tribunale di sorveglianza appare ossequiosa del canone ermeneutico, di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è consentita l'esecuzione dei colloqui periodici, telefonici o visivi, con strumenti di videocollegamento, anche nei casi di detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di situazioni di fatto tali da integrare condizioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuare i colloqui con modalità regolamentari, ferme restando le cautele previste dalla legge per le finalità di sicurezza pubblica connesse alla peculiarità del regime restrittivo (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 - 01; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigilia, Rv. 262417 - 01; nonché Sez. 1, n. 27737 del 28/04/2023, Romeo, non massimata); che il Tribunale di sorveglianza ha, invero, ritenuto, nell'esercizio di una discrezionalità qui non sindacabile — tanto più in ragione della limitazione dei vizi deducibili alla sola violazione di legge, ai sensi del combinato disposto degli art. 35, comma 4-bis, e 69, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354 — che la dedotta impossibilità o gravissima difficoltà allo svolgimento del colloquio in presenza sussista con riferimento alla madre di [OSCURATO:PERSONA], affetta da severe patologie che la rendono totalmente invalida, ma non anche per gli altri congiunti, la cui impossidenza economica è stata solo genericamente allegata, i quali ben potrebbero portarsi nel luogo, pur distante, in cui il detenuto è ristretto; che, a fronte di un percorso argomentativo lineare e coerente, il ricorrente introduce argomenti non idonei a scardinarne la tenuta logica e giuridica, attinenti, rispettivamente, alla disciplina dettata in relazione all'emergenza pandemica, allo stato venuta meno, ed a quella regolamentare che riconosce più ampi margini di applicazione ai videocolloqui per i detenuti appartenenti ai diversi circuiti di media ed alta sicurezza, per i quali, tuttavia, le esigenze preventive sono, con ogni evidenza, meno pregnanti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; ritenuto che la decisione del Tribunale di sorveglianza appare ossequiosa del canone ermeneutico, di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è consentita l'esecuzione dei colloqui periodici, telefonici o visivi, con strumenti di videocollegamento, anche nei casi di detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di situazioni di fatto tali da integrare condizioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuare i colloqui con modalità regolamentari, ferme restando le cautele previste dalla legge per le finalità di sicurezza pubblica connesse alla peculiarità del regime restrittivo (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 - 01; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigilia, Rv. 262417 - 01; nonché Sez. 1, n. 27737 del 28/04/2023, Romeo, non massimata); che il Tribunale di sorveglianza ha, invero, ritenuto, nell'esercizio di una discrezionalità qui non sindacabile — tanto più in ragione della limitazione dei vizi deducibili alla sola violazione di legge, ai sensi del combinato disposto degli art. 35, comma 4-bis, e 69, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354 — che la dedotta impossibilità o gravissima difficoltà allo svolgimento del colloquio in presenza sussista con riferimento alla madre di [OSCURATO:PERSONA], affetta da severe patologie che la rendono totalmente invalida, ma non anche per gli altri congiunti, la cui impossidenza economica è stata solo genericamente allegata, i quali ben potrebbero portarsi nel luogo, pur distante, in cui il detenuto è ristretto; che, a fronte di un percorso argomentativo lineare e coerente, il ricorrente introduce argomenti non idonei a scardinarne la tenuta logica e giuridica, attinenti, rispettivamente, alla disciplina dettata in relazione all'emergenza pandemica, allo stato venuta meno, ed a quella regolamentare che riconosce più ampi margini di applicazione ai videocolloqui per i detenuti appartenenti ai diversi circuiti di media ed alta sicurezza, per i quali, tuttavia, le esigenze preventive sono, con ogni evidenza, meno pregnanti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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