CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 19235/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorson. 14620/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e d ifes i , giusta procu ra speciale allegataal ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] ssimo Manfredonia , presso il cui studio elettivamente domicilianoin Roma, alla Via del Corso n. 4 . - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., con sede in Milano , al la Piazza del Calendario n. 3 , in persona del procuratore e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a, giusta procura speciale a llegata al controricorso , dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 77. -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. -intimati - avverso la sentenza n. 564 /20 20 del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il primo motivo di ricorso, rigettandosene gli altri. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 10 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Roma, esponendo: i) di avere venduto a questi ultimi due la propria partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al prezzo di € 500.000,00 per ciascuna quota; ii) che gli acquirenti gli consegnarono, in parziale pagamento del corrispettivo, due assegni circolari emessi dalla [OSCURATO:PERSONA], di € 200.000,00 ciascuno, assegni che essi attori versarono sui propri conti personali; iii) che tali titoli, tuttavia, furono sottoposti a sequestro preventivo penale, in quanto emessi senza che sul conto degli ordinanti vi fosse la provvista necessaria e ritenuti corpo del reato di truffa ai danni della banca. L'assegno bancario di € 525.000,00 precedentemente versato sul conto di questi ultimi, infatti, era rimasto impagato perché tratto su un conto a sua volta sottoposto ad analogo sequestro. 1.1. Chiesero, pertanto, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte con l’emissione degli assegni circolari, o, in via subordinata, quella del [OSCURATO:PERSONA] e del Celentano al pagamento del saldo del prezzo d'acquisto delle quote, corrispondente ad € 200.000,00 per ciascuno dei cessionari, ovvero dello stesso importo a titolo risarcitorio. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che contestò l’avversa domanda nei suoi confronti stante l’inesigibilità delle somme portate dagli assegni sottoposti a sequestro, e rimasti contumaci il [OSCURATO:PERSONA] ed il Celentano, gli attori, con la prima memoria exart. 183, comma 6, cod. proc. civ., proposero, nei confronti della banca convenuta, una domanda subordinata avente ad oggetto il risarcimento del danno exart. 2043 cod. civ. 1.3. L’adito tribunale, con sentenza n. 15878 del 2015, accolse la domanda principale e condannò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le somme portate dagli assegni, ritenendo assorbita la domanda risarcitoria nei confronti della banca stessa e quella di condanna degli acquirenti della quota al pagamento del saldo. 2. Pronunciando sul gravame promosso contro quella decisione dal menzionato istituto di credito, l’adita Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 gennaio 2020, n. 564, resa, ex art. 281 - sexies cod. proc. civ., nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così dispose: «1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda originaria proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria riproposta nei confronti di quest'ultima nel presente grado di giudizio; 2) Accoglie la domanda di adempimento riproposta nel presente grado di giudizio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, per l'effetto, condanna questi ultimi, in solido fra loro, al pagamento, in favore di ciascuno degli appellati, della somma di euro 200.000,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;[…]». 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] hanno svolo difese in questa sedeMario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale rispetto all a descrizione ed allo scrutinio dei formulati motivi, e considerato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha espressamente dichiarato (cfr.pag. 36 e ss. del suo controricorso) di riproporre le difese e le eccezioni ritenute assorbite dalla corte di appello, tra cui la domanda volta ad ottenere la declaratoria di esclusiva responsabilità del C elentano con riferimento ai fatti dedotti dagli attori, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento di quanto invocato dai Masi, opina il Collegio che occorre procederealla integrazione del contraddittorio, exart. 331 cod. proc. civ., nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del Celentano, litisconsorti processuali necessariin quanto già parti (sebbene non costituite) nel giudizio di appello, che non hanno svolto difese in questa sedee nei cui confronti non risulta no essere andate a buon fine le notificazioni del ricorso e del controricorsoad essi indirizzate. 1.1. La causa, pertanto, deve essere rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire alle parti di eseguire l’adempimentosuddetto, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, impregiudicata ogni ulteriore valutazione dei formulati motivi di ricorso, letto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],mediante notificazione a questi ultimidel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] alle parti il termine perentorio di giorni quaranta, dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria, per il relativ o adempimento. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Rom