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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 32048/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che, nell'assolvere l'imputato dal capo 2) dell'imputazione e nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1), R.D. 267/1942; Letta la memoria pervenuta in data 4 giugno 2026 a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine all'esclusione dello stato di necessità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; inoltre, è assente un compendio probatorio idoneo a far ritenere sussistente l'invocata causa di giustificazione; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di penale responsabilità - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; , invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Considerato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione di prova decisiva - è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; Considerato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il quinto motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine al tempus commissi delicti - è manifestamente 1infondato in quanto la Corte ha precisato che la consumazione dei reati di bancarotta coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente (Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII F' ,%Ife 2 7 AO 026 L'ASSISTENTE G DIZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] tienfént-e 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che, nell'assolvere l'imputato dal capo 2) dell'imputazione e nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1), R.D. 267/1942; Letta la memoria pervenuta in data 4 giugno 2026 a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine all'esclusione dello stato di necessità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; inoltre, è assente un compendio probatorio idoneo a far ritenere sussistente l'invocata causa di giustificazione; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di penale responsabilità - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; , invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Considerato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione di prova decisiva - è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; Considerato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il quinto motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine al tempus commissi delicti - è manifestamente 1infondato in quanto la Corte ha precisato che la consumazione dei reati di bancarotta coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente (Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII F' ,%Ife 2 7 AO 026 L'ASSISTENTE G DIZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] tienfént-e 2
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