CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 35604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente di diflusicne del presente prsvvedirnento ORDINANZA s :e generalità e gli aitri d:.iti identcativi, a noima dell'art. 52 sul ricorso proposto da: d.ins. 196/03 in quanto: o disposto d'ufficio [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I 0607FE0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] O ( richiesta di parte 41 imposto dalla legge avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di CesailEctitavverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché attinge la sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento punitivo malgrado la stessa risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, rispetto alla quale, peraltro, il ricorso omette alcun effettivo e confronto critico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.