CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36974/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29 novembre 2022 dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per Vinammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore dell'imputato„ Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata, ha eliminato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 56 e 319 -quater cod. pen., così riqualificata sin dal primo grado l'iniziale contestazione del reato di tentativo di concussione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] da liquidare in sede civile. Secondo la concorde ricostruzione delle due sentenze di merito, l'imputato, Luogotenente della Guardia di Finanza incaricato, unitamente al [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti è stata emessa sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto), di eseguire un accertamento fiscale a carico di [OSCURATO:PERSONA], medico specialista, per gli anni 2011-2013, in occasione di un incontro presso lo studio dello specialista, avvenuto il 16/11/2013, sollecitava con insistenza la dazione di utilità (segnatamente, due dispositivi elettronici e la somma di 5000 euro) in cambio del ridimensionamento delle irregolarità fiscali commesse da [OSCURATO:PERSONA], ovvero la riduzione dei redditi non dichiarati al fisco ai soli importi (8.000 euro) versati su una carta ricaricabile senza corrispondenti movimentazioni del conto corrente, omettendo di considerare i maggiori importi (50.000 euro) risultanti nel triennio oggetto di verifica dai movimenti del conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] di Ancona. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo sette motivi che, in quanto tra loro logicamente connessi attingendo, con argomentazioni strettamente correlate tra loro, i primi sei motivi, il punto concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputato e, il solo settimo motivo, il capo relativo alle statuizioni civili, possono essere esposti congiuntamente. In particolare, il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, in tutte le sue declinazioni, in relazione ai seguenti profili: a) il giudizio di attendibilità della parte civile. Si segnala, al riguardo, che la dichiarazione della persona offesa di essere una «persona onesta» è stata «fortemente minata» dalla ricostruzione difensiva in merito all'attività in nero svolta dal [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad almeno quattordici pazienti, attività che è stata confermata dalla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA]. Si insiste, inoltre, sulla rilevanza della consulenza tecnica da cui risulta «il tratto istrionico e nevrotico della personalità» del [OSCURATO:PERSONA]. Si segnala, infine, che anche la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in merito all'incontro con il [OSCURATO:PERSONA], definito "tranquillo" e rassicurante, è stata smentita da quest'ultimo che ha escluso di avere detto al professionista che poteva stare tranquillo, essendo ancora in corso l'accertamento. Sempre in relazione al giudizio di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], si deduce, inoltre, che, in ragione della astratta punibilità anche del privato ai sensi dell'art. 319 -quater cod. pen., le sue dichiarazioni devono essere considerate alla stregua di una chiamata in correità e che, nel caso di specie, sono prive di riscontri individualizzanti, non potendosi considerare tali le intercettazioni telefoniche ed ambientali, nè le dichiarazioni del teste Dott. [OSCURATO:PERSONA], che si è limitato a riferire de relato quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA], né, infine, la bozza preliminare trasmessa al direttore della verifica il 25 novembre 2013, che, in tesi accusatoria, avrebbe dovuto dimostrare il "favore" reso dal pubblico ufficiale, ma che è risultata smentita dal fatto che risultava ancora in corso la verifica fiscale sul conto corrente. b) La violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nella scelta tra le due tesi contrapposte emerse all'esito dell'istruttoria dibattimentale. In particolare, si censura la carenza e manifesta illogicità della motivazione che riconosce una «patente di attendibilità» a [OSCURATO:PERSONA], desunta dalla professione svolta, senza considerare le incongruenze della sua ricostruzione, avuto riguardo al rapporto di confidenzialità con Laggetta, alla sua insofferenza per il controllo fiscale, al fatto che, nonostante detto controllo, [OSCURATO:PERSONA] ha proseguito ad effettuare prestazioni "in nero" ed all'assenza cli ulteriori riscontri, dalle intercettazioni, in merito alla richiesta di denaro o altre utilità. c) La ricostruzione degli elementi costitutivi del reato ascritto, rispetto alla quale si deduce la violazione degli artt. 56 e 319-quater cod. pen., avendo la difesa evidenziato la carenza di prova sia «dal lato attivo», in ordine alla delimitazione della c.d. «tana» ai movimenti della carta ricaricabile, essendo stato, invece, dimostrato che erano ancora in corso le verifiche sul conto corrente bancario, sia dal «lato passivo», non essendo stato mai indicato da [OSCURATO:PERSONA] quando sarebbe dovuta avvenire la consegna delle utilità. Quanto al primo profilo, il ricorrente deduce che la Corte territoriale è incorsa in un travisamento per omissione di gran parte delle prove a discarico (si richiamano le deposizioni del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del Dott. [OSCURATO:PERSONA]) il cui esame integrale avrebbe consentito di accertare che i verificatori stavano svolgendo il loro lavoro in quanto era ancora in corso la verifica sul conto corrente e, pertanto, anche la bozza preliminare trasmessa era un mero atto provvisorio in attesa degli esiti di tali verifiche. Rispetto a tali deduzioni, rileva la difesa che le argomentazioni della Corte territoriale, formulate in termini ipotetici, appaiono viziate da manifesta illogicità e da contraddittorietà nella parte in cui, da un lato, danno atto della verifica ancora in corso sul conto corrente, e dall'altro, ritengono credibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al profilo delle utilità promesse, si segnala che una parte di queste erano destinate proprio al coimputato assolto e che la richiesta formulata nello studio del [OSCURATO:PERSONA] non è stata seguita da alcuna ulteriore sollecitazione, come emerge dalle stesse conversazioni intercettate con l'ausilio del [OSCURATO:PERSONA] che, d'intesa con la [OSCURATO:PERSONA], doveva «sollecitare» la confessione di Laggetta. d) Carenza dei requisiti di idoneità ed univocità necessari per la punibilità del tentativo in quanto, nel caso di specie, tutt'al più, è ravvisabile la mera prospettazione di un accordo da parte dell'imputato alla quale, tuttavia, non hanno fatto seguito né un impegno da parte del pubblico ufficiale né la dazione delle utilità richieste da parte del [OSCURATO:PERSONA]. In relazione a tale censura, si prospettano, inoltre, vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla possibile riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 322, comma quarto, cod. pen., emergendo dalla ricostruzione delle sentenze di merito che il Laggetta si è limitato a proporre un accordo volto a limitare l'indagine fiscale sulla "PostePay", ricevendo in cambio danaro, proposta che [OSCURATO:PERSONA] non aveva intenzione di accettare. Rispetto a tale diversa ipotesi criminosa si eccepisce, infine, la maturazione della prescrizione in data antecedente la pronuncia della sentenza impugnata. e) Erronea applicazione della legge penale in relazione alla condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile (settimo motivo) che, secondo il testo normativo vigente all'epoca dei fatti, deve considerarsi quale concorrente del reato e, dunque, è privo della legittimazione ad agire. 3. Con successiva tempestiva memoria il ricorrente ha presentato motivi nuovi a sostegno della dedotta diversa qualificazione giuridica della condotta quale istigazione alla corruzione e ciò alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e, in particolare dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera. In particolare, si pone l'accento sulla assoluta parità contrattuale, sulla carenza di ulteriori insistenti richieste da parte del pubblico ufficiale e sulla consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della consistente evasione fiscale per un importo di circa 50.000 euro nel biennio 2011/2012. Si eccepisce, infine, quanto al reato ritenuto dai Giudici di merito che, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione indicati alle pagine 3 e 4 della sentenza di primo grado e della pena massima di otto anni di reclusione prevista all'epoca dei fatti, la prescrizione del reato è maturata alla data del 6 maggio 2023. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una requisitoria scritta, da considerare quale memoria, in cui, nel concludere per l'inammissibilità del ricorso ha evidenziato, quanto alle censure sull'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], la genericità dei rilievi formulati dal ricorrente e la sussistenza di riscontri alla sua versione dei fatti, desumibili dalla testimonianza resa dal commercialista, dagli accertamenti di polizia giudiziaria e dalle conversazioni captate. 5. La parte civile ha depositato conclusioni scritte chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso ovvero che questo venga rigettato, con la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, osserva il Collegio che la sentenza impugnata è redatta in termini disordinati che ne compromettono fortemente la comprensibilità e la tenuta logica. 2. In disparte tale scarsa comprensibilità della decisione, ritiene il Collegio che la questione, affrontata soprattutto con il primo motivo di ricorso (ma ripresa anche nel secondo e nel quinto motivo) in ordine ai vizi del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto versata in fatto, là dove insiste sulla rilevanza dell'evasione fiscale del [OSCURATO:PERSONA] e della diversa definizione del colloquio avuto con il [OSCURATO:PERSONA], e, comunque, manifestamente infondata. Va, infatti, considerato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, a condizione che più rigoroso sia il controllo, opportunamente corroborato dall'indicazione di riscontri nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, al quale sottoporre tali dichiarazioni rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Tale principio è stato sostanzialmente esteso anche alle dichiarazioni rese dal danneggiato dal reato costituitosi parte civile, da Sez. 4, n. n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558. Erra, inoltre, il ricorrente là dove considera le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di una chiamata in correità, omettendo di considerare la natura tentata della fattispecie ascritta all'imputato in relazione alla quale, proprio in ragione della resistenza opposta dal privato, lo stesso è stato legittimamente considerato quale danneggiato e non quale autore del reato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della configurabilità del tentativo di induzione indebita di cui all'art. :319-quater cod. pen., da ritenersi integrato quando l'evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente, non è necessario il perseguimento di un indebito vantaggio da parte del privato, poichè tale elemento rileva esclusivamente per la sussistenza della fattispecie consumata, in un'ottica interpretativa volta a giustificare adeguatamente, ai sensi dell'art. 27 Cost., la punibilità del privato (Sez. 6, n. 32246 del 11/04/2014, Sorge, Rv. 262075). 3. Sono, invece, fondati i motivi di ricorso relativi alla qualificazione giuridica della condotta. Va, infatti, considerato che il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 258475). Nell'istigazione alla corruzione attiva il pubblico agente si limita, dunque, a rivolgere al privato una sollecitazione ad un mero scambio di favori senza esercitare alcuna pressione o costrizione (Sez. 6, n. 3750 del 21/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280834; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 12). Si è, inoltre, condivisibilmente affermato che integra il delitto di istigazione alla corruzione la condotta del pubblico agente che si attivi per instaurare un rapporto paritetico con il privato volto al mercimonio dei propri poteri, a condizione che la stessa, con valutazione "ex ante" effettuata tenendo conto delle circostanze concrete, risulti potenzialmente idonea a indurre il privato ad accedere all'accordo corruttivo (Sez. 6, n. 8300 del 23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275092 in cui la Corte ha precisato che l'idoneità della condotta va valutata in considerazione dell'entità del corrispettivo richiesto dal pubblico ufficiale, delle qualità personali del destinatario della proposta e del suo interesse al rilascio dell'atto oggetto della compravendita). 3.1 Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che dalla sentenza impugnata non emerge alcun particolare in ordine alle modalità che hanno connotato la proposta formulata dal Lag getta in occasione dell'incontro del 16 novembre 2013, se in termini di mera sollecitazione, come prospettato dal ricorrente, ovvero di "pressione" idonea a porre il [OSCURATO:PERSONA] in condizione di soggezione psicologica. L'unico dato che emerge con certezza dalla decisione impugnata, non contestato dallo stesso ricorrente, attiene, infatti, esclusivamente alla generica descrizione di quanto avvenuto in occasione di tale incontro, ovvero la prospettazione da parte di Laggetta di "ammorbidire" la verifica a carico di [OSCURATO:PERSONA], limitandola alle somme versate sulla PostePay, tralasciando i ben più alti importi dei versamenti in conto corrente, in cambio dir due apparecchi I Pod •e I Pad per il collega [OSCURATO:PERSONA] (assolto in primo grado) e di 5000 euro per il medesimo Laggetta. 3.2 La fondatezza della doglianza in esame renderebbe necessario un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, annullamento che, tuttavia, come eccepito dal ricorrente, risulta precluso dalla maturazione del termine di prescrizione del reato che, alla luce del limite edittale previsto all'epoca dei fatti, è pari ad anni sette e mesi sei cui va aggiunto il periodo dr sospensione della prescrizione pari a complessivi ventuno mesi e quattro giorni. Pertanto, poiché dall'esame degli atti e dalle stesse argomentazioni difensive non emergono con certezza circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. 4. Essendo il reato prescritto, in applicazione di quanto previsto dall'art.578 cod. proc. pen., residua unicamente la valutazione dell'accaduto sotto il profilo civilistico. Alla luce del percorso interpretativo tracciato dalla recente sentenza n. 182 del 2021 della Corte Costituzionale, ritiene il Collegio che sulla base delle circostanze emergenti dalla concorde ricostruzione dei fatti contenuta nelle due sentenze di merito, tenuto, altresì conto di quanto sopra esposto in ordine alla attendibilità del racconto reso da [OSCURATO:PERSONA] ed alla infondatezza della deduzione difensiva (posta a fondamento sia delle censure sulla sua attendibilità che del settimo motivo di ricorso) che ne prospetta il ruolo di concorrente nel reato anziché di danneggiato dal reato (si veda il par. 2), devono essere confermate le statuizioni civili, integrando la condotta del Laggetta la fal:tispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). 5. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione con la conferma delle statuizioni civili. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel grado sostenute dalla parte civile che, in assenza del deposito di una nota spese, si liquidano come in dispositivo nei minimi di legge. P.Q. M • Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Condanna, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese di ra