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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 marzo 1966

Cassazione n. 37574/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1966 avverso la sentenza del 01/07/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 luglio 2020, per quanto qui rileva, la Corte d'appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo ha assolto dal delitto di rifiuto di atti d'ufficio al medesimo ascritto e, rideterminando la pena, ne ha confermato la penale responsabilità per le residue contravvenzioni di cui agli artt. 137 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 674 cod. pen. per aver scaricato in mare, quale sindaco pro tempore responsabile della gestione dell'impianto di trattamento dei reflui urbani, acque non adeguatamente depurate in violazione dei valori limite con riguardo ad alcuni parametri.

2. Avverso detta sentenza, tempestivamente depositata nel termine di novanta giorni indicato in dispositivo, il 14 novembre 2020 l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si lamentano violazione dell'art. 137, commi 5 e 6, d.lgs. 152/2006 e dell'art. 43 cod. pen., vizio di motivazione e inutilizzabilità dei campionamenti effettuati.

Si lamenta, in primo luogo, che, con riguardo al suddetto reato, la motivazione non faccia alcun riferimento al ricorrente, ma soltanto al coimputato Briguglio, e che non sia stato specificato quale comportamento alternativo l'imputato avrebbe dovuto tenere, avendo peraltro la sentenza, con riguardo al giudizio di assoluzione dal contestato delitto, espressamente affermato che la condotta nella specie tenuta era conforme ai suo doveri di ufficio e di azione.

In correlazione alla strutturale situazione di dissesto economico del Comune, in capo al ricorrente nulla di diverso da quanto fatto era esigibile, né poteva al medesimo muoversi alcun rimprovero.

In ogni caso, si eccepisce l'inutilizzabilità del campionamento istantaneo effettuato, per violazione delle linee guida che prevedono il prelievo di campioni medi.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 674 e 43 cod. pen. e vizio di motivazione perché il lieve superamento dei valori soglia era comunque inidoneo a ledere, molestare o imbrattare i potenziali soggetti esposti allo sversamento delle acque reflue.

2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione degli artt. 133 e 81 cod. pen. e mancanza di motivazione con riguardo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche - senza prendere in esame le numerose misure adottate dal ricorrente per risolvere il problema del depuratore - e con riguardo alla mancata indicazione dei criteri utilizzati per determinare gli aumenti di pena a titolo di continuazione.2.4.

Con memoria trasmessa via pec lo scorso 2 settembre, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso evidenziando, in subordine, l'intervenuta prescrizione dei reati.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto.

La sentenza impugnata, come detto pronunciata all'udienza . del 1° luglio 2020 - in assenza dell'imputato e senza che fosse applicabile la pregressa disciplina della contumacia - indicava per il deposito il termine di 90 giorni ed è stata tempestivamente depositata il successivo 25 settembre.

Il dies a quo per l'impugnazione cadeva dunque martedì 29 settembre 2020, novantesimo giorno dalla pronuncia, posto che, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen, nella parte che qui rileva, il termine per l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza.

4. Ad avviso del Collegio, detta disposizione è chiara nel far coincidere il dies ad quem fissato per il deposito della sentenza con il dies a quo previsto per l'impugnazione.

Contrariamente a quanto talvolta sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, non si ritiene che la norma deroghi al principio, statuito nell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui dies a quo non computatur in termino (richiamando la motivazione della sentenza Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi e aa., Rv. 251494, hanno invece sostenuto la tesi della deroga Sez. 3, n. 17416 del 23/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266982; Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192).

Non essendo ricavabile, dalla lettera della legge, un'espressa deroga alla regola compendiata nella disposizione da ultimo richiamata, né essendo stato ciò affermato dalle Sezioni unite nella decisione appena citata, appare preferibile il più garantista orientamento - maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte ed a cui il Collegio intende dare continuità - secondo cui, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia concretamente a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Olmetti, Rv. 280927; Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721; Sez. 5, n. 32690 del 23/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273711; Sez. 1, n. 54333 del 20/07/2018, Poggiali, Rv. 275657; Sez. 3, n. 1191 del 08/11/2007, dep. 2008, [OSCURATO:PERSONA] e aa., Rv. 239272; Sez. 4, n. 11499 del 13/02/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223927).

5. Pur applicando tale secondo, più garantista, orientamento, nel caso di specie non v'è tuttavia dubbio che il ricorso sia stato tardivamente proposto.

Ed invero, scaduto il termine fissato per il deposito della sentenza il martedì 29 settembre 2020 e tale essendo il dies a quo, non computatur in termino per l'impugnazione, il successivo 30 settembre ha concretamente cominciato a decorrere il termine di 45 giorni fissato dalla legge, con la conseguenza che lo stesso è spirato il 13 novembre 2020, che non era giorno festivo.

Il ricorso, depositato il 14 novembre 2020, come da attestazione di cancelleria apposta sul provvedimento impugnato, è pertanto certamente inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021.

Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1966 avverso la sentenza del 01/07/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 luglio 2020, per quanto qui rileva, la Corte d'appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo ha assolto dal delitto di rifiuto di atti d'ufficio al medesimo ascritto e, rideterminando la pena, ne ha confermato la penale responsabilità per le residue contravvenzioni di cui agli artt. 137 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 674 cod. pen. per aver scaricato in mare, quale sindaco pro tempore responsabile della gestione dell'impianto di trattamento dei reflui urbani, acque non adeguatamente depurate in violazione dei valori limite con riguardo ad alcuni parametri. 2. Avverso detta sentenza, tempestivamente depositata nel termine di novanta giorni indicato in dispositivo, il 14 novembre 2020 l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si lamentano violazione dell'art. 137, commi 5 e 6, d.lgs. 152/2006 e dell'art. 43 cod. pen., vizio di motivazione e inutilizzabilità dei campionamenti effettuati. Si lamenta, in primo luogo, che, con riguardo al suddetto reato, la motivazione non faccia alcun riferimento al ricorrente, ma soltanto al coimputato Briguglio, e che non sia stato specificato quale comportamento alternativo l'imputato avrebbe dovuto tenere, avendo peraltro la sentenza, con riguardo al giudizio di assoluzione dal contestato delitto, espressamente affermato che la condotta nella specie tenuta era conforme ai suo doveri di ufficio e di azione. In correlazione alla strutturale situazione di dissesto economico del Comune, in capo al ricorrente nulla di diverso da quanto fatto era esigibile, né poteva al medesimo muoversi alcun rimprovero. In ogni caso, si eccepisce l'inutilizzabilità del campionamento istantaneo effettuato, per violazione delle linee guida che prevedono il prelievo di campioni medi. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 674 e 43 cod. pen. e vizio di motivazione perché il lieve superamento dei valori soglia era comunque inidoneo a ledere, molestare o imbrattare i potenziali soggetti esposti allo sversamento delle acque reflue. 2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione degli artt. 133 e 81 cod. pen. e mancanza di motivazione con riguardo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche - senza prendere in esame le numerose misure adottate dal ricorrente per risolvere il problema del depuratore - e con riguardo alla mancata indicazione dei criteri utilizzati per determinare gli aumenti di pena a titolo di continuazione.2.4. Con memoria trasmessa via pec lo scorso 2 settembre, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso evidenziando, in subordine, l'intervenuta prescrizione dei reati. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. La sentenza impugnata, come detto pronunciata all'udienza . del 1° luglio 2020 - in assenza dell'imputato e senza che fosse applicabile la pregressa disciplina della contumacia - indicava per il deposito il termine di 90 giorni ed è stata tempestivamente depositata il successivo 25 settembre. Il dies a quo per l'impugnazione cadeva dunque martedì 29 settembre 2020, novantesimo giorno dalla pronuncia, posto che, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen, nella parte che qui rileva, il termine per l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza. 4. Ad avviso del Collegio, detta disposizione è chiara nel far coincidere il dies ad quem fissato per il deposito della sentenza con il dies a quo previsto per l'impugnazione. Contrariamente a quanto talvolta sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, non si ritiene che la norma deroghi al principio, statuito nell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui dies a quo non computatur in termino (richiamando la motivazione della sentenza Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi e aa., Rv. 251494, hanno invece sostenuto la tesi della deroga Sez. 3, n. 17416 del 23/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266982; Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192). Non essendo ricavabile, dalla lettera della legge, un'espressa deroga alla regola compendiata nella disposizione da ultimo richiamata, né essendo stato ciò affermato dalle Sezioni unite nella decisione appena citata, appare preferibile il più garantista orientamento - maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte ed a cui il Collegio intende dare continuità - secondo cui, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia concretamente a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Olmetti, Rv. 280927; Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721; Sez. 5, n. 32690 del 23/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273711; Sez. 1, n. 54333 del 20/07/2018, Poggiali, Rv. 275657; Sez. 3, n. 1191 del 08/11/2007, dep. 2008, [OSCURATO:PERSONA] e aa., Rv. 239272; Sez. 4, n. 11499 del 13/02/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223927). 5. Pur applicando tale secondo, più garantista, orientamento, nel caso di specie non v'è tuttavia dubbio che il ricorso sia stato tardivamente proposto. Ed invero, scaduto il termine fissato per il deposito della sentenza il martedì 29 settembre 2020 e tale essendo il dies a quo, non computatur in termino per l'impugnazione, il successivo 30 settembre ha concretamente cominciato a decorrere il termine di 45 giorni fissato dalla legge, con la conseguenza che lo stesso è spirato il 13 novembre 2020, che non era giorno festivo. Il ricorso, depositato il 14 novembre 2020, come da attestazione di cancelleria apposta sul provvedimento impugnato, è pertanto certamente inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 settembre 2021. Il Consigliere estensor
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